L'articolo 22 del DL n. 4/2022 ha introdotto la proroga, fino al 31 marzo 2022, del trattamento di integrazione salariale di tipo emergenziale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale.
Nel Messaggio n. 816 del 18 febbraio, l'Inps chiarisce che i datori di lavoro interessati possono presentare domanda di CIGO con la causale "COVID 19 - D.L. 4/2022", per un periodo di durata massima pari a 13 settimane e fruibile entro e non oltre il 31 marzo 2022.
Con domanda separata gli stessi datori di lavoro possono chiedere una proroga del predetto periodo, fino ad un massimo di ulteriori 13 settimane, completando quindi le complessive 26 settimane previste dall'articolo 22 sopra richiamato. Anche tale periodo di proroga deve essere richiesto con la causale "COVID 19 - D.L. 4/2022" ed è fruibile entro e non oltre il 31 marzo 2022.
L'Istituto ricorda inoltre che i termini di presentazione delle domande con causale "COVID 19 - D.L. 4/2022" sono i seguenti:
a) le domande per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti da data anteriore al 28 febbraio 2022 devono essere inviate entro e non oltre il 31 marzo 2022;
b) le domande per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° marzo 2022 devono essere inviate entro e non oltre il 30 aprile 2022.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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