Con la recente Sentenza n. 12075 del 6 maggio 2024 la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, ha confermato un precedente orientamento secondo il quale il “rimborso spese di accesso”, previsto dall’articolo 35 del Dpr n. 271/2000, che prevede la corresponsione di un “rimborso spese di accesso” alla sede di lavoro che si trovi in un Comune diverso da quello di residenza del medico ambulatoriale convenzionato, rimborso determinato con il criterio forfettario della indennità chilometrica, è ontologicamente diverso dalle “indennità percepite per le trasferte”, le quali consistono in spostamenti temporanei del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa in comune diverso da quello ove essa è ordinariamente effettuata, spostamenti intervenuti su richiesta e nell’interesse del datore di lavoro.
Di conseguenza, ha chiarito la Cassazione, il principio di onnicomprensività previsto dall’art. 51 comma 1 del Tuir comporta che tale voce, non essendo riconducibile alla previsione di cui all’art. 51 comma 5 cit., debba essere ricompresa tra “le somme a qualunque titolo percepite” in relazione al rapporto di lavoro dipendente, pertanto soggette ad imposizione fiscale.
Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025: spese sanitarie
Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025: spese istruzione
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