Importante novità per il riconoscimento della natura sportiva delle attività che non rientrano tra quelle svolte nell'ambito di Federazioni sportive, Discipline associata o Enti di promozione riconosciuti da CONI o CIP.
Possono presentare domanda di riconoscimento della natura sportiva dell’attività svolta:
Ne ha parlato il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, durante l’incontro periodico con gli Enti di Promozione Sportiva (EPS).
La novità, oltre ad accelerare la procedura di riconoscimento della natura sportiva di nuove attività, amplierà ulteriormente il bacino di utenza delle associazioni e società sportive e quindi l’attività di promozione dello sport.
Le novità introdotte, si legge sul sito del Dipartimento dello Sport, aggiornano il procedimento in vigore dallo scorso gennaio e, di conseguenza, la nuova procedura di richiesta di iscrizione operativa dal 15 novembre 2024.
Il modulo da allegare all'istanza di riconoscimento della natura sportiva si differenzia a seconda che la domanda sia presentata direttamente dalle ASD/SSD, o da uno o più enti di promozione sportiva:
Domanda presentata direttamente dalle ASD/SSD
In questa ipotesi, la domanda di riconoscimento della natura sportiva dell’attività svolta deve essere presentata al Dipartimento per lo Sport a mezzo pec all’indirizzo ufficiosport@pec.governo.it, allegando il modulo A scaricabile dal sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport, sottoscritto dal rappresentante legale di ogni associazione e società sportiva dilettantistica.
Domanda presentata da uno o più enti di promozione sportiva
In questa seconda ipotesi, la domanda di riconoscimento della natura sportiva dell’attività svolta deve essere presentata al Dipartimento per lo Sport a mezzo pec all’indirizzo ufficiosport@pec.governo.it, allegando il modulo B scaricabile dal sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport, sottoscritto dal rappresentante legale dell’Ente o degli enti di promozione sportiva.
Ulteriori istruzioni utili per il riconoscimento della natura sportiva sono scaricabili a questo indirizzo.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
ACCESSO SITI FISCALI (accesso diretto con credenziali utente)
Il software permette di accedere, tramite il browser “Chrome”, alle aree riservate dei siti fiscali (Area Riservata Agenzia Entrate / Cassetto Fiscale / Dichiarazioni Precompilate / Fatture Consumatori Finali / Fatture e Corrispettivi / Agenzia Entrate Riscossioni) utilizzando le credenziali dell’utente.
Questa versione del software è aggiornata per consentire l'accesso al nuovo cassetto fiscale.
N.B. Per l'utilizzo del software è richiesto il browser Google Chrome e una configurazione dell’ambiente per consentire il “dialogo” tra il programma Excel e Chrome. Fare riferimento alle istruzioni per la configurazione iniziale.
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