La Legge n. 191/2023, di conversione del decreto “Anticipi” (Dl n. 145/2023), recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre.
Tra le principali novità in tema fiscale apportate in sede di conversione, l'Art. 4 conferma il rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi.
Per il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita Iva che nel periodo d’imposta precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’Inail, entro il 16 gennaio 2024 senza interessi, oppure in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi.
In sede di conversione è stato espressamente aggiunto che, per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione Iva 2023) e non ai ricavi (si veda la Circolare n. 31/E dell'Ag. Entrate del 9 novembre).
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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