Con la Circolare n. 20/E pubblicata il 10 luglio scorso l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti interpretativi e di indirizzo operativo relativamente ai crediti d'imposta, introdotti dal Dl "Rilancio", per le spese di sanificazione, acquisto di dispositivi di protezione individuale e adeguamento degli ambienti di lavoro.
Il documento, in particolare, fornisce istruzioni sulle modalità, termini e opzioni di utilizzo dei crediti d'imposta, che potranno essere utilizzati in compensazione da parte del beneficiario (o da parte dei cessionari dello stesso) solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021.
Chi sono i beneficiari
Tra i possibili beneficiari, chiarisce la Circolare, rientrano gli operatori con attività aperte al pubblico (bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema), i forfetari, gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d'impresa, le associazioni, le fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore possono fruire dei crediti. Per questi ultimi, la circolare ritiene applicabile l'estensione del beneficio anche se non esercitano, in via prevalente o esclusiva, un'attività d'impresa.
Nel caso in cui le attività di sanificazione non siano effettuate da operatori professionisti, viene infine precisato nel documento, risultando ammissibili anche le spese di sanificazione degli ambienti collegate alle attività svolte in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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