Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha chiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari per i contribuenti e per i professionisti che abbiano la sede dell'attività oppure la residenza di titolari, soci, professionisti, associati, amministratori esecutivi, collaboratori o dipendenti nelle aree interessate dalle misure di quarantena introdotte per contrastare la diffusione del coronavirus.
In una nota del CNDCEC si legge: "Il Consiglio nazionale dei commercialisti chiede al Ministro dell'Economia di assumere con urgenza un provvedimento di sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari a norma dell'art. 9 dello Statuto dei diritti del contribuente, poiché nelle aree dove sono applicate misure di quarantena contro il coronavirus il tempestivo adempimento di obblighi tributari è oggettivamente impedito da cause di forza maggiore".
E ancora: "L'art. 9 della legge 212 del 2000 prevede che in questi casi il Ministro dell'Economia, con apposito decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rimetta in termini i contribuenti interessati. I provvedimenti di quarantena collettiva, con chiusura di attivitá pubbliche e private disposti ai fini sanitari per scongiurare il diffondersi del coronavirus, impongono l'immediata adozione del decreto".
Con un comunicato stampa del 24 febbraio 2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato di aver firmato il decreto che interviene sugli adempimenti a carico dei contribuenti residenti nelle zone interessate dal DPCM 23.2.2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza dal virus Covid-19.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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