I termini processuali relativi alla giustizia ordinaria e amministrativa sono sospesi dal 1° al 31 agosto di ogni anno. La sospensione feriale è prevista dall'articolo 1 della legge 742/1969.
La pausa si applica a tutte le fasi del processo, incluse la notifica degli atti, la presentazione di ricorsi e memorie, e la fissazione delle udienze.
I termini sospesi riprendono a decorrere dal 1° settembre. Tuttavia, nel caso in cui il termine iniziale coincide con un giorno compreso tra il 1° e il 31 agosto, questo comincerà a decorrere solo dal 1° settembre.
Ad esempio, un avviso di accertamento notificato il 6 agosto, il termine di 60 giorni entro il quale è consentito proporre l'impugnativa avverso l'atto decorre comunque dal prossimo 1° settembre e, dunque, scadrà il 28 ottobre (che slitta al 30 in quanto cade di sabato). Nel diverso caso di notifica avvenuta l'8 luglio, il termine di 60 giorni per proporre ricorso si calcola così: 23 giorni dal 9 al 31 luglio, stop feriale dal 1° al 31 agosto, 37 giorni dal 1° settembre al 7 ottobre.
La sospensione feriale non si applica agli adempimenti previsti dalla disciplina tributaria, quali i termini di versamento delle imposte e quelli di notifica degli atti impositivi.
Per i contribuenti residenti, domiciliati o con sede nei territori indicati nell'allegato 1 al decreto "Alluvioni" (Dl n. 61/2023), i termini processuali sono sospesi dal 1° maggio al 31 luglio. La sospensione vale anche nel caso in cui un difensore abbia le stesse peculiarità, a patto che l'incarico gli sia stato affidato prima della data di inizio delle inondazioni.
Le udienze fissate tra il 1° maggio e il 31 luglio sono rinviate a data successiva su istanza, presentata in qualunque forma, del soggetto che matura il diritto alla sospensione.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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