Con l'Ordinanza n. 27664 del 25 ottobre la Corte di Cassazione, Sezione Quinta Civile, si è espressa in tema di notifica dell’avviso di accertamento, ribadendo il principio di diritto secondo cui è irrilevante, ai fini della validità della notificazione, la deduzione della circostanza della illeggibilità della firma del consegnatario, sia in quanto l’omessa indicazione delle generalità non comporta alcuna nullità, sia in quanto l’omessa deduzione della estraneità alla sede dell’impresa del consegnatario non fa venir meno la presunzione di conoscenza dell’atto da parte del destinatario, una volta accertata, come nella specie, la consegna presso la sede o i locali dell’impresa.
La Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto dall’ufficio, ha affermato che quando l’atto venga notificato a mezzo raccomandata presso la sede della società o i locali dell’impresa, come nel caso di specie, a persona che abbia sottoscritto in maniera illeggibile l’avviso di ricevimento, qualificatasi come “persona a servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni”, la consegna deve ritenersi validamente effettuata.
In tal caso, precisa la Cassazione, deve presumersi che la persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione. Incombe, infatti, sulla società destinataria della notifica l’onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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