CIRCOLARE N. 11/E
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Roma, 18 luglio 2025
OGGETTO: Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d’imposta 2024
Divisione Contribuenti
Divisione Contribuenti
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INDICE
Premessa ................................................................................................................ 3
1. La nuova classificazione ATECO 2025 ......................................................... 4
1.1. Novità della classificazione ATECO 2025 ........................................... 4
1.2. Impatto della nuova classificazione sugli ISA .................................... 5
1.3. Cosa deve fare il contribuente .............................................................. 7
2. Gli interventi normativi in materia di ISA per il periodo d’imposta 2024
7
2.1. La revisione biennale degli ISA ........................................................... 8
2.2. La revisione straordinaria degli ISA in applicazione ........................ 9
2.3. Gli ulteriori interventi normativi sugli ISA in applicazione al periodo
d’imposta 2024 ..................................................................................... 10
3. La modulistica .............................................................................................. 11
3.1. Quadri contabili – Interventi comuni ai quadri F ed H .................. 11
3.2. Quadro F – Dati contabili impresa .................................................... 12
3.3. Quadro H – Dati contabili lavoro autonomo .................................... 14
3.4. Società tra professionisti ..................................................................... 15
4. La Semplificazione ....................................................................................... 16
5. Gli ulteriori dati forniti dall’Agenzia delle entrate................................... 17
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Premessa
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative agli Uffici
dell’Agenzia delle entrate per garantirne l’uniformità di azione.
La circolare fornisce chiarimenti in ordine alle novità in materia di indici
sintetici di affidabilità fiscale (di seguito “ISA”) di cui all’articolo 9-bis decreto-
legge n. 50 del 2017 (di seguito “Decreto ISA”)1, in applicazione per il periodo
d’imposta 2024.
Ogni anno, infatti, gli ISA sono oggetto di una significativa attività di
aggiornamento finalizzata a garantire la capacità dello strumento di cogliere
adeguatamente l’evoluzione dei diversi comparti economici cui gli stessi si
riferiscono.
In particolare, per il periodo d’imposta 2024, il processo evolutivo e di
affinamento dello strumento ha riguardato la revisione completa di 100 indici,
nonché l’aggiornamento di tutti i 172 ISA2 in vigore, al fine di consentirne una più
aderente applicazione al periodo d’imposta 2024, anche tenendo conto degli effetti
di natura straordinaria sul mercato economico finanziario in conseguenza delle
tensioni geopolitiche verificatesi nel medesimo periodo d’imposta.
Si segnala, infine, che non essendo intervenute, per l’annualità in
commento, significative novità che riguardano le modalità di effettuazione degli
adempimenti correlati all’applicazione degli ISA, nel presente documento di prassi,
in un’ottica di semplificazione, ci si limita a una rapida rassegna delle questioni
1 Decreto-legge del 24 aprile 2017 n. 50 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo
sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
2 Si evidenzia che gli ISA in applicazione per il periodo d’imposta 2023 erano 175. La riduzione del numero
di ISA in applicazione per il periodo d’imposta 2024 è conseguente all’aggiornamento straordinario dovuto
alla introduzione della nuova classificazione ATECO 2025. Al riguardo si rinvia ai chiarimenti forniti al
paragrafo 1 della presente circolare.
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principali, rinviando alle precedenti circolari per l’eventuale approfondimento
delle singole tematiche.
1. La nuova classificazione ATECO 2025
Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova tabella di classificazione
delle attività economiche denominata ATECO 2025.
La tabella di classificazione ATECO 2025, che sostituisce la precedente
versione ATECO 2007 - Aggiornamento 2022, a partire dal 1° aprile 2025, è stata
adottata negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate.
1.1. Novità della classificazione ATECO 2025
La classificazione ATECO 2025, in linea con quanto effettuato a livello
europeo per la classificazione NACE3, ha introdotto significative modifiche
rispetto alla versione ATECO 2007 - Aggiornamento 2022, sia ai codici attività,
sia alle relative note esplicative, interessando tutti i livelli gerarchici della
classificazione (sezioni, divisioni, gruppi, classi, categorie e sottocategorie).
L’adozione della classificazione ATECO 2025 ha determinato significativi
impatti sugli ISA che sono illustrati nei paragrafi sotto riportati.
In via generale si rileva che la modulistica ISA relativa al periodo d’imposta
2024 risulta aggiornata al fine di tener conto della nuova classificazione. Al
riguardo, si ricorda che, per supportare i contribuenti nelle procedure di ricodifica,
è stata resa disponibile dall’Istat, sul proprio sito istituzionale, la tavola di raccordo
3 Il 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la classificazione NACE Rev. 2.1, versione aggiornata della NACE
rev. 2.
5
bidirezionale tra le due versioni ATECO 2007 - Aggiornamento 2022 e ATECO
2025.
1.2. Impatto della nuova classificazione sugli ISA
L’introduzione della nuova classificazione ATECO 2025 ha influito sulla
ordinaria attività di revisione degli ISA, prevista almeno ogni due anni dalla loro
prima applicazione o dall’ultima revisione (cfr. articolo 9-bis, comma 2, del
Decreto ISA), rendendo necessaria un’attività di aggiornamento straordinaria.
In particolare, 14 ISA del comparto del commercio al dettaglio, già
approvati con decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 18
marzo 2024 (di seguito “DM 18 marzo 2024”), sono stati oggetto di revisione
anticipata4 in conseguenza della modifica della divisione ATECO 47, dedicata
appunto alle attività del commercio al dettaglio.
In proposito si evidenzia, infatti, che nella nuova classificazione ATECO
2025, il “canale di vendita” (ad esempio, in sede fissa, ambulante, via internet o
tramite distributori automatici) non rappresenta più il criterio guida per
differenziare le attività economiche del commercio al dettaglio. È stata, infatti,
adottata una logica basata esclusivamente sulla tipologia di prodotti venduti.
4 Con decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 31 marzo 2025 sono stati approvati per
il periodo d’imposta 2024 i seguenti ISA: EM02U “Commercio al dettaglio di carni”; EM05U “Commercio
al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori”; EM06A “Commercio al dettaglio di
elettrodomestici, casalinghi e attrezzature per bambini”; EM08U “Commercio al dettaglio di giochi,
giocattoli, articoli sportivi”; EM11U “Commercio all'ingrosso e al dettaglio di ferramenta ed utensileria,
termoidraulica, legname, materiali da costruzione, piastrelle, pavimenti e prodotti vernicianti”; EM12U
“Commercio al dettaglio di libri”; EM15A “Commercio al dettaglio e riparazione di orologi e gioielli”;
EM15B “Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di
precisione”; EM16U “Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, per l'igiene personale e della casa”;
EM20U “Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio”; EM35U “Erboristerie”;
EM40A “Commercio al dettaglio di fiori e piante”; EM48U “Commercio al dettaglio di animali da
compagnia e alimenti per animali da compagnia”; EM87U “Commercio al dettaglio di altri prodotti nca”.
6
Ciò ha determinato l’eliminazione degli ISA CM03U “Commercio al
dettaglio ambulante”, CM90U “Commercio al dettaglio al di fuori di negozi,
banchi, mercati e distributori automatici” e DM86U “Commercio effettuato per
mezzo di distributori automatici” e l’inclusione delle relative attività negli ISA del
commercio al dettaglio più affini5.
Parimenti, è stato oggetto di revisione anticipata anche l’ISA DG61U
“Intermediari del commercio”, anch’esso approvato con DM 18 marzo 2024.
Nell’ISA EG61U “Intermediari del commercio e dei servizi”, approvato con
decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze (di seguito “DM 31 marzo
2025”), sono confluite ulteriori attività di intermediazione per il commercio e per
i servizi.
Infine, la nuova classificazione ATECO 2025 ha comportato la variazione
di un numero rilevante di titoli dei codici attività che ha reso necessario un
intervento di aggiornamento su quasi tutti i modelli ISA in vigore per il periodo
d’imposta 2024, nonché l’introduzione di nuove informazioni, in particolare per le
attività economiche del commercio al dettaglio.
Tali nuove informazioni, contenute prevalentemente negli appositi quadri
E – Dati per la revisione dei modelli ISA, sono state introdotte al fine di garantire
la costante aderenza dello strumento rispetto alle attività economiche cui si
riferiscono e non risultano rilevanti ai fini del calcolo dell’ISA per il periodo
d’imposta 2024.
5 Al riguardo si evidenzia che nella Tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte generale, del Modello per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione ed elaborazione degli ISA 2025 è possibile
consultare l’elenco completo delle attività e il relativo ISA applicabile.
7
1.3. Cosa deve fare il contribuente
L’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta
l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati relativi
all’attività svolta (cfr. risoluzione n. 262/E del 24 giugno 2008, risoluzione n. 20/E
del 4 maggio 2022 e da ultimo risoluzione n. 24/E dell’8 aprile 2025).
Tuttavia, poiché la classificazione ATECO 2025 introduce modifiche sia
nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti, il contribuente che
rilevi la necessità di comunicare all’Agenzia delle entrate una nuova codifica che
meglio rappresenti l’attività svolta, dovrà, come di consueto, effettuare una
dichiarazione utilizzando:
– la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da
Unioncamere, qualora iscritto nel Registro delle Imprese delle Camere di
commercio;
– ovvero, se non iscritto in tale Registro, uno dei modelli pubblicati sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate (modello AA7/10 per società, enti,
associazioni; modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori
autonomi; modello AA5/6 per enti non commerciali, associazioni; modello
ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini IVA di soggetto non residente).
2. Gli interventi normativi in materia di ISA per il periodo d’imposta
2024
Nel presente paragrafo viene proposta una panoramica delle disposizioni
che si sono succedute nei primi mesi del 2025 e che hanno riguardato
l’applicazione degli ISA in vigore per il periodo d’imposta 2024.
Si tratta, in particolare:
8
− degli interventi ordinariamente previsti per adeguare gli ISA alle evoluzioni
avvenute nei comparti economici cui si riferiscono;
− della revisione straordinaria finalizzata ad adeguare gli stessi alle mutate
condizioni economiche e dei mercati e, in particolare, a tenere conto delle
ricadute correlate al nuovo scenario economico associato alle tensioni
geopolitiche, ai prezzi dell’energia, degli alimentari e all’andamento dei
tassi di interesse;
− dei criteri per il riconoscimento dei benefici premiali ai contribuenti che
applicano gli ISA per il periodo d’imposta 2024.
2.1. La revisione biennale degli ISA
Come anticipato nel precedente paragrafo, con il DM 31 marzo 2025 sono
state approvate le modalità di costruzione ed applicazione di 100 ISA, oltre che
della territorialità generale, di quella del commercio e di tre territorialità
specifiche.
Tali 100 ISA rappresentano l’evoluzione ordinaria di 85 ISA già approvati
con decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze dell’8 febbraio 2023
(di seguito “DM 8 febbraio 2023”)6 e l’evoluzione anticipata di 15 ISA già
approvati con DM 18 marzo 2024; la revisione di detti indici è stata effettuata sulla
base del programma delle elaborazioni degli ISA applicabili a partire dal periodo
d’imposta 2024, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate del 29 gennaio 2024, sulla base di quanto previsto all’articolo 9-bis, comma
6 Si tratta degli 87 ISA approvati con DM 8 febbraio 2023, ad esclusione degli ISA CM03U “Commercio
al dettaglio ambulante” e CM90U “Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi, mercati e
distributori automatici”. Tali ISA sono stati eliminati a seguito dell’entrata in vigore della classificazione
ATECO 2025 e i relativi codici attività sono confluiti in altri ISA del comparto del commercio.
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2, del Decreto ISA e all’articolo 5 del decreto legislativo 8 febbraio 2024, n. 1, ai
sensi del quale “l’attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale
deve tenere conto delle evoluzioni della classificazione delle attività economiche
Ateco”. Si è, pertanto, tenuto conto della nuova classificazione ATECO 2025 di cui
si è diffusamente trattato al precedente paragrafo 1.
2.2. La revisione straordinaria degli ISA in applicazione
In base a quanto dispone l’articolo 9-bis, comma 2, del decreto ISA, con il
decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 24 aprile 2025 sono
stati previsti i seguenti interventi:
a) introduzione di correttivi in relazione al solo periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2024, al fine di tenere conto delle ricadute correlate al nuovo
scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi
dell’energia, degli alimentari e all’andamento dei tassi di interesse,
attraverso l’individuazione di una metodologia statistico-economica
utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli ISA;
b) individuazione degli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta
per area territoriale per tener conto di situazioni di differenti vantaggi,
ovvero, svantaggi competitivi, in relazione alla collocazione territoriale;
c) individuazione delle misure di ciclo settoriale per tener conto degli effetti
dell’andamento congiunturale;
d) aggiornamento delle analisi territoriali a livello comunale a seguito
dell’istituzione di nuovi Comuni, della fusione di altri e della loro
ridenominazione, nel corso dell’anno 2024;
e) modifiche all’indice sintetico di affidabilità fiscale EM05U, relative
all’aggiornamento della “Territorialità dei Factory Outlet Center”;
10
f) modifiche all’indice sintetico di affidabilità fiscale DG44U, relative
all’aggiornamento delle “aree gravitazionali”;
g) modifiche agli ISA approvati con i decreti ministeriali 18 marzo 2024 e 31
marzo 2025, riguardanti l’adeguamento di alcuni riferimenti, presenti nelle
Note tecniche e metodologiche, a seguito dell’entrata in vigore della nuova
classificazione ATECO 2025 e la modifica delle soglie di riferimento dei
seguenti indicatori di anomalia:
− “Costo per litro di gasolio consumato durante il periodo d’imposta” (ISA
DG68U);
− “Costo dell’alimentazione del veicolo per chilometro” (ISA DG72U);
− “Costo del carburante al litro” (ISA DG90U).
2.3. Gli ulteriori interventi normativi sugli ISA in applicazione al
periodo d’imposta 2024
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 aprile
2025 sono state definite le modalità e le condizioni in presenza delle quali sono
riconosciuti i benefici premiali ai contribuenti che applicano gli ISA per il periodo
d’imposta 2024.
Al riguardo, si evidenzia che non sono presenti novità rispetto ai
meccanismi di funzionamento del regime premiale previsto per il periodo
d’imposta 2023, ivi compresi i livelli di affidabilità fiscale individuati per il
riconoscimento dei benefici.
In merito, si rimanda a quanto illustrato nel paragrafo “5 – Il regime
premiale ISA” della circolare n. 15/E del 25 giugno 2024.
11
3. La modulistica
Per i modelli ISA2025 risulta confermata la consolidata struttura generale
adottata sin dal primo anno di applicazione in base alla quale sono previste
Istruzioni Parte generale ed istruzioni comuni per i quadri A - Personale, F - Dati
contabili impresa e H - Dati contabili lavoro autonomo, utili per la compilazione
di tutti gli ISA.
Al riguardo, vale la pena segnalare le modifiche apportate ai quadri
contabili, con impatti significativi sulla compilazione degli stessi. Tali interventi
si sono resi necessari per recepire quanto previsto dalle seguenti disposizioni
normative:
– decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216;
– legge 30 dicembre 2023, n. 213;
– decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.
Le novità sono illustrate nei paragrafi sotto riportati.
3.1. Quadri contabili – Interventi comuni ai quadri F ed H
L’articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023 ha introdotto, per i
titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, la possibilità di
beneficiare, ai fini della determinazione del reddito, di una maggiorazione del
costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato pari al 20 per cento, incrementato di un ulteriore 10 per cento
in relazione a nuove assunzioni di lavoratori meritevoli di maggiore tutela7.
7 Cfr. circolare 1/E del 20 gennaio 2025.
12
Il maggior costo ammesso in deduzione, se riportato nei righi in cui è
indicato l’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dei quadri H o F,
avrebbe potuto determinare, a parità di tutte le altre condizioni, un ingiustificato
peggioramento del punteggio ISA attribuibile unicamente all’adesione ad un
trattamento fiscale agevolativo.
Al fine di sterilizzare tali possibili effetti negativi, nelle istruzioni ai modelli
è stato precisato che nei righi H11 “Spese per prestazioni di lavoro dipendente e
assimilato” e F14 campo 1 “Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni
diverse da lavoro dipendente afferenti all’attività dell'impresa”, non devono essere
indicati gli importi riferibili alle maggiori deduzioni in oggetto.
3.2. Quadro F – Dati contabili impresa
Con riferimento al quadro F, un’importante novità riguarda l’eliminazione
del campo 2 del rigo F08 “Adeguamento valore esistenze iniziali”. Tale campo era
stato introdotto al fine di neutralizzare la possibile attivazione anomala degli
indicatori di corrispondenza tra le esistenze iniziali del periodo d’imposta 2023 e
le rimanenze finali del periodo d’imposta precedente8.
L’articolo 1, comma 78, della legge n. 213 del 2023 aveva, infatti,
riconosciuto a favore del contribuente la facoltà di adeguare il valore fiscale delle
esistenze iniziali a quelle reali di magazzino.
In assenza di rinnovo della previsione normativa per l’anno d’imposta 2024,
si è proceduto alla soppressione del campo corrispondente.
8 Cfr. circolare 15/E del 25 giugno 2024.
13
Un’ulteriore significativa novità deriva dall’articolo 9 del decreto
legislativo n. 192 del 2024, emanato in attuazione della legge 9 agosto 2023, n.
111, recante la “Delega al Governo per la riforma fiscale”.
La disposizione ha modificato, con specifico riferimento ai redditi
d’impresa, gli articoli 92 e 93 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR),
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
prevedendo nuove modalità di valutazione delle esistenze iniziali e delle
rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata infra e ultrannuale9.
Gli interventi normativi introdotti mirano a favorire il progressivo
allineamento tra i valori fiscali e quelli contabili, anche in un’ottica di
semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti.
In relazione alle già menzionate componenti, il contribuente dovrà, in
coerenza dei principi contabili adottati, applicare il medesimo principio anche per
la determinazione del reddito fiscale.
Allo scopo di prevenire commistioni tra criteri valutativi diversi che
avrebbero potuto avere degli impatti sul calcolo del punteggio ISA, è stata inserita
un’apposita nota di attenzione nelle istruzioni relative alla compilazione dei righi
da F06 a F09 che accolgono le esistenze iniziali e le rimanenze finali.
9 Il comma 6 dell’articolo 92 del TUIR è stato aggiornato e riformulato come segue: “I prodotti in corso di
lavorazione e le opere, le forniture e i servizi, per i quali non trova applicazione l'articolo 93, in corso di
esecuzione al termine dell'esercizio, sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso.
Tuttavia, le imprese che contabilizzano in bilancio tali opere, forniture e servizi con il metodo della
percentuale di completamento, in conformità ai corretti principi contabili, applicano il predetto metodo
anche ai fini della determinazione del reddito”.
La nuova versione del comma 6 dell’articolo 93 del TUIR prevede che “In deroga alle disposizioni dei
commi 1, 2 e 4, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi valutando le rimanenze
al costo e imputando i corrispettivi all'esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le
forniture, in conformità ai corretti principi contabili, applicano tale metodo anche ai fini della
determinazione del reddito”.
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Ai fini della corretta compilazione le citate istruzioni forniscono, pertanto,
le seguenti indicazioni:
- nei righi F06 “Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di
durata ultrannuale” e F07 “Rimanenze finali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale” non deve essere indicato l’importo delle
opere, forniture e servizi derivante dalla valutazione delle rimanenze al
costo e dall’imputazione dei corrispettivi all’esercizio nel quale sono
consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture, in conformità ai
corretti principi contabili (articolo 93, comma 6, del TUIR). Tale importo è
da indicare ai righi F08 e F09;
- nei righi F08 “Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie
prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” e
F09 “Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e
sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” non deve
essere indicato l’importo delle opere, forniture e servizi calcolato in base
alla percentuale di completamento, in conformità ai corretti principi
contabili (articolo 92, comma 6, del TUIR). Tale importo è da indicare ai
righi F06 e F07.
3.3. Quadro H – Dati contabili lavoro autonomo
Nei modelli ISA2025 è stata confermata la struttura del quadro H, destinato
a recepire i dati contabili rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA per i soggetti
esercenti attività professionali. La configurazione e l’articolazione dei righi del
quadro H si presentano in sostanziale continuità con quanto previsto nel quadro
RE del modello REDDITI. Le istruzioni al modello ISA, infatti, rinviano
espressamente ai corrispondenti righi del quadro RE, assicurando coerenza tra i
due modelli dichiarativi.
15
Al riguardo, occorre evidenziare che l’articolo 5 del citato decreto
legislativo n. 192 del 2024, intervenendo sull’articolo 54 del TUIR, ha introdotto
significative modifiche al regime di determinazione del reddito derivante
dall’esercizio di arti e professioni.
Alla luce delle modifiche normative apportate al citato articolo 54, sono
stati aggiornati i riferimenti contenuti nelle istruzioni del quadro H, in modo da
allinearsi al nuovo impianto normativo, senza tuttavia modificare la struttura
generale del quadro stesso.
L’unica rilevante differenza riguarda le spese relative a beni ed elementi
immateriali di cui all’articolo 54-sexies del TUIR. Tali oneri, che nel modello
REDDITI sono indicati al rigo RE10A del quadro RE, dovranno essere riportati al
rigo H19 del quadro H del modello ISA, relativo alle altre spese documentate
deducibili.
3.4. Società tra professionisti
Le società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre
2011, n. 183, ovvero alle società tra avvocati di cui all’articolo 4-bis della legge
31 dicembre 2012, n. 247, che, nel periodo d’imposta 2024, hanno dichiarato
redditi d’impresa derivanti dall’esercizio in via prevalente di una delle seguenti
attività economiche: a) “Attività di ingegneria”, codice attività 71.12.10; b)
“Attività di commercialisti”, codice attività 69.20.01; c) “Attività di esperti
contabili”, codice attività 69.20.03; d) “Attività di consulenti del lavoro”, codice
attività 69.20.04; e) “Progettazione, pianificazione e supervisione di scavi
archeologici”, codice attività 71.11.01; f) “Attività di architettura n.c.a.”, codice
attività 71.11.09; g) “Servizi veterinari”, codice attività 75.00.00; h) “Attività
legali e giuridiche”, codice attività 69.10.10, sebbene esclusi dall’applicazione
16
degli ISA, sono tenuti alla compilazione del modello afferente la specifica attività
economica.
La compilazione dei modelli da parte di tali soggetti consentirà di acquisire
le informazioni utili alla elaborazione dei relativi ISA per una futura applicazione.
4. La semplificazione
Nell’ottica di proseguire nel processo di semplificazione dell’adempimento
dichiarativo è continuata l’attività finalizzata a rendere disponibili ai contribuenti,
ovvero ai loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche e delle
nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in possesso dell’Agenzia delle
entrate, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l’acquisizione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici.
Tale processo opera attraverso un’attività di progressiva:
– riduzione/eliminazione dell’utilizzo ai fini degli ISA di dati già contenuti in
altri quadri dei modelli di dichiarazione;
– messa in disponibilità agli operatori economici, nell’area riservata del sito
internet istituzionale, di dati in possesso dell’Agenzia che risultino utili per
l’adempimento correlato agli ISA.
Si evidenzia che, con riferimento agli ISA in applicazione al periodo
d’imposta 2024, è stata eliminata dai modelli per la comunicazione dei dati di 23
ISA10, l’informazione relativa all’“Anno di inizio attività”. Tale informazione,
poiché risulta nella disponibilità dell’Agenzia delle entrate, è presente tra i dati che
vengono forniti ai contribuenti nel set di “variabili precalcolate” rilevanti ai fini
10 DG53U, DG66U, DG74U, DG87U, DK02U, DK03U, DK04U, DK05U, DK06U, DK16U, DK17U,
DK18U, DK19U, DK20U, DK21U, DK22U, DK23U, DK24U, DK25U, DK26U, DK27U, DK28U,
DK29U.
17
del calcolo degli ISA e può essere sempre modificata in sede di compilazione del
software “IltuoISA”.
5. Gli ulteriori dati forniti dall’Agenzia delle entrate
Come per le precedenti annualità, anche per gli ISA in applicazione al
periodo d’imposta 2024, si raccomanda di procedere sempre all’acquisizione dei
dati resi disponibili dall’Agenzia delle entrate (cosiddette “variabili
precalcolate”)11 e importarli nel software di compilazione degli ISA, ai fini della
corretta applicazione degli stessi ISA.
Al riguardo, come da indicazioni fornite nei precedenti documenti di prassi
(cfr. circolare n. 16/E del 16 giugno 2020, par. 3, e circolare n. 6/E del 4 giugno
2021, par. 3.2), appare utile ricordare che i contribuenti che risultano esclusi dalla
applicazione degli ISA, ma che sono comunque tenuti alla presentazione del
relativo modello, potranno esimersi dalla acquisizione di tali “variabili
precalcolate” limitandosi a compilare i dati presenti nel modello stesso.
Si evidenzia, altresì, che tali indicazioni non si rendono applicabili nei
confronti dei contribuenti che hanno aderito alla proposta di Concordato
preventivo biennale (CPB) per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e
al 31 dicembre 2025 e che per dette annualità restano tenuti (vedi articolo 13 del
decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13):
a) agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi;
11 Si ricorda che l’Agenzia delle entrate pubblica sul sito internet istituzionale, per ogni variabile
precalcolata, la data di aggiornamento della relativa base dati utilizzata. Le date, in particolare, sono
pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate al seguente percorso: Ti trovi in: Home / Intermediari /
Comunicazioni / Deleghe servizi online / Deleghe - Acquisizione dati Isa / Che cos'è. Si segnala, altresì,
che sempre sul sito istituzionale dell’Agenzia è consultabile l’“Avvertenza precalcolate ISA2024” che
fornisce, tra l’altro, indicazioni in relazione a casistiche particolari (ad es. contribuente che ha modificato
il proprio CF successivamente alla data di predisposizione delle variabili precalcolate).
18
b) alla presentazione dei modelli ISA.
Per tali contribuenti, ancorché rilevi l’esclusione dall’applicazione degli
ISA e l’obbligo di sola presentazione del modello, sarà comunque necessario
procedere all’acquisizione dei dati precalcolati, resi disponibili dall’Agenzia delle
entrate, al fine di consentire la corretta costruzione della base dati degli ISA che
saranno applicati nelle annualità successive.
La corretta determinazione di detta base dati garantirà anche l’adeguata
costruzione della metodologia del CPB, sulla base della quale saranno formulate
le proposte di concordato per le successive annualità di applicazione dell’istituto12.
* * *
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente
12 Le proposte di concordato formulate per i periodi di imposta 2025 e 2026 sono determinate sulla base
della metodologia approvata con decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 28 aprile
2025.