La notifica, ricordano inoltre i giudici, rappresenta una condizione di efficacia dell’atto, di conseguenza un’eventuale irregolarità diventa irrilevante nel momento in cui lo scopo è stato raggiunto.
Il contribuente che lascia scadere i termini per l’impugnazione di un avviso di accertamento non è legittimato a far valere eventuali vizi di tale atto attraverso l’impugnazione della successiva cartella esattoriale. Quest’ultima, infatti, può essere impugnata esclusivamente per vizi propri. Così si è espressa la Corte di cassazione con la sentenza n. 2743 del 4 febbraio 2025.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
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