Con l'Ordinanza n. 25810 del 4 settembre la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha chiarito che l'onere di erogare la pensione di anzianità in regime di totalizzazione - che permette l'acquisizione del diritto a un'unica pensione di anzianità per i lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali - spetta all'Inps, e non alla Cassa previdenziale di riferimento del professionista.
L'onere dei trattamenti, spiega la Cassazione, è a carico delle singole gestioni pro quota, ma materialmente il versamento compete all'ente pubblico in base a convenzioni sottoscritte con gli istituti privatizzati.
È importante notare, tuttavia, che il lavoratore può richiedere la pensione se ha ripreso a versare contributi volontari all'Inps per raggiungere il periodo minimo di contribuzione richiesto. Tuttavia, perché questo sia possibile, il lavoratore deve dimostraredi soddisfare i requisiti di effettiva contribuzione, nel quinquennio precedente, previsti dalle regole in vigore in quel momento.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
Finanziamento S.r.l. da parte dei soci
La prassi del finanziamento dei soci a favore della propria società è assai diffusa in Italia, rappresentando una forma di sostegno finanziario alternativa all'aumento di capitale o al ricorso a prestiti bancari.
La raccolta del risparmio tra il pubblico, che è vietata ai soggetti diversi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati ed è sanzionata anche penalmente, trova eccezione per i finanziamenti dei soci alla propria società.
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