Con sentenza n. 946/2 del 10 ottobre 2022 la Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado redatto in forma cartacea, sottoscritto manualmente, scannerizzato e notificato a mezzo PEC, decidendo in merito all’appello esperito dal contribuente che aveva eccepito la legittimità del ricorso, dovuta al raggiungimento dello scopo dimostrato dall’incardinazione del contraddittorio.
Nel caso di specie, spiegano i giudici della CTR, il ricorso deve ritenersi inammissibile poiché introdotto con un atto nativo in formato analogico e privo della firma digitale. In base all'art. 16, comma 3, del d.lgs. 546/92, infatti, le parti notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, che prevede che le notificazioni telematiche debbano essere effettuate mediante l'utilizzo di documenti informatici nativi, in formato pdf/A 1° o pdf/A 1b, e debbano essere sottoscritti con firma digitale.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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