Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 29 settembre 2021, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di giustizia e disposizioni di proroga in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP.
Di seguito le principali misure, come riportate sul sito del Governo:
Tabulati telefonici
In linea col diritto comunitario e con la sentenza della Corte di Giustizia Ue del 2 marzo 2021, si stabilisce che solo con decreto motivato del giudice, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore, si possono acquisire presso il fornitore i dati del traffico telefonico o telematico, ai fini dell’accertamento del reato.
Referendum
Il decreto legge proroga di un mese la possibilità di depositare le sottoscrizioni e i certificati elettorali per le richieste di referendum annunciate dopo il 15 giugno 2021 ed entro la data di pubblicazione dello stesso decreto legge. Il termine per il deposito passa dal 30 settembre al 31 ottobre 2021.
Assegno temporaneo
Il decreto legge proroga alla data del 31 ottobre 2021 i termini, precedentemente fissati al 30 settembre 2021, per la presentazione delle domande di assegno temporaneo per i figli con effetti retroattivi dal 1° luglio 2021.
Irap
Il decreto legge rinvia al 30 novembre 2021 il termine per la regolarizzazione del versamento relativo al saldo Irap 2019 ed al primo acconto Irap 2020. La proroga del termine in scadenza al 30 settembre si rende necessaria poiché la decisione della Commissione Europea sull'estensione delle nuove soglie del Quadro Temporaneo agli aiuti già autorizzati non sarà adottata entro tale termine. Solo a seguito dei chiarimenti che saranno forniti tenendo conto della decisione della Commissione, le imprese potranno valutare se hanno correttamente fruito dell'esenzione prevista dall'art.24 del DL 34 del 19 maggio 2020 (Decreto “Rilancio”) o se invece dovranno versare, in tutto o in parte, l'Irap non pagata nel 2020.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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