La fruizione del beneficio fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in caso di decesso dell'avente diritto si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene, che significa che il bene per il quale è stata ottenuta l’agevolazione dal de cuius, debba essere utilizzato materialmente e personalmente dall’erede al fine di subentrare nell’agevolazione fiscale, ossia che l’immobile sia nella concreta disponibilità dall’interessato per le sue personali esigenze abitative, quand’anche saltuarie, e che tale disponibilità sia diretta, con ciò escludendosi una detenzione del bene per interposta persona (in tesi, un locatario o un comodatario).
A chiarirlo la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con l'Ordinanza n. 11731 del 5 maggio 2025.
Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025: recupero patrimonio edilizio
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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