Sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 20-04-2020 è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 26 del 20 aprile 2020 recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19.
In particolare il Decreto, che era stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 20 aprile ed entrato in vigore il giorno successivo, prevede quanto segue:
Il decreto, infine, stabilisce che gli organi elettivi regionali a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 durino in carica cinque anni e tre mesi e che le elezioni si svolgano nei sessanta giorni successivi a tale termine o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.
Il testo prevede inoltre che le consultazioni elettorali possano essere rinviate di non oltre tre mesi, anche se già indette, in considerazione di sopravvenute specifiche situazioni epidemiologiche da COVID-19.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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