DOC
ID 233756
Richiesta dati per la Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA (periodo d'imposta 2017)
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ID 234135
Verifica fiscale: doveri e diritti del contribuente
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ID 249033
La certificazione ai soci 'trasparenti' per il ricalcolo degli acconti post concordato preventivo biennale
Entro lunedì 2 dicembre 2024 (la scadenza originaria del 30 novembre quest’anno cade di sabato) dovrà essere versata la seconda rata dell’acconto IRPEF, dell’acconto IRES (per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare) e dell’acconto IRAP...
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno, con riferimento quindi ai redditi 2023, oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo, con riferimento quindi ai redditi 2024.
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ID 235341
Dichiarazione perdita requisiti esenzione bollo auto disabili
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ID 249485
Concordato Preventivo Biennale: informativa, check list e liberatoria
Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale...
L’adesione o meno al concordato preventivo biennale rappresenta per il contribuente una scelta FACOLTATIVA che si basa su dati previsionali, e quindi non disponibili per il Professionista; l’adesione al CPB potrebbe generare danni al contribuente che non riuscisse poi a realizzare redditi pari o superiori a quelli concordati; ma anche la mancata adesione potrebbe rivelarsi dannosa per il contribuente che conseguisse redditi superiori a quelli che avrebbe potuto concordare. È molto critica anche la mancata conoscenza dei requisiti di accesso e delle cause di esclusione.
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ID 235357
Modello di comunicazione di osservazioni e richieste dopo il rilascio del PVC
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ID 233039
Contratto di agenzia commerciale
ID 235822
Tassazione dividendi SRL: analisi di convenienza tra 26% e 'trasparenza': versione Cloud
Aggiornata con le tabelle aliquote IRPEF 2025. La Legge n. 205/2017 (cd. Legge di Bilancio 2018) ha modificato la tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non in regime di impresa, rendendo omogeneo il trattamento delle partecipazioni ‘qualificate’ e ‘non...
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ID 233143
Contratto di vendita mobiliare con riserva di proprietà
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ID 238321
Il 'Decreto Sostegni': contributi a fondo perduto e sospensione delle cartelle
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ID 233444
Istanza per il rinvio della predisposizione del programma di liquidazione ex art. 104 ter L.F.
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ID 233462
Istanza di autorizzazione per il pagamento del legale
ID 246267
Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025): versione Cloud
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
Viene inoltre prevista la possibilità ditrasformazione in società...
In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
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ID 233480
Richiesta al comitato dei creditori di vidimazione del registro del fallimento
In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
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ID 247416
Le lettere del Professionista alla clientela: Legge di bilancio 2024
Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 n. 303 - Suppl. Ordinario - è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2024 (legge n. 213 del 30 dicembre 2023).
Si anticipano, in estrema sintesi, le principali novità fiscali della Legge di Bilancio.
In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
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