Gli interessi passivi, versati sulla base di atti di conciliazione tributaria o di accertamento con adesione per il ritardato versamento dell'IRES e dell'IRAP, sono deducibili dai relativi imponibili, applicando le modalità di calcolo dettate dal Tuir al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto che li ha generati.
Così si è espressa l'Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 172 del 20 agosto, in merito al corretto trattamento fiscale applicabile, ai fini IRES ed IRAP, agli interessi passivi versati in relazione alle maggiori imposte definite a seguito di adesione.
L'Agenzia conferma quindi l'orientamento già espresso in una recente Risposta a interpello (n. 541 del 2022) nell'ambito della quale, relativamente al trattamento fiscale degli interessi per il ritardato versamento di imposte corrisposti sulla base di atti di conciliazione, ha statuito che "la loro deducibilità, in sostanza, deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo dettate dal TUIR al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili (...) gli interessi passivi correlati alla riscossione e all'accertamento delle imposte non differiscono in nulla da qualsiasi altro onere collegato al ritardo nell'adempimento di un'obbligazione e rientrano quindi nell'ambito applicativo proprio della categoria degli interessi passivi (...) separandosi inevitabilmente dal regime impositivo del tributo cui accedono".
Anche con precedente Risoluzione (n. 178 del 9 novembre 2021), in relazione a interessi passivi corrisposti su finanziamenti erogati per differire il pagamento di sanzioni irrogate dalla Commissione Europea, l'Agenzia Entrate aveva affermato che: "l'articolo 63 del TUIR (n.r.d. attuale articolo 96 del TUIR) non pone alcun limite alla deducibilità degli interessi passivi in funzione dell'evento cui gli stessi sono collegati o della natura dell'onere cui essi sono accessori. Una conferma di ciò si ha anche nella relazione ministeriale illustrativa del TUIR, la quale, in relazione ad una fattispecie analoga a quella oggetto dell'interpello, afferma che "rientrano nell'accezione di interessi passivi anche le somme corrisposte a norma del decreto n. 602, tra i quali, ad esempio, anche gli interessi per prolungata rateazione di somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in quanto appare indubbia la loro natura di interessi passivi, ancorché accessori all'imposta. "In conclusione, considerato che il sistema normativo del TUIR riconosce l'autonomia della funzione degli interessi passivi, la loro deducibilità deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo dettate dall'articolo 63 al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili".
Finanziamento S.r.l. da parte dei soci
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La raccolta del risparmio tra il pubblico, che è vietata ai soggetti diversi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati ed è sanzionata anche penalmente, trova eccezione per i finanziamenti dei soci alla propria società.
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