Una delle novità contenute nella circolare "omnibus" (Circolare n. 24/E del 7 luglio 2022) nella quale l'Agenzia delle Entrate risponde ai dubbi degli operatori, Caf e professionisti che andranno ad affiancare i cittadini nella presentazione della dichiarazione dei redditi, riguarda il bonus vacanze, l'agevolazione in favore delle famiglie con ISEE non superiore a euro 40.000, da utilizzare per il pagamento di servizi e di pacchetti turistici offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dalle agenzie di viaggi e tour operator nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast.
Infatti, se inizialmente coloro che lo avevano richiesto dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 potevano utilizzarlo fino al 31 dicembre 2021, ora il bonus spetta anche se il soggiorno si estende al di fuori del periodo previsto dall’agevolazione, purché comprenda almeno un giorno tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Richiesta dati per il modello 730/2025 (periodo d’imposta 2024)
Per agevolare il lavoro del Professionista abbiamo predisposto un modello di circolare informativa da spedire ai clienti per la richiesta dei dati per la predisposizione delle dichiarazioni annuali modello 730/2025.
Richiesta dati per la Dichiarazione IVA 2025 (periodo d'imposta 2024)
La dichiarazione IVA 2025, relativa al periodo d’imposta 2024, quest’anno potrà essere presentata a partire dal 1° febbraio 2025 fino al termine ultimo del 30 aprile 2025.
Come per l’esercizio precedente, il credito IVA minore di 5.000 euro può essere utilizzato già a partire dal 1° gennaio 2025.
L’eventuale eccedenza potrà invece essere utilizzata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.
Rispetto al modello dell’anno precedente le modifiche sono limitate.
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