Arresto obbligatorio in flagranza, reclusione fino a 5 anni e multa di 10.000 euro per chi aggredisce medici e personale sanitario.
Lo prevede il decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 97 del 27 settembre 2024, che introduce misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria.
Il testo, in particolare, introduce il reato di danneggiamento commesso all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia o nell’atto del compimento del reato di lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali.
Per chi commette tale reato, sono previste la pena della reclusione da 1 a 5 anni e la multa fino a 10.000 euro, oltre all’arresto obbligatorio in flagranza.
L’arresto in flagranza, si legge nel Comunicato Stampa del Governo, viene esteso a chi commette il reato di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali.
Previsto infine l’arresto in flagranza differita:
Ai fini dell’arresto “in flagranza differita”, è necessario che sia attestata, in modo inequivocabile, la realizzazione della condotta criminosa e che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla identificazione del soggetto e, comunque, entro le 48 ore dalla commissione del fatto.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
Check list ASD e SSD per nomina di un responsabile interno antiviolenza
Entro il 31 dicembre 2024 tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche devono nominare un responsabile interno antiviolenza, che abbia specifiche competenze e non faccia parte del board dell’ente perché possa essere garantita la sua indipendenza.
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