Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto che, aderendo ad un precedente orientamento della Corte di cassazione e dalla stessa Amministrazione finanziaria, ha chiarito che, in caso di acquisto di un fabbricato collabente (categoria catastale “F2”), non è possibile fruire delle agevolazioni “prima casa”, in quanto lo stato di degrado che lo caratterizza è tale da non poter essere abitato o utilizzato.
Legittima, quindi, la richiesta di pagamento della maggiore imposta di registro relativa all’atto di compravendita.
Questo tipo di immobile, secondo i giudici della CGT, è del tutto inidoneo a soddisfare esigenze abitative, né può essere equiparato al fabbricato in corso di costruzione e/o definizione accatastato nelle categorie “F/3” ed “F/4” al fine di godere delle agevolazioni fiscali.
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