Con l’ordinanza n. 27697 del 03.12.2020 la Corte di Cassazione, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale (Corte Cost., 22 novembre 2012, n. 258), ha ribadito che la notifica della cartella esattoriale (d.p.r. n. 602 del 1973, art. 26, c. 3, ratione temporis vigente) deve essere eseguita, nei casi di irreperibilità cd. relativa (e così come previsto per gli avvisi di accertamento), ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. (qual richiamato dal d.p.r. n. 600 del 1973, art. 60, alinea; v., ex plurimis, Cass., 31 ottobre 2018, n. 27825; Cass., 19 aprile 2018, n. 9782; Cass., 26 novembre 2014, n. 25079).
L'omissione di alcuno degli adempimenti prescritti dallo stesso art. 140 cod. proc. civ. rende la notifica nulla e non inesistente (v. Cass. Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916 quanto alla ristretta delimitazione della nozione di inesistenza della notifica) e tale nullità resta sanata, per raggiungimento dello scopo dell'atto (art. 156 cod. proc. civ.), se il destinatario abbia comunque regolarmente ricevuto la raccomandata informativa del deposito del piego (v. Cass., 4 dicembre 2019, n. 31724; Cass., 9 gennaio 2019, n. 265; Cass., 30 dicembre 2016, n. 27479; Cass., 30 settembre 2016, n. 19522).
Viene poi confermato che l'amministrazione finanziaria può provvedere alla notifica diretta dei propri atti a mezzo del servizio postale (v. la I. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14; il d.l. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, c. 3, conv. in I. 13 maggio 1988, n. 154; la I. 3 agosto 1999, n. 265, art. 10, c. 1), come anche l'agente della riscossione può eseguire a mezzo del servizio postale mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento (d.p.r. n. 602 del 1973, art. 26, c. 1).
La notifica va eseguita direttamente a mezzo del servizio postale e non presuppone né l'intervento dell'ufficiale giudiziario (ovvero di altro soggetto abilitato) né la stesura di una relazione di notificazione ai sensi dell'art.148 cod. proc. civ. (v., Cass., 14 novembre 2019, n. 29642; Cass., 4 luglio 2014, n. 15315; Cass., 28 luglio 2010, n. 17598; v. altresì, in tema di notifica della cartella esattoriale, Cass., 17 ottobre 2016, n. 20918; Cass., 6 marzo 2015, n. 4567; Cass., 19 marzo 2014, n. 6395; Cass., 19 settembre 2012, n. 15746; Cass., 27 maggio 2011, n. 11708; Cass., 6 luglio 2010, n. 15948; Cass., 19 giugno 2009, n. 14327).
Risicati spazi di difesa rimangono quindi a favore del contribuente su questo tema.
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Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
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