Circolare Agenzie Entrate 11/E del 18/07/2025

CIRCOLARE N. 11/E

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Roma, 18 luglio 2025

OGGETTO: Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d’imposta 2024



Divisione Contribuenti




Divisione Contribuenti

2

INDICE

Premessa ................................................................................................................ 3
1. La nuova classificazione ATECO 2025 ......................................................... 4

1.1. Novità della classificazione ATECO 2025 ........................................... 4
1.2. Impatto della nuova classificazione sugli ISA .................................... 5
1.3. Cosa deve fare il contribuente .............................................................. 7

2. Gli interventi normativi in materia di ISA per il periodo d’imposta 2024
7

2.1. La revisione biennale degli ISA ........................................................... 8
2.2. La revisione straordinaria degli ISA in applicazione ........................ 9
2.3. Gli ulteriori interventi normativi sugli ISA in applicazione al periodo

d’imposta 2024 ..................................................................................... 10
3. La modulistica .............................................................................................. 11

3.1. Quadri contabili – Interventi comuni ai quadri F ed H .................. 11
3.2. Quadro F – Dati contabili impresa .................................................... 12
3.3. Quadro H – Dati contabili lavoro autonomo .................................... 14
3.4. Società tra professionisti ..................................................................... 15

4. La Semplificazione ....................................................................................... 16
5. Gli ulteriori dati forniti dall’Agenzia delle entrate................................... 17

3

Premessa

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative agli Uffici

dell’Agenzia delle entrate per garantirne l’uniformità di azione.

La circolare fornisce chiarimenti in ordine alle novità in materia di indici

sintetici di affidabilità fiscale (di seguito “ISA”) di cui all’articolo 9-bis decreto-

legge n. 50 del 2017 (di seguito “Decreto ISA”)1, in applicazione per il periodo

d’imposta 2024.

Ogni anno, infatti, gli ISA sono oggetto di una significativa attività di

aggiornamento finalizzata a garantire la capacità dello strumento di cogliere

adeguatamente l’evoluzione dei diversi comparti economici cui gli stessi si

riferiscono.

In particolare, per il periodo d’imposta 2024, il processo evolutivo e di

affinamento dello strumento ha riguardato la revisione completa di 100 indici,

nonché l’aggiornamento di tutti i 172 ISA2 in vigore, al fine di consentirne una più

aderente applicazione al periodo d’imposta 2024, anche tenendo conto degli effetti

di natura straordinaria sul mercato economico finanziario in conseguenza delle

tensioni geopolitiche verificatesi nel medesimo periodo d’imposta.

Si segnala, infine, che non essendo intervenute, per l’annualità in

commento, significative novità che riguardano le modalità di effettuazione degli

adempimenti correlati all’applicazione degli ISA, nel presente documento di prassi,

in un’ottica di semplificazione, ci si limita a una rapida rassegna delle questioni



1 Decreto-legge del 24 aprile 2017 n. 50 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo
sviluppo
”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
2 Si evidenzia che gli ISA in applicazione per il periodo d’imposta 2023 erano 175. La riduzione del numero
di ISA in applicazione per il periodo d’imposta 2024 è conseguente all’aggiornamento straordinario dovuto
alla introduzione della nuova classificazione ATECO 2025. Al riguardo si rinvia ai chiarimenti forniti al
paragrafo 1 della presente circolare.

4

principali, rinviando alle precedenti circolari per l’eventuale approfondimento

delle singole tematiche.

1. La nuova classificazione ATECO 2025

Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova tabella di classificazione

delle attività economiche denominata ATECO 2025.

La tabella di classificazione ATECO 2025, che sostituisce la precedente

versione ATECO 2007 - Aggiornamento 2022, a partire dal 1° aprile 2025, è stata

adottata negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate.

1.1. Novità della classificazione ATECO 2025

La classificazione ATECO 2025, in linea con quanto effettuato a livello

europeo per la classificazione NACE3, ha introdotto significative modifiche

rispetto alla versione ATECO 2007 - Aggiornamento 2022, sia ai codici attività,

sia alle relative note esplicative, interessando tutti i livelli gerarchici della

classificazione (sezioni, divisioni, gruppi, classi, categorie e sottocategorie).

L’adozione della classificazione ATECO 2025 ha determinato significativi

impatti sugli ISA che sono illustrati nei paragrafi sotto riportati.

In via generale si rileva che la modulistica ISA relativa al periodo d’imposta

2024 risulta aggiornata al fine di tener conto della nuova classificazione. Al

riguardo, si ricorda che, per supportare i contribuenti nelle procedure di ricodifica,

è stata resa disponibile dall’Istat, sul proprio sito istituzionale, la tavola di raccordo



3 Il 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la classificazione NACE Rev. 2.1, versione aggiornata della NACE
rev. 2.

5

bidirezionale tra le due versioni ATECO 2007 - Aggiornamento 2022 e ATECO

2025.

1.2. Impatto della nuova classificazione sugli ISA

L’introduzione della nuova classificazione ATECO 2025 ha influito sulla

ordinaria attività di revisione degli ISA, prevista almeno ogni due anni dalla loro

prima applicazione o dall’ultima revisione (cfr. articolo 9-bis, comma 2, del

Decreto ISA), rendendo necessaria un’attività di aggiornamento straordinaria.

In particolare, 14 ISA del comparto del commercio al dettaglio, già

approvati con decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 18

marzo 2024 (di seguito “DM 18 marzo 2024”), sono stati oggetto di revisione

anticipata4 in conseguenza della modifica della divisione ATECO 47, dedicata

appunto alle attività del commercio al dettaglio.

In proposito si evidenzia, infatti, che nella nuova classificazione ATECO

2025, il “canale di vendita” (ad esempio, in sede fissa, ambulante, via internet o

tramite distributori automatici) non rappresenta più il criterio guida per

differenziare le attività economiche del commercio al dettaglio. È stata, infatti,

adottata una logica basata esclusivamente sulla tipologia di prodotti venduti.



4 Con decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 31 marzo 2025 sono stati approvati per
il periodo d’imposta 2024 i seguenti ISA: EM02U “Commercio al dettaglio di carni”; EM05U “Commercio
al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori”; EM06A “Commercio al dettaglio di
elettrodomestici, casalinghi e attrezzature per bambini”; EM08U “Commercio al dettaglio di giochi,
giocattoli, articoli sportivi”; EM11U “Commercio all'ingrosso e al dettaglio di ferramenta ed utensileria,
termoidraulica, legname, materiali da costruzione, piastrelle, pavimenti e prodotti vernicianti”; EM12U
“Commercio al dettaglio di libri”; EM15A “Commercio al dettaglio e riparazione di orologi e gioielli”;
EM15B “Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di
precisione”; EM16U “Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, per l'igiene personale e della casa”;
EM20U “Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio”; EM35U “Erboristerie”;
EM40A “Commercio al dettaglio di fiori e piante”; EM48U “Commercio al dettaglio di animali da
compagnia e alimenti per animali da compagnia”; EM87U “Commercio al dettaglio di altri prodotti nca”.

6

Ciò ha determinato l’eliminazione degli ISA CM03U “Commercio al

dettaglio ambulante”, CM90U “Commercio al dettaglio al di fuori di negozi,

banchi, mercati e distributori automatici” e DM86U “Commercio effettuato per

mezzo di distributori automatici” e l’inclusione delle relative attività negli ISA del

commercio al dettaglio più affini5.

Parimenti, è stato oggetto di revisione anticipata anche l’ISA DG61U

“Intermediari del commercio”, anch’esso approvato con DM 18 marzo 2024.

Nell’ISA EG61U “Intermediari del commercio e dei servizi”, approvato con

decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze (di seguito “DM 31 marzo

2025”), sono confluite ulteriori attività di intermediazione per il commercio e per

i servizi.

Infine, la nuova classificazione ATECO 2025 ha comportato la variazione

di un numero rilevante di titoli dei codici attività che ha reso necessario un

intervento di aggiornamento su quasi tutti i modelli ISA in vigore per il periodo

d’imposta 2024, nonché l’introduzione di nuove informazioni, in particolare per le

attività economiche del commercio al dettaglio.

Tali nuove informazioni, contenute prevalentemente negli appositi quadri

E – Dati per la revisione dei modelli ISA, sono state introdotte al fine di garantire

la costante aderenza dello strumento rispetto alle attività economiche cui si

riferiscono e non risultano rilevanti ai fini del calcolo dell’ISA per il periodo

d’imposta 2024.



5 Al riguardo si evidenzia che nella Tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte generale, del Modello per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione ed elaborazione degli ISA 2025 è possibile
consultare l’elenco completo delle attività e il relativo ISA applicabile.

7

1.3. Cosa deve fare il contribuente

L’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta

l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati relativi

all’attività svolta (cfr. risoluzione n. 262/E del 24 giugno 2008, risoluzione n. 20/E

del 4 maggio 2022 e da ultimo risoluzione n. 24/E dell’8 aprile 2025).

Tuttavia, poiché la classificazione ATECO 2025 introduce modifiche sia

nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti, il contribuente che

rilevi la necessità di comunicare all’Agenzia delle entrate una nuova codifica che

meglio rappresenti l’attività svolta, dovrà, come di consueto, effettuare una

dichiarazione utilizzando:

– la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da

Unioncamere, qualora iscritto nel Registro delle Imprese delle Camere di

commercio;

– ovvero, se non iscritto in tale Registro, uno dei modelli pubblicati sul sito

internet dell’Agenzia delle entrate (modello AA7/10 per società, enti,

associazioni; modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori

autonomi; modello AA5/6 per enti non commerciali, associazioni; modello

ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini IVA di soggetto non residente).

2. Gli interventi normativi in materia di ISA per il periodo d’imposta

2024

Nel presente paragrafo viene proposta una panoramica delle disposizioni

che si sono succedute nei primi mesi del 2025 e che hanno riguardato

l’applicazione degli ISA in vigore per il periodo d’imposta 2024.

Si tratta, in particolare:

8

− degli interventi ordinariamente previsti per adeguare gli ISA alle evoluzioni

avvenute nei comparti economici cui si riferiscono;

− della revisione straordinaria finalizzata ad adeguare gli stessi alle mutate

condizioni economiche e dei mercati e, in particolare, a tenere conto delle

ricadute correlate al nuovo scenario economico associato alle tensioni

geopolitiche, ai prezzi dell’energia, degli alimentari e all’andamento dei

tassi di interesse;

− dei criteri per il riconoscimento dei benefici premiali ai contribuenti che

applicano gli ISA per il periodo d’imposta 2024.

2.1. La revisione biennale degli ISA

Come anticipato nel precedente paragrafo, con il DM 31 marzo 2025 sono

state approvate le modalità di costruzione ed applicazione di 100 ISA, oltre che

della territorialità generale, di quella del commercio e di tre territorialità

specifiche.

Tali 100 ISA rappresentano l’evoluzione ordinaria di 85 ISA già approvati

con decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze dell’8 febbraio 2023

(di seguito “DM 8 febbraio 2023”)6 e l’evoluzione anticipata di 15 ISA già

approvati con DM 18 marzo 2024; la revisione di detti indici è stata effettuata sulla

base del programma delle elaborazioni degli ISA applicabili a partire dal periodo

d’imposta 2024, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle

entrate del 29 gennaio 2024, sulla base di quanto previsto all’articolo 9-bis, comma



6 Si tratta degli 87 ISA approvati con DM 8 febbraio 2023, ad esclusione degli ISA CM03U “Commercio
al dettaglio ambulante” e CM90U “Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi, mercati e
distributori automatici”. Tali ISA sono stati eliminati a seguito dell’entrata in vigore della classificazione
ATECO 2025 e i relativi codici attività sono confluiti in altri ISA del comparto del commercio.

9

2, del Decreto ISA e all’articolo 5 del decreto legislativo 8 febbraio 2024, n. 1, ai

sensi del quale l’attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale

deve tenere conto delle evoluzioni della classificazione delle attività economiche

Ateco”. Si è, pertanto, tenuto conto della nuova classificazione ATECO 2025 di cui

si è diffusamente trattato al precedente paragrafo 1.

2.2. La revisione straordinaria degli ISA in applicazione

In base a quanto dispone l’articolo 9-bis, comma 2, del decreto ISA, con il

decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 24 aprile 2025 sono

stati previsti i seguenti interventi:

a) introduzione di correttivi in relazione al solo periodo d’imposta in corso al

31 dicembre 2024, al fine di tenere conto delle ricadute correlate al nuovo

scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi

dell’energia, degli alimentari e all’andamento dei tassi di interesse,

attraverso l’individuazione di una metodologia statistico-economica

utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli ISA;

b) individuazione degli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta

per area territoriale per tener conto di situazioni di differenti vantaggi,

ovvero, svantaggi competitivi, in relazione alla collocazione territoriale;

c) individuazione delle misure di ciclo settoriale per tener conto degli effetti

dell’andamento congiunturale;

d) aggiornamento delle analisi territoriali a livello comunale a seguito

dell’istituzione di nuovi Comuni, della fusione di altri e della loro

ridenominazione, nel corso dell’anno 2024;

e) modifiche all’indice sintetico di affidabilità fiscale EM05U, relative

all’aggiornamento della “Territorialità dei Factory Outlet Center”;

10

f) modifiche all’indice sintetico di affidabilità fiscale DG44U, relative

all’aggiornamento delle “aree gravitazionali”;

g) modifiche agli ISA approvati con i decreti ministeriali 18 marzo 2024 e 31

marzo 2025, riguardanti l’adeguamento di alcuni riferimenti, presenti nelle

Note tecniche e metodologiche, a seguito dell’entrata in vigore della nuova

classificazione ATECO 2025 e la modifica delle soglie di riferimento dei

seguenti indicatori di anomalia:

− “Costo per litro di gasolio consumato durante il periodo d’imposta” (ISA

DG68U);

− “Costo dell’alimentazione del veicolo per chilometro” (ISA DG72U);

− “Costo del carburante al litro” (ISA DG90U).

2.3. Gli ulteriori interventi normativi sugli ISA in applicazione al

periodo d’imposta 2024

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 aprile

2025 sono state definite le modalità e le condizioni in presenza delle quali sono

riconosciuti i benefici premiali ai contribuenti che applicano gli ISA per il periodo

d’imposta 2024.

Al riguardo, si evidenzia che non sono presenti novità rispetto ai

meccanismi di funzionamento del regime premiale previsto per il periodo

d’imposta 2023, ivi compresi i livelli di affidabilità fiscale individuati per il

riconoscimento dei benefici.

In merito, si rimanda a quanto illustrato nel paragrafo “5 – Il regime

premiale ISA” della circolare n. 15/E del 25 giugno 2024.

11

3. La modulistica

Per i modelli ISA2025 risulta confermata la consolidata struttura generale

adottata sin dal primo anno di applicazione in base alla quale sono previste

Istruzioni Parte generale ed istruzioni comuni per i quadri A - Personale, F - Dati

contabili impresa e H - Dati contabili lavoro autonomo, utili per la compilazione

di tutti gli ISA.

Al riguardo, vale la pena segnalare le modifiche apportate ai quadri

contabili, con impatti significativi sulla compilazione degli stessi. Tali interventi

si sono resi necessari per recepire quanto previsto dalle seguenti disposizioni

normative:

– decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216;

– legge 30 dicembre 2023, n. 213;

– decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.

Le novità sono illustrate nei paragrafi sotto riportati.

3.1. Quadri contabili – Interventi comuni ai quadri F ed H

L’articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023 ha introdotto, per i

titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, la possibilità di

beneficiare, ai fini della determinazione del reddito, di una maggiorazione del

costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a

tempo indeterminato pari al 20 per cento, incrementato di un ulteriore 10 per cento

in relazione a nuove assunzioni di lavoratori meritevoli di maggiore tutela7.



7 Cfr. circolare 1/E del 20 gennaio 2025.

12

Il maggior costo ammesso in deduzione, se riportato nei righi in cui è

indicato l’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dei quadri H o F,

avrebbe potuto determinare, a parità di tutte le altre condizioni, un ingiustificato

peggioramento del punteggio ISA attribuibile unicamente all’adesione ad un

trattamento fiscale agevolativo.

Al fine di sterilizzare tali possibili effetti negativi, nelle istruzioni ai modelli

è stato precisato che nei righi H11 “Spese per prestazioni di lavoro dipendente e

assimilato” e F14 campo 1 “Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni

diverse da lavoro dipendente afferenti all’attività dell'impresa”, non devono essere

indicati gli importi riferibili alle maggiori deduzioni in oggetto.

3.2. Quadro F – Dati contabili impresa

Con riferimento al quadro F, un’importante novità riguarda l’eliminazione

del campo 2 del rigo F08 “Adeguamento valore esistenze iniziali”. Tale campo era

stato introdotto al fine di neutralizzare la possibile attivazione anomala degli

indicatori di corrispondenza tra le esistenze iniziali del periodo d’imposta 2023 e

le rimanenze finali del periodo d’imposta precedente8.

L’articolo 1, comma 78, della legge n. 213 del 2023 aveva, infatti,

riconosciuto a favore del contribuente la facoltà di adeguare il valore fiscale delle

esistenze iniziali a quelle reali di magazzino.

In assenza di rinnovo della previsione normativa per l’anno d’imposta 2024,

si è proceduto alla soppressione del campo corrispondente.



8 Cfr. circolare 15/E del 25 giugno 2024.

13

Un’ulteriore significativa novità deriva dall’articolo 9 del decreto

legislativo n. 192 del 2024, emanato in attuazione della legge 9 agosto 2023, n.

111, recante la “Delega al Governo per la riforma fiscale”.

La disposizione ha modificato, con specifico riferimento ai redditi

d’impresa, gli articoli 92 e 93 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR),

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

prevedendo nuove modalità di valutazione delle esistenze iniziali e delle

rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata infra e ultrannuale9.

Gli interventi normativi introdotti mirano a favorire il progressivo

allineamento tra i valori fiscali e quelli contabili, anche in un’ottica di

semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti.

In relazione alle già menzionate componenti, il contribuente dovrà, in

coerenza dei principi contabili adottati, applicare il medesimo principio anche per

la determinazione del reddito fiscale.

Allo scopo di prevenire commistioni tra criteri valutativi diversi che

avrebbero potuto avere degli impatti sul calcolo del punteggio ISA, è stata inserita

un’apposita nota di attenzione nelle istruzioni relative alla compilazione dei righi

da F06 a F09 che accolgono le esistenze iniziali e le rimanenze finali.



9 Il comma 6 dell’articolo 92 del TUIR è stato aggiornato e riformulato come segue: “I prodotti in corso di
lavorazione e le opere, le forniture e i servizi, per i quali non trova applicazione l'articolo 93, in corso di
esecuzione al termine dell'esercizio, sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso.
Tuttavia, le imprese che contabilizzano in bilancio tali opere, forniture e servizi con il metodo della
percentuale di completamento, in conformità ai corretti principi contabili, applicano il predetto metodo
anche ai fini della determinazione del reddito
”.
La nuova versione del comma 6 dell’articolo 93 del TUIR prevede che “In deroga alle disposizioni dei
commi 1, 2 e 4, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi valutando le rimanenze
al costo e imputando i corrispettivi all'esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le
forniture, in conformità ai corretti principi contabili, applicano tale metodo anche ai fini della
determinazione del reddito
”.

14

Ai fini della corretta compilazione le citate istruzioni forniscono, pertanto,

le seguenti indicazioni:

- nei righi F06 “Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di

durata ultrannuale” e F07 “Rimanenze finali relative ad opere, forniture e

servizi di durata ultrannuale” non deve essere indicato l’importo delle

opere, forniture e servizi derivante dalla valutazione delle rimanenze al

costo e dall’imputazione dei corrispettivi all’esercizio nel quale sono

consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture, in conformità ai

corretti principi contabili (articolo 93, comma 6, del TUIR). Tale importo è

da indicare ai righi F08 e F09;

- nei righi F08 “Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie

prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” e

F09 “Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e

sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” non deve

essere indicato l’importo delle opere, forniture e servizi calcolato in base

alla percentuale di completamento, in conformità ai corretti principi

contabili (articolo 92, comma 6, del TUIR). Tale importo è da indicare ai

righi F06 e F07.

3.3. Quadro H – Dati contabili lavoro autonomo

Nei modelli ISA2025 è stata confermata la struttura del quadro H, destinato

a recepire i dati contabili rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA per i soggetti

esercenti attività professionali. La configurazione e l’articolazione dei righi del

quadro H si presentano in sostanziale continuità con quanto previsto nel quadro

RE del modello REDDITI. Le istruzioni al modello ISA, infatti, rinviano

espressamente ai corrispondenti righi del quadro RE, assicurando coerenza tra i

due modelli dichiarativi.

15

Al riguardo, occorre evidenziare che l’articolo 5 del citato decreto

legislativo n. 192 del 2024, intervenendo sull’articolo 54 del TUIR, ha introdotto

significative modifiche al regime di determinazione del reddito derivante

dall’esercizio di arti e professioni.

Alla luce delle modifiche normative apportate al citato articolo 54, sono

stati aggiornati i riferimenti contenuti nelle istruzioni del quadro H, in modo da

allinearsi al nuovo impianto normativo, senza tuttavia modificare la struttura

generale del quadro stesso.

L’unica rilevante differenza riguarda le spese relative a beni ed elementi

immateriali di cui all’articolo 54-sexies del TUIR. Tali oneri, che nel modello

REDDITI sono indicati al rigo RE10A del quadro RE, dovranno essere riportati al

rigo H19 del quadro H del modello ISA, relativo alle altre spese documentate

deducibili.

3.4. Società tra professionisti

Le società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre

2011, n. 183, ovvero alle società tra avvocati di cui all’articolo 4-bis della legge

31 dicembre 2012, n. 247, che, nel periodo d’imposta 2024, hanno dichiarato

redditi d’impresa derivanti dall’esercizio in via prevalente di una delle seguenti

attività economiche: a) “Attività di ingegneria”, codice attività 71.12.10; b)

“Attività di commercialisti”, codice attività 69.20.01; c) “Attività di esperti

contabili”, codice attività 69.20.03; d) “Attività di consulenti del lavoro”, codice

attività 69.20.04; e) “Progettazione, pianificazione e supervisione di scavi

archeologici”, codice attività 71.11.01; f) “Attività di architettura n.c.a.”, codice

attività 71.11.09; g) “Servizi veterinari”, codice attività 75.00.00; h) “Attività

legali e giuridiche”, codice attività 69.10.10, sebbene esclusi dall’applicazione

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degli ISA, sono tenuti alla compilazione del modello afferente la specifica attività

economica.

La compilazione dei modelli da parte di tali soggetti consentirà di acquisire

le informazioni utili alla elaborazione dei relativi ISA per una futura applicazione.

4. La semplificazione

Nell’ottica di proseguire nel processo di semplificazione dell’adempimento

dichiarativo è continuata l’attività finalizzata a rendere disponibili ai contribuenti,

ovvero ai loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche e delle

nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in possesso dell’Agenzia delle

entrate, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l’acquisizione dei dati

rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici.

Tale processo opera attraverso un’attività di progressiva:

– riduzione/eliminazione dell’utilizzo ai fini degli ISA di dati già contenuti in

altri quadri dei modelli di dichiarazione;

– messa in disponibilità agli operatori economici, nell’area riservata del sito

internet istituzionale, di dati in possesso dell’Agenzia che risultino utili per

l’adempimento correlato agli ISA.

Si evidenzia che, con riferimento agli ISA in applicazione al periodo

d’imposta 2024, è stata eliminata dai modelli per la comunicazione dei dati di 23

ISA10, l’informazione relativa all’“Anno di inizio attività”. Tale informazione,

poiché risulta nella disponibilità dell’Agenzia delle entrate, è presente tra i dati che

vengono forniti ai contribuenti nel set di “variabili precalcolate” rilevanti ai fini



10 DG53U, DG66U, DG74U, DG87U, DK02U, DK03U, DK04U, DK05U, DK06U, DK16U, DK17U,
DK18U, DK19U, DK20U, DK21U, DK22U, DK23U, DK24U, DK25U, DK26U, DK27U, DK28U,
DK29U.

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del calcolo degli ISA e può essere sempre modificata in sede di compilazione del

softwareIltuoISA”.

5. Gli ulteriori dati forniti dall’Agenzia delle entrate

Come per le precedenti annualità, anche per gli ISA in applicazione al

periodo d’imposta 2024, si raccomanda di procedere sempre all’acquisizione dei

dati resi disponibili dall’Agenzia delle entrate (cosiddette “variabili

precalcolate”)11 e importarli nel software di compilazione degli ISA, ai fini della

corretta applicazione degli stessi ISA.

Al riguardo, come da indicazioni fornite nei precedenti documenti di prassi

(cfr. circolare n. 16/E del 16 giugno 2020, par. 3, e circolare n. 6/E del 4 giugno

2021, par. 3.2), appare utile ricordare che i contribuenti che risultano esclusi dalla

applicazione degli ISA, ma che sono comunque tenuti alla presentazione del

relativo modello, potranno esimersi dalla acquisizione di tali “variabili

precalcolate” limitandosi a compilare i dati presenti nel modello stesso.

Si evidenzia, altresì, che tali indicazioni non si rendono applicabili nei

confronti dei contribuenti che hanno aderito alla proposta di Concordato

preventivo biennale (CPB) per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e

al 31 dicembre 2025 e che per dette annualità restano tenuti (vedi articolo 13 del

decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13):

a) agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi;



11 Si ricorda che l’Agenzia delle entrate pubblica sul sito internet istituzionale, per ogni variabile
precalcolata, la data di aggiornamento della relativa base dati utilizzata. Le date, in particolare, sono
pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate al seguente percorso: Ti trovi in: Home / Intermediari /
Comunicazioni / Deleghe servizi online / Deleghe - Acquisizione dati Isa / Che cos'è.
Si segnala, altresì,
che sempre sul sito istituzionale dell’Agenzia è consultabile l’“Avvertenza precalcolate ISA2024” che
fornisce, tra l’altro, indicazioni in relazione a casistiche particolari (ad es. contribuente che ha modificato
il proprio CF successivamente alla data di predisposizione delle variabili precalcolate).

18

b) alla presentazione dei modelli ISA.

Per tali contribuenti, ancorché rilevi l’esclusione dall’applicazione degli

ISA e l’obbligo di sola presentazione del modello, sarà comunque necessario

procedere all’acquisizione dei dati precalcolati, resi disponibili dall’Agenzia delle

entrate, al fine di consentire la corretta costruzione della base dati degli ISA che

saranno applicati nelle annualità successive.

La corretta determinazione di detta base dati garantirà anche l’adeguata

costruzione della metodologia del CPB, sulla base della quale saranno formulate

le proposte di concordato per le successive annualità di applicazione dell’istituto12.

* * *

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi

enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni

provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone

Firmato digitalmente



12 Le proposte di concordato formulate per i periodi di imposta 2025 e 2026 sono determinate sulla base
della metodologia approvata con decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 28 aprile
2025.

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