Il Decreto "Lavoro e Imprese", tra le numerose misure introdotte, all'art. 4 introduce importanti novità per il settore lavoro.
Il comma 8 del citato articolo, in particolare, introduce nel Decreto Sostegni-bis un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga, per un massimo di 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021, per i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza sanitaria e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.Lgs. n. 148/2015.
Alle imprese che accedono al suddetto trattamento per la durata del trattamento fruito entro il 31 dicembre 2021, resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano inoltre sospese le procedure avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.
Rimane inoltre preclusa nello stesso periodo, per gli stessi soggetti, indipendentemente dal numero di dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (art. 3, L. 15 luglio 1966, n. 604), con sospensione delle procedure in corso di cui all'art. 7 della L. n. 604/1966.
Le sospensioni e le preclusioni di cui sopra non si applicano:
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
Finanziamento S.r.l. da parte dei soci
La prassi del finanziamento dei soci a favore della propria società è assai diffusa in Italia, rappresentando una forma di sostegno finanziario alternativa all'aumento di capitale o al ricorso a prestiti bancari.
La raccolta del risparmio tra il pubblico, che è vietata ai soggetti diversi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati ed è sanzionata anche penalmente, trova eccezione per i finanziamenti dei soci alla propria società.
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