L’accertamento della complessiva inattendibilità delle scritture contabili preclude, di regola, la loro utilizzazione ai fini della determinazione del reddito, escludendo con ciò la possibilità di un accertamento di tipo analitico e lasciando spazio soltanto ad un accertamento induttivo "puro".
Con due diverse sentenze datate 13 giugno 2024 (n. 16498 e n. 16528) la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, accogliendo il ricordo dell'Agenzia Entrate ha chiarito che la contabilità di una società che risulti complessivamente o intrinsecamente inattendibile, anche se formalmente corretta, costituisce presupposto per procedere col metodo analitico-induttivo, da valutarsi sulla base di presunzioni ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600, del 1973, cioè gravi, precise e concordanti, richiedendo l’accertamento induttivo “puro”, che consente di avvalersi di presunzioni cc.dd. “supersemplici” prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, la ricorrenza di una delle tassative condizioni previste dall’art. 39 comma 2 cit.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Finanziamento S.r.l. da parte dei soci
La prassi del finanziamento dei soci a favore della propria società è assai diffusa in Italia, rappresentando una forma di sostegno finanziario alternativa all'aumento di capitale o al ricorso a prestiti bancari.
La raccolta del risparmio tra il pubblico, che è vietata ai soggetti diversi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati ed è sanzionata anche penalmente, trova eccezione per i finanziamenti dei soci alla propria società.
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