Secondo il collegio di legittimità si configura il reato del professionista, a prescindere dalla circostanza che egli tragga o meno un beneficio dalla condotta criminosa.
Per la Corte di cassazione, l'invio telematico di false dichiarazioni Iva da parte del commercialista, il quale ometta qualsiasi controllo su di esse e apponga un visto mendace, rappresenta una condotta sintomatica del contributo del professionista all'illecito fiscale del contribuente, rilevante ex art. 3 del Dlgs n.74/2000.
Questi i contenuti della pronuncia n. 26089, del 16 settembre scorso.
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