Circolare Agenzie Entrate 3/E del 16/04/2025

CIRCOLARE N. 3/E

Direzione Centrale Coordinamento Normativo

Roma, 16 aprile 2025

OGGETTO: Decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139; legge 4 luglio 2024,
n. 104; decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87
Principali
novità in materia di imposta sulle successioni e donazioni.

2

INDICE

PREMESSA .......................................................................................................... 3
1. OGGETTO DELL’IMPOSTA E UFFICIO COMPETENTE PER

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA ....................................................... 4
2. INTRODUZIONE DEL PRINCIPIO DI AUTOLIQUIDAZIONE

DELL’IMPOSTA ........................................................................................... 6
3. SVINCOLO DELLE ATTIVITÀ CADUTE IN SUCCESSIONE IN

FAVORE DELL’UNICO EREDE DI ETÀ NON SUPERIORE A

VENTISEI ANNI ......................................................................................... 10
4. DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA .................................................. 11
5. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE . 12
6. LIMITI ALLA DEDUCIBILITÀ DEI DEBITI ........................................ 13
7. LIBERALITÀ INDIRETTE ....................................................................... 15
8. DISCIPLINA DEL COACERVO .............................................................. 16
9. DISPOSIZIONI FINALI, ABROGAZIONI E DECORRENZA ............ 17
10. ESONERO DAL REGIME DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE ......... 18
11. MODIFICHE RELATIVE ALLE SANZIONI SULLE IMPOSTE DI

SUCCESSIONE E DONAZIONE .............................................................. 21

3

PREMESSA

L’articolo 101 della legge 9 agosto 2023, n. 111, ha delegato il Governo

all’introduzione di modifiche normative finalizzate a una razionalizzazione della

disciplina concernente, tra l’altro, l’imposta sulle successioni e donazioni.

Nel dettaglio, come si evince dai principi e dai criteri direttivi posti dalla

predetta norma, gli interventi apportati con il decreto legislativo 18 settembre

2024, n. 139 (di seguito “decreto delegato” o “d.lgs. n. 139 del 2024”), risultano

funzionali al perseguimento, tra l’altro, dei seguenti obiettivi:

• introdurre il sistema dell’autoliquidazione in materia d’imposta sulle

successioni;

• ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, anche

mediante l’introduzione di nuove soluzioni tecnologiche e il

potenziamento dei servizi telematici.

Le modifiche illustrate intervengono sul Testo unico delle disposizioni

concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (di seguito TUS), approvato

con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

Le principali novità riguardano:

• l’introduzione del principio di autoliquidazione dell’imposta;


1 L’articolo 10 della legge n. 111 del 2023 stabilisce che, nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il
«Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la razionalizzazione dell’imposta
di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti
diversi dall’IVA:
a) razionalizzare la disciplina dei singoli tributi, anche mediante l’accorpamento o la soppressione di
fattispecie imponibili ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura dell’imposta
applicabile;
b) prevedere il sistema di autoliquidazione per l’imposta sulle successioni e per l’imposta di registro;
c) (…);
d) prevedere l’applicazione di un’imposta, eventualmente in misura fissa, sostitutiva dell’imposta di bollo,
delle imposte ipotecaria e catastale, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie, per gli atti
assoggettati all’imposta di registro e all’imposta sulle successioni e donazioni e per le conseguenti
formalità da eseguire presso il catasto e i registri immobiliari;
e) ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti anche mediante l’introduzione di nuove
soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici;
f) semplificare le modalità di pagamento dei tributi, anche al fine del graduale superamento dei sistemi di
autoliquidazione, fermo restando quanto previsto dalla lettera b), e assicurare sistemi più efficienti di
riscossione anche mediante l’utilizzo di mezzi elettronici di pagamento;
g) (…);
h) (…)
».

4

• le modalità di determinazione dell’imposta, delle aliquote e delle

franchigie, che vengono riportate all’interno del TUS;

• l’estensione dell’applicabilità dell’imposta sulle successioni e donazioni

ai trasferimenti derivanti da trust;

• la semplificazione delle dichiarazioni, anche con riferimento ai

documenti allegati e all’invio telematico.

Sono oggetto di analisi, inoltre, anche le seguenti norme:

• l’articolo 7 della legge 4 luglio 2024, n. 104, recante «Disposizioni in

materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore»;

• l’articolo 4 del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 872, recante

«Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’articolo 20

della legge 9 agosto 2023, n. 111».

Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative agli Uffici al fine

di garantirne l’uniformità di azione. L’illustrazione delle disposizioni di cui sopra

tiene conto, fra l’altro, dei contenuti degli atti preparatori del Governo della

Repubblica n. 171 (di seguito AG n. 171), con particolare riguardo alle relazioni

illustrativa e tecnica allo schema di decreto legislativo.

1. OGGETTO DELL’IMPOSTA E UFFICIO COMPETENTE PER

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA

Il decreto delegato interviene sull’articolo 1 del TUS, relativo all’oggetto

dell’imposta sulle successioni e donazioni, ricomprendendovi, al novellato comma

13, oltre ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte o per

donazione, i trasferimenti di beni e diritti «a titolo gratuito»4, nonché quelli

«derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione».


2 Si segnala che le disposizioni in materia di sanzioni trattate nella presente circolare, ai sensi degli articoli
101 e 102 del nuovo testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, emanato con decreto
legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono abrogate e trasfuse nel predetto testo unico a partire dal 1°
gennaio 2026.
3 Come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), del d.lgs. n. 139 del 2024.
4 In luogo della locuzione «altra liberalità tra vivi», adottata nella precedente formulazione della norma.

5

Il successivo comma 45 del medesimo articolo 1 del TUS dispone

espressamente che l’imposta non si applica alle liberalità d’uso di cui al secondo

comma dell’articolo 7706 del Codice civile, come già previsto per le spese non

soggette a collazione e per le donazioni di modico valore di cui, rispettivamente,

agli articoli 7427 e 7838 del Codice civile9.

Con riferimento all’individuazione dell’ufficio competente per

l’applicazione dell’imposta di successione, l’articolo 1, comma 1, lettera g), del

decreto delegato è intervenuto novellando l’articolo 6, comma 1, del TUS. A

seguito delle modifiche occorse, pertanto, competente per l’applicazione

dell’imposta sulle successioni è:

• l’ufficio dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione era l’ultima

residenza del defunto;

• se il defunto era residente all’estero, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate

nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza in Italia (e non

più l’ufficio di Roma, come disposto nel testo previgente);

• se l’ultima residenza non è nota, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate di

Roma10.


5 Come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del d.lgs. n. 139 del 2024, il quale
sostituisce le parole «di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile» con le seguenti: «di cui agli articoli
742, 770, secondo comma, e 783 del codice civile
».
6 L’articolo 770 del Codice civile stabilisce che è «donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o
in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione.
Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in
conformità agli usi [809 c.c.]
».
7 L’articolo 742 del Codice civile prevede che non sono soggette a collazione «le spese di mantenimento e
di educazione e quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze.
Le
spese per il corredo nuziale e quelle per l’istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione
solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del
defunto
.
Non sono soggette a collazione le liberalità previste dal secondo comma dell’articolo 770».
8 L’articolo 783 del Codice civile stabilisce che la «donazione di modico valore che ha per oggetto beni
mobili è valida anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione.
La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante
».
9 L’espressa menzione del solo secondo comma dell’articolo 770 del Codice civile, al quale fa peraltro
espresso rinvio anche il citato articolo 742 del Codice civile, conferma l’applicazione dell’imposta alle
cosiddette donazioni remuneratorie di cui al primo comma del medesimo articolo 770 del Codice civile,
riguardanti le liberalità fatte «per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale
rimunerazione
».
10 Nell’ipotesi in cui il defunto non abbia mai risieduto in Italia è parimenti competente l’Ufficio

6

Resta ferma, in forza del comma 2 del medesimo articolo 6, la competenza

per l’applicazione dell’imposta sulle donazioni, determinata secondo le

disposizioni relative all’imposta di registro.

2. INTRODUZIONE DEL PRINCIPIO DI AUTOLIQUIDAZIONE

DELL’IMPOSTA

Tra le maggiori novità introdotte dal d.lgs. n. 139 del 2024 si rileva

l’applicazione all’imposta sulle successioni del principio di autoliquidazione.

Quest’ultimo sostituisce il principio in virtù del quale l’imposta sulle successioni

veniva liquidata dagli uffici finanziari.

Secondo la nuova formulazione, l’articolo 27, comma 211, del TUS

stabilisce che l’imposta «è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base

alla dichiarazione di successione, a norma dell’articolo 33, ed è nuovamente

autoliquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione

di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all’articolo 28, comma 6».

Il comma 712 del medesimo articolo 27, inoltre, dispone che deve

considerarsi:

• “imposta principale”, oltre a quella autoliquidata dai soggetti

obbligati al pagamento, anche quella liquidata dall’ufficio a seguito del

controllo della regolarità dell’autoliquidazione in base alle dichiarazioni

presentate;

• “imposta complementare” l’imposta, o la maggiore imposta,

liquidata dall’ufficio in base ad accertamenti d’ufficio o di rettifica.

Al contempo, la definizione di “imposta suppletiva”, prevista

precedentemente nel medesimo comma, è stata eliminata in ragione del fatto che,

in base al nuovo sistema, l’imposta liquidata per correggere errori od omissioni di


dell’Agenzia delle entrate di Roma (attualmente, l’Ufficio territoriale di Roma 6 – Eur Torrino, della
Direzione provinciale II di Roma – cfr. le istruzioni alla compilazione della Dichiarazione di successione e
domanda di volture catastali).
11 Come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera z), numero 1), del d.lgs. n. 139 del 2024.
12 Come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera z), numero 4), del d.lgs. n. 139 del 2024.

7

una precedente liquidazione avrà la medesima natura dell’imposta oggetto di

correzione.

Ai sensi dell’articolo 33, comma 113, del TUS, i soggetti obbligati al

pagamento autoliquidano l’imposta in base alla dichiarazione di successione

applicando i medesimi criteri utilizzati dagli uffici in forza della previgente

formulazione del medesimo comma.

Per consentire il versamento delle somme dovute in sede di presentazione

della dichiarazione di successione, autoliquidate da parte dei soggetti obbligati al

pagamento, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 2 del 10 gennaio 2025,

ha istituito il codice tributo “1539” denominato “Successioni - Imposta sulle

successioni - autoliquidazione”, da utilizzare mediante il modello F24.

Il successivo comma 214 dell’articolo 33 prevede che l’ufficio, «anche

avvalendosi di procedure automatizzate, controlla la regolarità

dell’autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonché dei

versamenti e la loro rispondenza con i dati indicati nella dichiarazione,

procedendo alla liquidazione dell’imposta e del rimborso eventualmente spettante

in base alle dichiarazioni presentate. In sede di liquidazione, l’ufficio provvede a

correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella

determinazione della base imponibile e dell’imposta e a escludere:

a) le passività esposte nella dichiarazione per le quali non ricorrono le

condizioni di deducibilità di cui agli articoli 21 e 24 o eccedenti i limiti di

deducibilità di cui agli articoli 22 e 24, nonché gli oneri non deducibili a norma

dell’articolo 8, comma 1;

b) le passività e gli oneri esposti nella dichiarazione che non risultano dai

documenti prodotti in allegato alla dichiarazione;

c) le riduzioni e le detrazioni indicate nella dichiarazione non previste negli

articoli 25 e 26 o non risultanti dai documenti prodotti in allegato alla


13 Come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera ff), numero 1), del d.lgs. n. 139 del 2024.
14 Come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera ff), numero 3), del d.lgs. n. 139 del 2024.

8

dichiarazione»15.

Qualora, ai sensi dell’articolo 33, comma 316, del TUS, l’ufficio rilevi, in

base alla dichiarazione, la debenza di una maggiore imposta principale, lo stesso

notifica «apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni

dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, dal quale

risultano le correzioni e le esclusioni effettuate». In tal caso, l’ufficio invita il

contribuente a effettuare, entro il termine di 60 giorni, il pagamento:

• della maggiore imposta liquidata (a integrazione di quella già

versata);

• della sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 47117;

• degli interessi decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima

avrebbe dovuto essere pagata18.

Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di

liquidazione emessi dagli uffici, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 2 del

2025, ha istituito il codice tributo “A139”, denominato “Successioni - Sanzione

imposta sulle successioni - Avviso di liquidazione dell’imposta - Art. 33,

comma 3, del TUS”, da utilizzare mediante il modello F24.

Il versamento degli interessi dovuti a seguito degli avvisi di liquidazione

emessi dagli uffici è eseguito con il codice tributo già esistente “A152”,

denominato “Successioni - Interessi - Avviso di liquidazione dell’imposta”19.


15 In luogo dell’allegazione documentale citata possono essere prodotte, laddove previsto, le relative
dichiarazioni sostitutive di atto notorio (cfr., in tal senso, l’articolo 30, commi 3 e 3 bis, del TUS e le
istruzioni alla compilazione della Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali).
16 Come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera ff), numero 3), del d.lgs. n. 139 del 2024.
17 L’articolo 33, comma 3, del TUS prevede che se il pagamento è effettuato entro il termine indicato (60
giorni) «l’ammontare della sanzione amministrativa dovuta è ridotto a un terzo». Ai sensi del combinato
disposto di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera
l), n. 1, del d.lgs. n. 87 del 2024, e all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 87 del 2024, la misura
della sanzione, per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, è pari al 25 per cento. Si segnala
che tali disposizioni sono abrogate e trasfuse nell’articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie
amministrative e penali, a partire dal 1°gennaio 2026. Si veda la nota n. 2.
18 Gli interessi relativi alle somme dovute per le imposte sulle successioni e per le imposte ipotecarie e
catastali sono stabiliti nella misura del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto, ai sensi dell’articolo 6,
comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 maggio 2009.
19 Cfr., al riguardo, la risoluzione n. 2/E del 2025.

9

Il pagamento dell’imposta autoliquidata è effettuato entro 90 giorni dal

termine di presentazione della dichiarazione di successione20 (articolo 3721 del

TUS). A titolo esemplificativo, nel caso di apertura della successione in data 22

ottobre 2025 e di presentazione della relativa dichiarazione in data 15 aprile 2026,

il versamento dell’imposta può essere effettuato entro il termine del 20 gennaio

2027 (90 giorni decorrenti dal termine finale del 22 ottobre 2026 per la

presentazione della dichiarazione di successione). Come stabilito dall’articolo

3822, il contribuente può eseguire il pagamento dell’imposta autoliquidata ai sensi

dell’articolo 3323, nella misura «non inferiore al 20 per cento entro il termine di

cui all’articolo 37 e, per il rimanente importo, in un numero di otto rate trimestrali

ovvero, per importi superiori a 20.000 euro, in un numero massimo di dodici rate

trimestrali, fornendo apposita comunicazione in sede di dichiarazione della

successione. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro»24.

Resta fermo che, qualora nella dichiarazione di successione (nonché nella

dichiarazione sostitutiva o integrativa) siano indicati beni immobili e diritti reali


20 L’articolo 31 del TUS stabilisce, nello specifico, che:
«1. La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione.
2. Il termine decorre:
a) per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori
testamentari e i
trustee dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto
notizia legale della loro nomina;
b) nel caso di liquidazione giudiziale a carico del debitore defunto in corso alla data dell’apertura della
successione o dichiarata entro sei mesi dalla data stessa, dalla data di chiusura della relativa procedura;
c) nel caso di dichiarazione di assenza o di morte presunta, dalla data di immissione nel possesso dei beni
ovvero, se non vi è stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui è divenuta eseguibile
la sentenza dichiarativa della morte presunta;
d) dalla scadenza del termine per la formazione dell’inventario, se l’eredità è accettata con beneficio
d’inventario entro il termine di cui al comma 1;
e) dalla data della rinunzia o dell’evento di cui all’art. 28, commi 5 e 6, o dalla diversa data in cui
l’obbligato dimostri di averne avuto notizia;
f) dalla data delle sopravvenienze di cui all’art. 28, comma 7;
g) per gli enti che non possono accettare l’eredità o il legato senza la preventiva autorizzazione, purché la
relativa domanda sia stata presentata entro sei mesi dall’apertura della successione, dalla data in cui
hanno avuto notizia legale dell’autorizzazione;
h) per gli enti non ancora riconosciuti, purché sia stata presentata domanda di riconoscimento e di
autorizzazione all’accettazione entro un anno dalla data di apertura della successione, dalla data in cui
hanno avuto notizia legale del riconoscimento e dell’autorizzazione
».
21 Come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera ii), del d.lgs. n. 139 del 2024.
22 Come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera ll), del d.lgs. n. 139 del 2024.
23 Come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera ff), del d.lgs. n. 139 del 2024.
24 Qualora il contribuente opti per il pagamento rateale, lo stesso è tenuto a utilizzare i codici istituiti con
la risoluzione n. 2/E del 2025.

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sugli stessi, i soggetti obbligati al pagamento devono provvedere alla liquidazione

e al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i

servizi ipotecari e catastali25.

In merito a dette tasse, si segnala che con la risoluzione n. 2/E del 2025 è

stato ridenominato il relativo codice tributo: “1532”, “Successioni - Tasse per i

servizi ipotecari e catastali”.

3. SVINCOLO DELLE ATTIVITÀ CADUTE IN SUCCESSIONE IN

FAVORE DELL’UNICO EREDE DI ETÀ NON SUPERIORE A

VENTISEI ANNI

Un’ ulteriore novità attiene all’introduzione, nell’articolo 48 del TUS, del

nuovo 4-bis26, il quale, in deroga al precedente comma 427, stabilisce che le banche

e gli altri intermediari finanziari, anche prima della presentazione della

dichiarazione di successione, devono consentire lo svincolo delle attività cadute in

successione, quando a richiederlo sia l’unico erede di età anagrafica non superiore

a ventisei anni.

Tale requisito si intende soddisfatto anche nel caso in cui vi sia la presenza

di altri chiamati all’eredità che, tuttavia, alla data di presentazione della suddetta

richiesta, abbiano rinunciato all’eredità stessa.

Con riguardo al requisito anagrafico, si ritiene che questo sussista qualora,

alla data della presentazione dell’istanza all’istituto bancario, il richiedente non


25 Tale disposizione normativa, precedentemente contenuta nell’articolo 33, comma 1-bis, del TUS, è ora
prevista dal comma 1 del medesimo articolo 33.
26 Il comma 4-bis dell’articolo 48 del TUS, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera ss), numero 3), del
d.lgs. n. 139 del 2024, prevede, in deroga al precedente comma 4, che i soggetti ivi indicati, anche «prima
della presentazione della dichiarazione di successione, consentono, in presenza di beni immobili nell’asse
ereditario e nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo,
lo svincolo delle attività cadute in successione quando a richiederlo sia l’unico erede di età anagrafica non
superiore a ventisei anni. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le
modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma
».
27 L’articolo 48, comma 4, del TUS stabilisce che «le banche e gli altri intermediari finanziari, le società
e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche
provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione
concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche
dopo il termine di cinque anni di cui all’art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o
integrativa con l’indicazione dei suddetti titoli, o dell’intervenuto accertamento in rettifica o d’ufficio, e
non è stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione
».

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abbia ancora compiuto ventisei anni o, al massimo, li abbia compiuti il giorno della

richiesta stessa28.

Detta possibilità è consentita:

- laddove l’asse ereditario comprenda beni immobili, a prescindere dalla

categoria catastale degli stessi;

- nei limiti delle somme necessarie al pagamento delle imposte catastali,

ipotecarie e di bollo. In proposito, si precisa che lo svincolo delle attività

è ammesso per il solo pagamento delle anzidette imposte, non potendo

estendersi alle somme dovute per il versamento in autoliquidazione di

altri tributi non espressamente richiamati dalla norma di cui trattasi,

quali l’imposta di successione, i tributi speciali e le tasse per i servizi

ipotecari e catastali.

La norma demanda, infine, a un provvedimento dell’Agenzia delle entrate

le modalità attuative della presente disposizione.

4. DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA

Il nuovo articolo 7 del TUS, così come modificato dall’articolo 1, comma

1, lettera h), del decreto delegato, inserisce nel Testo Unico le aliquote e le

franchigie dell’imposta sulle successioni di cui all’articolo 2, comma 48, del d.l.

n. 262 del 2006.

Si rammenta che ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono

applicate le seguenti aliquote e franchigie sul valore complessivo netto dei beni e

dei diritti devoluti:

a) 4 per cento, se a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore

complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro;


28 Si segnala, in tal senso, la sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza plenaria del 2 dicembre 2011, n.
21, concernente il superamento del limite di età per la partecipazione ai pubblici concorsi, secondo cui il
limite di età indicato dalla norma “deve intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compleanno;
invero, facendo riferimento all’evento della nascita dell’individuo, il compimento dell’anno di vita si
realizza allorquando il suddetto anno è stato interamente vissuto
”, precisando che “sul piano logico,
superata la data del compleanno, l’interessato è entrato nel successivo anno di età (…)
”.

12

b) 6 per cento, se a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto

eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro;

c) 6 per cento, se a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in

linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;

d) 8 per cento, se a favore di altri soggetti.

Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona con disabilità riconosciuta

ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’imposta si

applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera

l’ammontare di 1.500.000 euro.

Con riferimento all’imposta di donazione, la novella normativa ha riportato

nell’articolo 5629 del TUS le stesse aliquote e franchigie sopra illustrate,

originariamente stabilite dall’articolo 2, comma 49, del d.l. n. 262 del 2006.

5. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

A seguito dell’intervento normativo in esame è stata modificata la disciplina

relativa alle modalità di presentazione della dichiarazione di successione, di cui

all’articolo 2830 del TUS.

Il comma 1 del medesimo articolo, in particolare, prevede che la

dichiarazione di successione sia presentata, in via generale, telematicamente con

modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

La norma consente, tuttavia, ai soggetti non residenti di spedire la

dichiarazione mediante raccomandata (o altro mezzo equivalente, dal quale risulti

con certezza la data di spedizione). In tale ipotesi, la data di presentazione della

dichiarazione coincide con quella di spedizione.

Il citato articolo 28, al successivo comma 2, individua espressamente tra i

soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione anche i

trustee, in caso di trust testamentario. Si precisa che, in tal caso, il termine di dodici

mesi per la presentazione della dichiarazione, previsto dall’articolo 31, comma 1,


29 Come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera zz), del d.lgs. n. 139 del 2024.
30 Come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 139 del 2024.

13

del TUS, decorre dalla data in cui il trustee ha avuto notizia legale della sua

nomina.

La novella normativa interviene, inoltre, sul comma 3, stabilendo che la

dichiarazione di successione sia redatta, a pena di nullità, su apposito modello

approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate31, fermo

restando che la stessa è sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo

rappresentante negoziale.

6. LIMITI ALLA DEDUCIBILITÀ DEI DEBITI

Il decreto delegato in esame modifica, inoltre, la disciplina stabilita

dall’articolo 22, comma 232, del TUS in materia di deducibilità dei debiti contratti

dal defunto. La norma prevede, nello specifico, che i debiti contratti da

quest’ultimo negli ultimi sei mesi siano deducibili qualora i relativi importi siano

stati impiegati nei seguenti modi:

• nell’acquisto di beni soggetti a imposta indicati nella dichiarazione

della successione o di beni che, anteriormente all’apertura della

successione, sono stati distrutti o perduti per causa non imputabile al

defunto;

• nell’estinzione di debiti tributari e di debiti risultanti da atti aventi

data certa anteriore di almeno sei mesi all’apertura della successione;

• in spese di mantenimento e spese mediche e chirurgiche, comprese

quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sostenute dal defunto per sé

e per i familiari a carico; in riferimento ai debiti contratti

relativamente alle spese di mantenimento, la deduzione è ammessa

per «un ammontare mensile di euro cinquecentosedici per il defunto

e di euro duecentocinquantotto per ogni familiare a carico,

computando soltanto i mesi interi». In linea con la precedente


31 Cfr., in merito, il provvedimento n. 47335 del 13 febbraio 2025, avente a oggetto l’aggiornamento del
modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e specifiche
tecniche per la trasmissione telematica.
32 Come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera s), del d.lgs. n. 139 del 2024.

14

normativa, si prevede che, nei limiti sopra esposti, siano computati

(ai fini della determinazione del saldo dei conti correnti bancari) gli

addebitamenti «dipendenti da assegni emessi e da operazioni fatte

negli ultimi sei mesi». Le disposizioni sopra indicate, infine, non si

applicano in riferimento ai debiti contratti, alle operazioni fatte e agli

assegni emessi nell’esercizio di imprese o di arti e professioni.

Resta inteso che, a tal fine, il debito contratto e il sostenimento delle

spese di mantenimento, mediche e chirurgiche devono essere

comprovati da idonea documentazione, dalla quale risulti anche la

correlazione tra il debito e le spese.

Per quanto concerne la qualifica di familiare a carico si ritiene che

occorra fare riferimento alla nozione e ai limiti reddituali annuali

indicati dall’articolo 12, comma 2, del TUIR.

La condizione di “familiare a carico” deve essere verificata con

riferimento al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese

di mantenimento. Laddove queste siano state sostenute in due

differenti annualità (ad esempio, nel 2024 e nel 2025), la condizione

di “familiare a carico” deve essere considerata, autonomamente, in

relazione a ciascuna di esse.

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell’articolo 20 del TUS, le passività

deducibili sono costituite dai debiti del defunto «esistenti alla data di apertura

della successione (…). La deduzione è ammessa alle condizioni e nei limiti di cui

agli articoli da 21 a 24»33.

In relazione ai debiti contratti negli ultimi sei mesi interi per le spese di

mantenimento, si consideri il seguente esempio.


33 Nelle more dell’aggiornamento del modello di dichiarazione di successione e della procedura per la
presentazione della stessa, i debiti contratti dal de cuius negli ultimi sei mesi, ancora esistenti alla data di
apertura della successione, compresi quelli per le spese di mantenimento e le spese mediche e chirurgiche
sostenute dal defunto per sé e per i familiari a carico, possono essere indicati nel quadro ED con il codice
12 “Altre passività”.

15

Tizio (padre di Caio, figlio di 22 anni, non fiscalmente a carico nel 2024 e

fiscalmente a carico nel 2025) in data 14 novembre 2024 contrae un debito

di euro 5.000 per i pagamenti effettuati, in due rate di pari importo, in data

18 novembre 2024 e 15 gennaio 2025, della retta annuale della scuola

privata frequentata dal figlio Caio.

Tizio decede in data 12 aprile 2025.

Alla morte di Tizio, residua un debito per un importo pari a euro 3.000, in

quanto lo stesso aveva restituito in vita la somma di euro 2.000.

Nel caso di specie, pertanto, i debiti contratti dal de cuius (esistenti alla data

del decesso), pari a euro 3.000, possono essere dedotti, in presenza di idonea

documentazione, tenendo conto del limite massimo mensile, pari, in tale

ipotesi, a euro 258. In particolare, dalla data di contrazione del debito (14

novembre 2024) alla data di apertura della successione (12 aprile 2025),

sono maturati quattro mesi “interi”, ai fini della deducibilità del debito di

cui trattasi (dicembre 2024 e gennaio, febbraio e marzo 2025).

Considerato che, nel caso di specie, Caio risulta a carico del padre solo per

l’anno 2025, l’importo deducibile è di euro 774 (euro 258 x 3, pari alle

mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2025).

7. LIBERALITÀ INDIRETTE

Tra le novità introdotte dal decreto delegato, vi è la modifica dell’articolo

56-bis34 del TUS, concernente l’attività accertativa in relazione alle liberalità

indirette.

A seguito della modifica normativa, l’accertamento delle liberalità diverse

dalle donazioni35 (e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all’estero a

favore di residenti) può essere effettuato «esclusivamente quando l’esistenza delle


34 Cfr. l’articolo 1, comma 1, lettera aaa), del d.lgs. n. 139 del 2024.
35 Ossia di quegli “atti di disposizione, non formalizzati in atti pubblici, che perseguono le stesse finalità
delle donazioni tipiche
” (cfr. la circolare n. 207 del 16 novembre 2000, par. 2.2.10, e la risposta a interpello
n. 366 del 6 luglio 2022).

16

stesse risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti

diretti all’accertamento di tributi».

Non è, quindi, più richiesta l’ulteriore condizione per la quale dette

liberalità debbano aver determinato (sole o unitamente ad altre già effettuate nei

confronti del medesimo beneficiario) un incremento patrimoniale «superiore

all’importo di 350 milioni di lire».

Il successivo comma 2 dell’articolo 56-bis stabilisce che, alle liberalità

anzidette, si applichi l’aliquota dell’8 per cento36, per la parte eccedente l’eventuale

franchigia di cui all’articolo 56 del TUS.

La norma, inoltre, prevede espressamente che la registrazione delle

liberalità indirette possa avvenire anche volontariamente, ai sensi dell’articolo 8

del TUR; in tal caso, si applica l’imposta tenendo in considerazione sia le aliquote,

sia le eventuali franchigie previste dall’articolo 56 del TUS.

8. DISCIPLINA DEL COACERVO

La novella normativa interviene sull’articolo 5737, comma 1, del TUS,

prevedendo, ai soli fini delle franchigie di cui all’articolo 56, che il valore

attualizzato delle donazioni anteriormente effettuate dal donante a favore del

donatario sia sommato idealmente al valore delle quote spettanti o dei beni e diritti

oggetto della donazione38. Si evidenzia, sul punto, che tale orientamento era già


36 Tale aliquota è, nella sostanza, identica a quella applicata anche prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n.
139 del 2024 (cfr., in tal senso, l’ordinanza della Corte di Cassazione, sez. V civ., 9 dicembre 2020, n.
28047, ove si afferma che “l’aliquota del 7% non esiste più e non appare coerente “mescolare” tra loro
aliquote e franchigie vecchie e nuove”
).
37 Come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera bbb), del d.lgs. n. 139 del 2024.
38 L’articolo 57 del TUS, nello specifico, stabilisce che: «1. Il valore delle quote spettanti o dei beni e diritti
attribuiti a ciascun donatario è maggiorato, ai soli fini delle franchigie di cui all’articolo 56, di un importo
pari al valore delle donazioni a lui anteriormente fatte dal donante, comprese quelle presunte di cui
all’articolo 1, comma 3, ed escluse quelle indicate nell’articolo 1, comma 4, e quelle registrate
gratuitamente o con pagamento dell’imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59. Per valore
delle donazioni anteriori si intende il valore attuale dei beni e dei diritti donati; si considerano anteriori
alla donazione, se dai relativi atti non risulta diversamente, anche le altre donazioni di pari data.
2. Negli atti di donazione e negli atti di cui all’art. 26 del testo unico sull’imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, devono essere indicati gli estremi delle
donazioni anteriormente fatte dal donante al donatario o ad alcuno dei donatari e i relativi valori alla data
degli atti stessi. Per l’omissione, l’incompletezza o l’inesattezza di tale indicazione si applica, a carico
solidalmente dei donanti e dei donatari, la sanzione amministrativa
da una a due volte la maggiore imposta
dovuta
».

17

stato assunto dall’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 29/E del 19 ottobre

2023.

Con tale documento di prassi è stato, inoltre, precisato che dal coacervo

donativo vanno escluse, ai fini della verifica del superamento della franchigia, le

donazioni poste in essere tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, periodo

in cui la disciplina relativa all’imposta sulle successioni e donazioni risultava

abrogata”.

Con l’intervento normativo in esame è stato, poi, espressamente abrogato

l’articolo 8, comma 439, del TUS, disciplinante l’istituto del c.d. “coacervo

successorio”. Tale istituto era, tuttavia, da ritenersi già implicitamente abrogato,

come chiarito dalla predetta circolare.

9. DISPOSIZIONI FINALI, ABROGAZIONI E DECORRENZA

L’articolo 9 del decreto delegato, ai commi 1 e 2, dispone il coordinamento

e il raccordo tra la normativa precedente e le disposizioni introdotte dal decreto

legislativo in commento.

Sono stati abrogati, in particolare, i commi da 47 a 52 dell’articolo 2 del

decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

novembre 2006, n. 286, il cui contenuto – concernente principalmente le aliquote

e le franchigie applicabili – è stato riprodotto nell’ambito del TUS.

Viene stabilito, quindi, che, ove gli atti normativi o regolamentari

richiamino le disposizioni abrogate, qualunque riferimento alle stesse si intende

rivolto alle corrispondenti disposizioni del TUS, come modificato dal decreto

legislativo in commento.


39 L’articolo 8, comma 4, del TUS – abrogato dall’articolo 1, comma 1, lettera i), numero 3), del d.lgs. n.
139 del 2024 – prevedeva che il «valore globale netto dell’asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della
determinazione delle aliquote applicabili a norma dell’art. 7, di un importo pari al valore attuale
complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari, comprese quelle presunte di cui
all’art. 1, comma 3, ed escluse quelle indicate all’art. 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con
pagamento dell’imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59; il valore delle singole quote
ereditarie o dei singoli legati è maggiorato, agli stessi fini, di un importo pari al valore attuale delle
donazioni fatte a ciascun erede o legatario. Per valore attuale delle donazioni anteriori si intende il valore
dei beni e dei diritti donati alla data dell’apertura della successione, riferito alla piena proprietà anche
per i beni donati con riserva di usufrutto o altro diritto reale di godimento
».

18

L’articolo 9, comma 3, del decreto delegato prevede espressamente che le

modifiche dallo stesso introdotte abbiano effetto, in via generale, per le successioni

aperte e gli atti a titolo gratuito fatti a partire dal 1° gennaio 2025.

Si ricorda, invece, che la «Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e

catastali» allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte

ipotecaria e catastale (di seguito TUIC), approvato con decreto legislativo 31

ottobre 1990, n. 347, di nuova introduzione, acquista efficacia a partire dal 1°

gennaio 2025 con riferimento a tutte le richieste di servizi per operazioni catastali

e ipotecarie presentate a decorrere da tale data, in forza del principio per cui il

momento genetico del rapporto tributario coincide con la presentazione della

richiesta del servizio (cfr. la circolare n. 2/E del 14 marzo 2025).

10. ESONERO DAL REGIME DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE

L’articolo 7 della legge n. 104 del 2024 ha introdotto nell’articolo 3640 del

TUS il comma 5-bis, prevedendo un esonero dal regime di solidarietà passiva per

il pagamento dell’imposta sulle successioni e donazioni, nonché delle imposte

ipotecaria e catastale, per i soggetti ivi espressamente indicati.

Nello specifico, la novella normativa stabilisce che l’anzidetto regime di

responsabilità solidale non si applica ai «beneficiari di trasferimenti non soggetti

all’imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale ai


40 Prima della modica normativa in esame, l’articolo 36 del TUS, rubricato «Soggetti obbligati al
pagamento dell’imposta
», si componeva di soli cinque commi e recitava: «1. Gli eredi sono obbligati
solidalmente al pagamento dell’imposta nell’ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari.
(…)
3. Fino a quando l’eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati
all’eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della
successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell’imposta nel limite del valore dei beni ereditari
rispettivamente posseduti (…).
(…)
5. I legatari sono obbligati al pagamento dell’imposta relativa ai rispettivi legati
».

19

sensi dell’articolo 3» del TUS41 «e dell’articolo 82, comma 2, del codice del Terzo

settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»42.


41 L’articolo 3 del TUS, rubricato «Trasferimenti non soggetti all’imposta», dispone che:
«1. Non sono soggetti all’imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei
comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno
come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità
di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e
a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461.
2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi
da quelli indicati nel comma 1, non sono soggetti all’imposta se sono stati disposti per le finalità di cui allo
stesso comma
.
3. Nei casi di cui al comma 2 il beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dall’accettazione
dell’eredità o della donazione o dall’acquisto del legato, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la
somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal
donante. In mancanza di tale dimostrazione esso è tenuto al pagamento dell’imposta con gli interessi legali
dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni
istituiti negli Stati appartenenti all’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio
economico europeo nonché, a condizione di reciprocità, per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni
istituiti in tutti gli altri Stati.
4-
bis. Non sono soggetti all’imposta i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici.
4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del
codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni
non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1,
lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il
controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo
già esistente. In caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa
proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del
trasferimento; in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non
inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a
condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque
anni dalla data del trasferimento. Gli aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione della
dichiarazione di successione o all’atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di
impegno alla continuazione dell’attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità
del diritto. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi dal primo al quarto comporta la decadenza
dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista
dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla
data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Il beneficio si applica anche ai trasferimenti
di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all’Unione europea o allo Spazio
economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime
condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti
».
42 L’articolo 82 del d.lgs. n. 117 del 2017 (codice del Terzo settore), rubricato «Disposizioni in materia di
imposte indirette e tributi locali
», dispone quanto segue: «1. Le disposizioni del presente articolo si
applicano agli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite
in forma di società, salvo quanto previsto ai commi 3, 4 e 6.
2. Non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i
trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 utilizzati ai sensi dell’articolo
8, comma 1 (…)
».
In virtù del combinato disposto degli articoli 89, comma 1, lettera b), e 104, comma 2, del d.lgs. n. 117 del
2017, a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea, agli enti
del Terzo settore non si applicano più le disposizioni dell’articolo 3, commi 1 e 2, del TUS.

20

Tali soggetti, infatti, ancorché esclusi dall’ambito applicativo dell’imposta

di successione e donazione dalle norme sopra richiamate, in assenza della

disposizione in commento, potevano comunque potenzialmente essere tenuti al

pagamento della stessa, per via del meccanismo della coobbligazione solidale43.

Trattasi, più specificamente, degli enti del Terzo settore, individuati

dall’articolo 4, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al d.lgs. n. 117 del

2017 – che utilizzano i trasferimenti a titolo gratuito per lo svolgimento dell’attività

statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale44 – nonché di tutti i soggetti indicati nell’articolo 3 del TUS (tra i

quali, ad esempio, gli enti pubblici, le fondazioni o le associazioni legalmente

riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca

scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché le

organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

Con riferimento agli enti del Terzo settore si rammenta che l’articolo 4,

comma 1, del codice del Terzo settore considera tali le organizzazioni di

volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese

sociali (incluse le cooperative sociali), le reti associative, le società di mutuo

soccorso, le associazioni (riconosciute o non riconosciute), le fondazioni e gli altri

enti di carattere privato diversi dalle società, a condizione che siano:

• costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in


L’articolo 104, comma 2, del d.lgs. n. 117 del 2017, nello specifico, stabilisce, inoltre, che le disposizioni
del titolo X, rubricato «Regime fiscale degli enti del Terzo settore» (di cui fanno parte gli articoli 82 e 89
citati), si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo
d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10, del
medesimo decreto.
Al riguardo, con il comunicato stampa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, datato 8 marzo
2025, è stato reso noto che “la Commissione Europea ha dato il via libera alle norme fiscali in favore del
Terzo Settore
”.
Il medesimo articolo 104 del d.lgs. n. 117 del 2017 dispone, inoltre, al comma 1, che le disposizioni
dell’articolo 82 si applicano, a decorrere dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore,
agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro e, in via transitoria, alle ONLUS di cui al d.lgs. n.
460 del 1997, iscritte negli appositi registri, fino al periodo d’imposta di entrata in vigore delle disposizioni
di cui al sopra citato titolo X.
43 In tal senso, si veda la relazione tecnica di passaggio all’AC 1532-ter (AS 1097).
44 Cfr. l’articolo 8, comma 1, del codice del Terzo settore.

21

via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale

in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni

o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi;

• iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)45.

11. MODIFICHE RELATIVE ALLE SANZIONI SULLE IMPOSTE DI

SUCCESSIONE E DONAZIONE

L’articolo 4, comma 2, del d.lgs. n. 87 del 2024 modifica varie disposizioni

in merito all’ammontare delle sanzioni relative a violazioni delle norme sulle

imposte di successione e donazione, commesse a decorrere dal 1° settembre 2024,

con una generale riduzione delle stesse.

In particolare, in forza delle modifiche:

• all’articolo 50, comma 1, del TUS46, rubricato «Omissione della

dichiarazione»:

o l’omessa presentazione della dichiarazione di successione è

punita con una sanzione pari al 120 per cento dell’imposta

liquidata o riliquidata dall’ufficio (anziché dal 120 al 240 per

cento);

o la presentazione della dichiarazione con un ritardo non

superiore a 30 giorni è punita con una sanzione del 45 per cento

dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio (anziché dal 60

al 120 per cento); si segnala che, con la risoluzione n. 2/E del


45 Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del codice del Terzo settore, non rientrano tra gli enti del Terzo settore
le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di
categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e
coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione
civile.
46 L’articolo 50, comma 1, del TUS, a seguito delle suddette modifiche, recita: «Chi omette di presentare
la dichiarazione della successione, quella sostitutiva o la dichiarazione integrativa è punito con la sanzione
amministrativa pari al centoventi per cento dell’imposta liquidata o riliquidata d’ufficio. Se non è dovuta
imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.000. Se la dichiarazione è presentata
con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del quarantacinque per
cento dell’ammontare dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio. Se non è dovuta imposta si applica
la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500
».

22

2025, il relativo codice tributo “A150” è stato ridenominato

Successioni - Sanzione per tardiva presentazione della

dichiarazione di successione - Avviso di liquidazione - Art.

50 del TUS”;

• all’articolo 51 del TUS47, rubricato «Infedeltà della dichiarazione»:

o nelle ipotesi di cui al comma 1 (tra cui, ad esempio, l’omessa

indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o

riliquidazione dell’imposta o la loro indicazione infedele), si

applica una sanzione amministrativa pari all’80 per cento della

differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella

dichiarata (anziché dal 100 al 200 per cento);

o nelle ipotesi di cui al comma 3 (tra cui, ad esempio, i casi in cui

l’omissione o l’infedeltà attengano a dati o elementi non

incidenti sulla determinazione del tributo), trova applicazione

la sanzione da 250 a 1000 euro (in luogo di quella da 500 mila

a 2 milioni di lire);

• all’articolo 53 del TUS48, rubricato «Altre violazioni»:


47 L’articolo 51 del TUS, a seguito delle suddette modifiche, recita: «1. Chi omette l’indicazione di dati o
elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell’imposta o li indica in maniera infedele, ovvero
espone passività in tutto o in parte inesistenti, è punito con sanzione amministrativa pari all’ottanta per
cento della differenza di imposta. La stessa sanzione si applica, con riferimento all’imposta corrispondente,
a chi rilascia o sottoscrive attestazioni o altri documenti rilevanti per la determinazione delle passività
deducibili contenenti dati o elementi non rispondenti al vero.
(…)
3. Se l’omissione o l’infedeltà attengono a dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, si
applica la sanzione da euro 250 a euro 1000. La stessa sanzione si applica per la mancata allegazione alle
dichiarazioni dei documenti prescritti o dei prospetti rilevanti ai fini della liquidazione delle imposte
ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari, ovvero nel caso di inesattezza o di
irregolarità dei prospetti medesimi. La sanzione è ridotta alla metà se si provvede alla regolarizzazione
nel termine di sessanta giorni dalla richiesta dell’ufficio
».
48 L’articolo 53 del TUS, a seguito delle suddette modifiche, recita: «1. L’erede o il legatario, al quale sono
stati devoluti beni culturali, è punito, nei casi previsti nell’articolo 13, comma 4, con la sanzione
amministrativa pari all’ottanta per cento dell’imposta o della maggiore imposta dovuta ai sensi
dell’articolo 32 o dell’articolo 25, in dipendenza della inclusione dei beni nell’attivo ereditario o della
esclusione della riduzione d’imposta di cui all’articolo 25, comma 2.
2. Chi viola i divieti stabiliti dall’articolo 48, commi da 2 a 4, o non adempie all’obbligo di cui al comma
5 dello stesso articolo, è punito con la sanzione amministrativa pari all’ottanta percento dell’imposta o
della maggior imposta dovuta in relazione ai beni e ai diritti ai quali si riferisce la violazione.

23

o nelle ipotesi di cui al comma 1, all’erede o al legatario a cui

sono devoluti beni culturali si applica la sanzione

amministrativa pari all’80 per cento dell’imposta o della

maggiore imposta dovuta (in luogo di quella dal 100 al 200 per

cento);

o nelle ipotesi di violazione di divieti e di inadempimento di

obblighi posti a carico di soggetti terzi, di cui ai commi 2 e 3,

si applicano le sanzioni amministrative pari, rispettivamente,

all’80 per cento (in luogo di quella dal 100 al 200 per cento) e

da 250 a 2000 euro (in luogo di quella da 500 mila a 4 milioni

di lire);

o al comma 4, è stato soppresso il secondo periodo, il quale

attribuiva ai legali rappresentanti delle banche, società o enti,

una presunzione di responsabilità per le violazioni commesse

da questi ultimi.

***

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi

enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni

provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone

(firmato digitalmente)


3. In caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 48, comma 6, i soggetti ivi indicati ovvero
quelli indicati nel successivo comma 7, nonché i concedenti o i depositari, sono puniti con la sanzione
amministrativa da euro 250 a euro 2000, del pari applicabile a chi:
a) non ottempera alle richieste dell’ufficio o comunica dati incompleti o infedeli;
b) dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae all’ispezione documenti o scritture, ancorché non
obbligatori, dei quali risulti con certezza l’esistenza;
c) rifiuta di sottoscrivere l’attestazione di cui all’articolo 23, comma 3, di consegnare agli obbligati alla
dichiarazione i titoli delle passività o non permette che ne sia fatta copia autentica, di consegnare o di
rilasciare agli stessi gli estratti e le copie autentiche di cui all’articolo 23 e all’articolo 30, comma 1.
4. La sanzione indicata nei commi 2 e 3 è raddoppiata per la violazione di obblighi o di divieti posti a
carico di pubblici ufficiali o di pubblici impiegati, ovvero di banche, società di credito o di intermediazione
o dell’Ente poste italiane
».

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