Nella Risposta n. 474 dell'11 dicembre l'Agenzia delle Entrate chiarisce come applicare la disciplina fiscale transitoria riguardante i compensi percepiti dai lavoratori sportivi nell'area del dilettantismo per il periodo d'imposta 2023, in considerazione del fatto che, dal 1° luglio 2023, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 36/2023, che ha riorganizzato le disposizioni in materia di lavoro sportivo e di enti sportivi professionistici e dilettantistici.
L'art. 36 dello stesso decreto legislativo ha innalzato la soglia di esenzione Irpef relativa alle retribuzioni percepite per il lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo da 10mila a 15mila euro.
L'Agenzia Entrate, in estrema sintesi, chiarisce che dal 1° luglio 2023 i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo sono esclusi dall’imponibile Irpef fino all'importo complessivo annuo di 15.000.
I compensi erogati dal 1° luglio 2023, dunque, entrano nell’imponibile per la parte eccedente l'importo di 15mila euro, da determinare nel 2023 in applicazione della disciplina transitoria (articolo 51, comma 1bis, Dlgs n. 36/2023), tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio-giugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10mila euro ai sensi della precedente normativa (art. 69 del Tuir).
Nel caso di specie, oggetto dell'interpello, poiché l’istante sul compenso erogato all’atleta nel primo semestre del 2023 ha applicato una ritenuta sulla parte eccedente l'importo di 10mila euro, dovrà assoggettare a imposizione i compensi pagati nel periodo luglio-dicembre 2023 per la parte che eccede i restanti 5mila euro della soglia di esenzione di 15mila euro.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
Finanziamento S.r.l. da parte dei soci
La prassi del finanziamento dei soci a favore della propria società è assai diffusa in Italia, rappresentando una forma di sostegno finanziario alternativa all'aumento di capitale o al ricorso a prestiti bancari.
La raccolta del risparmio tra il pubblico, che è vietata ai soggetti diversi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati ed è sanzionata anche penalmente, trova eccezione per i finanziamenti dei soci alla propria società.
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