La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato un approfondimento relativo ai principali interventi per favorire l'accesso al credito contenuti nel D.L. 17 marzo 2020 n. 17 c.d. "Cura Italia" e nel D.L. 8 aprile 2020 n. 23 c.d. "Liquidità", che hanno ottenuto da parte della Commissione Europea l'autorizzazione necessaria a garantirne la piena operatività.
In particolare, si tratta del significativo potenziamento del Fondo centrale di garanzia PMI rivolto a lavoratori autonomi, professionisti e imprese fino a 499 dipendenti per favorire l'erogazione a loro favore, da parte dei soggetti finanziatori, di prestiti garantiti fino a 5 milioni di importo.
A tale misura si aggiunge anche la nuova garanzia SACE a copertura di finanziamenti bancari, prevista sia per le imprese di grande dimensione, sia per i soggetti che abbiano esaurito il proprio plafond presso il Fondo centrale di garanzia PMI (art. 1 del D.L. Liquidità).
Il documento analizza inoltre altri interventi contenuti nelle norme in oggetto, destinati a sostenere la liquidità delle imprese, quali moratorie sui finanziamenti in essere, strumenti a supporto dell'internazionalizzazione, e così via.
Ad ogni modo, chiarisce la FNC, è importante sottolineare come, al fine di cogliere al meglio la portata delle norme in questione, sarà necessaria un'attenta pianificazione delle dinamiche finanziarie aziendali, dotandosi di adeguati strumenti e competenze, per garantire il fabbisogno finanziario necessario a sostenere la gestione operativa, nonché l'effettiva capacità di rimborso prospettica degli impegni assunti.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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