L’associazione sportiva dilettantistica deve essere in grado di dimostrare i requisiti sostanziali tramite riscontri contabili ed in particolare la prova in ordine alla tracciabilità dei versamenti.
Se l'associazione sportiva dilettantistica non è in grado di produrre documentazione idonea a provare la sussistenza dei requisiti sostanziali richiesti dalla legge n. 398/1991, decade dal regime di favore. È questa una delle conclusioni stabilite dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.13790 del 20 maggio scorso.
L'Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento avendo disconosciuto ad una Asd i benefici di cui all'articolo 148 Tuir ed alla legge. n. 398/1991 non avendo riscontrato i requisiti che dovevano invece contraddistinguerla. Difatti la predetta associazione non consegnava i libri soci, il registro riepilogativo, copia delle fatture, né documentazione relativa a costi e spese. Con successivo atto di autotutela venivano ridotti i ricavi accertati da € 172 mila ad € 132 mila.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
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