Con il Messaggio n. 2209 del 27 maggio 2020 l'Inps comunica che sono in corso di aggiornamento le procedure telematiche per l'adeguamento alle norme in materia di bonus baby-sitting entrate in vigore il 19 maggio 2020.
L'art. 72 del Decreto "Rilancio" ha infatti modificato la disciplina del bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, introdotto dal decreto-legge n. 18/2020, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole causata dalla crisi epidemiologica da COVID-19.
In particolare, il decreto ha previsto che, in presenza dei requisiti indicati, possano essere erogati "uno o più bonus" per l'acquisto di servizi di baby-sitting, fino al 31 luglio 2020, per un importo complessivo massimo pari a 1.200 euro per i lavoratori dipendenti del settore privato, per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS e alle casse professionali.
Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario, pubblico e privato accreditato, il limite massimo è stato invece aumentato a 2.000 euro.
In alternativa, il bonus può essere erogato direttamente al richiedente per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia.
Non appena ultimato il processo di adeguamento informatico, precisa l'Istituto, saranno indicate le modalità di presentazione delle nuove domande.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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