Laddove non vi sia alcun nesso tra l’attività sponsorizzata e quella posta in essere dallo sponsor, le relative spese non possono essere considerate di pubblicità, e come tali integralmente deducibili, ma devono ritenersi spese di rappresentanza soggette ai limiti previsti dall’art. 108 del T.u.i.r. e dalle disposizioni secondarie attuative (cfr. in tal senso Cass. n. 5720 del 2016).
Così si è espressa la Corte di Cassazione, nell'Ordinanza n. 26368 del 12 settembre 2023.
Dunque, ove il contribuente non provi che all’attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta “aspettativa di ritorno commerciale”, osserva la Cassazione, le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza, quindi non interamente recuperabili.
Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025: spese sanitarie
Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025: spese istruzione
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
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