Giovedì 1 luglio 2021

Interessi passivi per mutui: limiti di detraibilità

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione corrisposti in dipendenza di mutui danno diritto ad una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% (Art. 15, comma 1, lett. a) e b), del TUIR).

Parliamo, in particolare, di:

  • mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
  • mutui ipotecari stipulati prima del 1993 su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale;
  • mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione,
  • restauro e ristrutturazione su tutti gli edifici compresa l’abitazione principale;
  • mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale;
  • prestiti e mutui agrari di ogni specie.

Nella Circolare "omnibus" del 25 giugno 2021 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la detrazione spetta con limiti diversi a seconda della finalità per cui è stato contratto il mutuo e, talvolta, del periodo di sottoscrizione del medesimo.

In generale, in caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione solo per la propria quota di interessi nei limiti previsti da ogni tipologia e quindi non è possibile portare in detrazione la quota degli interessi sostenuti per conto di familiari fiscalmente a carico.
Fanno eccezione i mutui stipulati per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Infatti, nel caso in cui il mutuo sia cointestato tra i due coniugi di cui uno fiscalmente a carico dell’altro, il coniuge che ha sostenuto interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote. La condizione di coniuge fiscalmente a carico, precisano le Entrate, deve sussistere nell’anno d’imposta in cui si fruisce della detrazione.

L'Agenzia ricorda che, dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese per interessi passivi di mutuo spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale o tramite altri sistemi di pagamento "tracciabili"
Sono idonee a soddisfare i requisiti di tracciabilità le ricevute quietanzate rilasciate dal soggetto che ha erogato il mutuo (banche o poste) relative alle rate di mutuo pagate e la certificazione annuale concernente gli interessi passivi pagati sono ritenute idonee a soddisfare i requisiti di tracciabilità.
La detrazione per le spese sostenute per interessi passivi di mutuo, chiarisce infine l'Agenzia Entrate, compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo (art. 15, comma 3-quater, del TUIR).


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    Abbiamo quindi pubblicato il nuovo foglio di calcolo Excel per valutare la convenienza a aderire al concordato preventivo biennale 2025-2026 da parte delle Persone Fisiche titolari di partita IVA individuale.

    Il foglio di calcolo consente di simulare, una volta ricevuta la proposta dall’Agenzia Entrate, la convenienza di adesione, in termini di risparmio di imposte e di contributi previdenziali, in ragione delle previsioni di reddito per il prossimo biennio (2025 e 2026), anche in base a diversi scenari, per i seguenti casi:

    • Ditta individuale
    • Lavoratore autonomo

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