CIRCOLARE N. 8/E
Direzione Centrale Coordinamento Normativo
OGGETTO: Novità in tema di detrazioni per interventi di recupero del
patrimonio edilizio e di efficienza energetica degli edifici, e per gli
interventi ammessi al Superbonus - Legge 30 dicembre 2024, n.
207 (legge di bilancio 2025)
Roma, 19 giugno 2025
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INDICE
PREMESSA ..................................................................................................................... 3
1. Articolo 16-bis, comma 3-ter, del TUIR (interventi di recupero del patrimonio
edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) .................................................... 3
2. Articoli 14 (interventi di efficienza energetica) e 16, commi 1 (recupero del
patrimonio edilizio), 1-septies.1 (Sismabonus) e comma 2 (bonus mobili) del decreto-
legge 4 giugno 2013, n. 63 ................................................................................................ 4
2.1. Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie
uniche alimentate a combustibili fossili ........................................................................ 10
2.2. Maggiorazioni per i titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di
godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ...... 16
3. Articolo 119, comma 8-bis.2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
(Superbonus) ................................................................................................................... 19
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PREMESSA
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative agli Uffici,
per garantirne l’uniformità di azione, sulle novità fiscali contenute nella legge 30
dicembre 2024, n. 207 (di seguito legge di bilancio 2025), in materia di:
− interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione
energetica degli edifici;
− Ecobonus;
− Sismabonus;
− Superbonus.
In particolare, sono rimodulati i termini di fruizione e le aliquote di
detrazione, prevedendo, altresì, regimi più vantaggiosi per le unità immobiliari
adibite ad abitazione principale. Si interviene, inoltre, anche sulla disciplina del
Superbonus, in merito ai requisiti richiesti per avvalersi della detrazione per le
spese sostenute nell’anno 2025 e sulla possibilità di ripartire in dieci quote annuali
le spese sostenute nel 2023.
Resta inteso che continuano ad applicarsi le disposizioni non modificate
relative alle detrazioni in esame e per le quali valgono i relativi chiarimenti di
prassi, ove compatibili.
Per semplicità espositiva, i riferimenti normativi sono effettuati
direttamente ai commi dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025.
1. Articolo 16-bis, comma 3-ter, del TUIR (interventi di recupero
del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)
Il comma 541 modifica l’articolo 16-bis, comma 3-ter2, del testo unico delle
imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica
1 Il comma 54 prevede che all’articolo «16-bis, comma 3-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle
spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, le
parole: «1° gennaio 2028» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025»;».
2 Il previgente articolo 16-bis, comma 3-ter, del TUIR stabiliva che, per «le spese agevolate ai sensi del
presente articolo sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle di cui al comma 3-bis,
l’aliquota di detrazione è ridotta al 30 per cento».
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22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di
recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici,
prevedendo, anche per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, la
riduzione, al 30 per cento, dell’aliquota dell’agevolazione disciplinata nello stesso
articolo 16-bis, già prevista per le spese sostenute nel periodo 2028-2033.
Considerato, inoltre, che il predetto comma 3-ter prevede che sono escluse
dalla riduzione dell’aliquota di detrazione al 30 per cento le spese di cui al comma
3-bis, relative a interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza
esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, ne consegue
che la detrazione spettante per le spese sostenute per tali interventi rimane ferma
al 50 per cento3.
2. Articoli 14 (interventi di efficienza energetica) e 16, commi 1
(recupero del patrimonio edilizio), 1-septies.1 (Sismabonus) e comma 2
(bonus mobili) del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63
Il comma 55, lettera a)4, proroga le agevolazioni per le spese sostenute per
gli interventi di efficienza energetica degli edifici, c.d. Ecobonus, precedentemente
previste fino al 31 dicembre 2024, e rimodula la percentuale di detrazione,
introducendo, dopo il comma 3-quater dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il
nuovo comma 3-quinquies.
3 L’articolo 16-bis del TUIR, rubricato «Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio
edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici», al comma 3-bis dispone che la «detrazione di cui al
comma 1 spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno
di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione».
4Il comma 55, lettera a), prevede che «all’articolo 14, in materia di detrazioni fiscali per interventi di
efficienza energetica, dopo il comma 3-quater è aggiunto il seguente:
«3-quinquies. La detrazione di cui al presente articolo spetta anche per le spese documentate sostenute
negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, nella misura fissa, per tutte
le tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per
cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli
anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese, per l’anno 2025, e al 36 per cento delle spese,
per gli anni 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di
proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale»;».
5
In particolare, per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e
2027, a esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, le
aliquote di detrazione sono stabilite in misura fissa per tutti gli interventi
agevolati5, pari al 36 per cento delle spese sostenute nel 2025 e al 30 per cento
delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione è elevata al 50 per
cento delle spese sostenute nel 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli
anni 2026 e 2027, nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto
di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale.
Come chiarito nella relazione illustrativa alla legge di bilancio 2025, le
nuove aliquote si applicano per tutte le tipologie di interventi agevolati dal predetto
articolo 14, compresi quelli che, fino al 2024, davano luogo a una detrazione più
elevata, quali, ad esempio, gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici
condominiali (articolo 14, comma 2-quater, del d.l. n. 63 del 2013) e gli interventi
su parti comuni di edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione
del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (articolo 14, comma 2-
quater.1, del d.l. n. 63 del 2013).
La suddetta modifica normativa non interviene, invece, sui limiti di
detrazione e di spesa riferiti alla singola unità immobiliare, che restano confermati,
sulla base delle disposizioni dell’articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013, in relazione ai
singoli interventi.
Ne consegue che, con riferimento al caso in cui un contribuente, al 31
dicembre 2024, abbia in corso un intervento riconducibile tra quelli compresi
nell’Ecobonus per la riqualificazione energetica dell’edificio (detrazione pari al 65
per cento con un limite di detrazione pari a 100.000 euro) e abbia già speso 75.000
euro, lo stesso, nel 2025, può portare in detrazione con riferimento al predetto
5 Si rinvia al paragrafo 2.1 della presente circolare per ulteriori approfondimenti, in merito agli interventi
di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili
fossili.
6
intervento, nel rispetto del limite residuo di detrazione di 51.250 euro (100.000
euro – 48.750 euro, ossia il 65 per cento di 75.000 euro, già fruito nel 2024),
ulteriori spese pari a 142.361 euro [(51.250 euro*100)/36], con una percentuale
del 36 per cento.
Resta fermo che, nel caso sopra prospettato, la detrazione è pari al 50 per
cento se le spese per l’intervento sono sostenute da un titolare di diritto di proprietà
o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale. Con riferimento all’esempio sopra illustrato, il contribuente, nel 2025,
può portare in detrazione in relazione al predetto intervento, nel rispetto del limite
residuo di detrazione di 51.250 euro (100.000 euro – 48.750 euro, ossia il 65 per
cento di 75.000 euro, già fruito nel 2024), ulteriori spese pari a 102.500 euro
[(51.250 euro*100)/50], con una percentuale del 50 per cento.
Il comma 55, lettera b), introduce, inoltre, una serie di modifiche all’articolo
16 del d.l. n. 63 del 2013 in materia di detrazioni per interventi di recupero del
patrimonio edilizio e per l’acquisto di mobili.
Il citato comma 55, lettera b), n. 1)6, prevede, infatti, la sostituzione del
comma 1 del richiamato articolo 16 del d.l. n. 63 del 20137, in base al quale, ferme
restando le ulteriori disposizioni contenute nell’articolo 16-bis del TUIR, per le
6 Il comma 55, lettera b), n. 1), prevede che «all’articolo 16, in materia di detrazioni fiscali per interventi
di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese
documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis sostenute negli anni
2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, spetta una detrazione
dall’imposta lorda pari al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese
sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000
euro per unità immobiliare. Fermo restando il predetto limite, la detrazione di cui al primo periodo
spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e
al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano
sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale»;».
7 La previgente versione dell’articolo 16, comma 1, del d.l. n. 63 del 2013 prevedeva che, ferme restando
«le ulteriori disposizioni contenute nell’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli
interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall’imposta lorda fino ad
un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione
è pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024».
7
spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del menzionato
articolo 16-bis, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, a esclusione delle spese
per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con
caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, spetta una detrazione dall’imposta
lorda pari al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento
delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo
delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare8.
La predetta detrazione, nel rispetto del medesimo massimale di spesa di
96.000 euro per unità immobiliare, per gli anni 2025, 2026 e 2027, è elevata al 50
per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 36 per cento delle spese
sostenute negli anni 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute
dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi
sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Il comma 55, alla lettera b), n. 2)9, interviene, invece, sulla disciplina del
c.d. Sismabonus, prevedendo l’inserimento, dopo il comma 1-septies dell’articolo
16 del richiamato d.l. n. 63 del 2013, del nuovo comma 1-septies.1. Tale norma
stabilisce che le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies10 del citato articolo
8 Si rinvia al paragrafo 2.1 della presente circolare per ulteriori approfondimenti, in merito agli interventi
di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili
fossili.
9 Il comma 55, lettera b), n. 2), prevede che «dopo il comma 1-septies è inserito il seguente:
«1-septies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies spettano anche per le spese, documentate
sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati,
pari al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni
2026 e 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al
50 per cento delle spese sostenute per l’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026
e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto
reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale»;».
10 L’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del d.l. n. 63 del 2013 prevede che «1-bis. Per le spese sostenute
dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024 per gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i),
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure
autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero per i quali
sia stato rilasciato il titolo edilizio, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2)
di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite
ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50 per
cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità
immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno
di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma
realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai
8
16 spettano anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e
2027, per tutte le tipologie di interventi agevolati nelle seguenti misure:
− 36 per cento per l’anno 2025 e 30 per cento per gli anni 2026 e 2027;
− 50 per cento per l’anno 2025 e 36 per cento per gli anni 2026 e 2027,
nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto
di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale.
Le predette aliquote si applicano per tutte le tipologie di interventi
fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle
spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2024, le disposizioni del comma 1-bis si
applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale
n. 105 dell’8 maggio 2003.
1-quater. Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del
rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall’imposta
spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall’intervento derivi il passaggio a due
classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80 per cento. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni
nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi
effettuati.
1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici
condominiali, le detrazioni dall’imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater
spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento. Le predette detrazioni si
applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità
immobiliari di ciascun edificio.
1-sexies. A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui
ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica
sismica degli immobili.
1-sexies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi
per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti
istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di
in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati
su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica,
nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse
posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
1-septies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone
classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, mediante
demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione
volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento,
eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla
data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, le detrazioni dall’imposta di cui
al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all’acquirente delle unità
immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento del prezzo della singola unità
immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di
spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare».
9
agevolati, compresi quelli che, fino al 2024, davano luogo a una detrazione più
elevata11, quali, ad esempio:
− interventi che comportano il passaggio a una o a due classi di rischio
inferiori (articolo 16, comma 1-quater, del d.l. n. 63 del 2013);
− interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (articolo
16, comma 1-quinquies, del d.l. n. 63 del 2013);
− interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi
edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, eseguiti da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta
mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione
dell’immobile (articolo 16, comma 1-septies, del d.l. n. 63 del 2013).
La suddetta modifica normativa non interviene sui limiti di spesa ammessa
alle detrazioni con riferimento alla singola unità immobiliare, che restano
confermati, sulla base delle disposizioni dell’articolo 16 del d.l. n. 63 del 2013, in
relazione ai singoli interventi.
Ne consegue che, con riferimento al caso in cui un contribuente, al 31
dicembre 2024, abbia in corso un intervento riconducibile tra quelli compresi nel
Sismabonus con detrazione all’80 per cento con un limite di spesa di 96.000 euro
e abbia già speso 80.000 euro, nel 2025 può portare in detrazione le spese sostenute
per il completamento dell’intervento di Sismabonus con una percentuale del 36 per
cento e un limite di spesa residuo di 16.000 euro (96.000 euro – 80.000 euro).
La detrazione è innalzata al 50 per cento nel caso in cui le spese per gli
interventi antisismici siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto
reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Il medesimo comma 55, lettera b), n. 3), prevede una proroga della
detrazione di cui all’articolo 16, comma 2, del d.l. n. 63 del 2013 (c.d. bonus
mobili), per le spese sostenute nel 2025, con lo stesso limite di spesa ammesso alla
detrazione di 5.000 euro previsto per il 2024.
11 Cfr. relazione illustrativa alla legge di bilancio 2025.
10
2.1. Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili
Il comma 55, lettere a) e b), della legge di bilancio 2025, come evidenziato
in precedenza, ha escluso dall’Ecobonus, di cui all’articolo 14 del d.l. n. 63 del
2013, e dal bonus recupero del patrimonio edilizio, di cui all’articolo 16 del
medesimo decreto-legge, gli interventi di sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, per
le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027.
Tale disposizione è in linea con la Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica
nell’edilizia, che all’articolo 17, paragrafo 15, stabilisce che dal «1° gennaio 2025
gli Stati membri non offrono più incentivi finanziari per l’installazione di caldaie
uniche alimentate a combustibili fossili, ad eccezione di quelle selezionate per gli
investimenti, prima del 2025, conformemente al regolamento (UE) 2021/241,
all’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), punto i), terzo trattino, del regolamento
(UE) 2021/1058 e all’articolo 73 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento
europeo e del Consiglio».
Al riguardo, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 ottobre
2024 è stata pubblicata la Comunicazione 2024/6206 della Commissione
sull’eliminazione graduale degli incentivi finanziari alle caldaie uniche alimentate
a combustibili fossili a norma della direttiva sulla prestazione energetica
nell’edilizia (di seguito Comunicazione). Tale documento “fornisce orientamenti
in merito all’articolo 17, paragrafo 15, della direttiva riveduta, che mirano a
contribuire a una migliore comprensione delle disposizioni e a facilitare
un’applicazione più uniforme e coerente”12.
Di seguito, si riportano alcuni passaggi della Comunicazione che
contribuiscono a una migliore comprensione delle disposizioni in commento.
12 Cfr. par. 2 della Comunicazione.
11
In particolare, nel paragrafo 4.2 “Interpretazione” della predetta
Comunicazione è precisato che l’articolo 17, paragrafo 15, della direttiva “si
applica all’installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili,
ovverosia all’acquisto, all’assemblaggio e alla messa in funzione di una caldaia
che: 1) brucia combustibili fossili, ossia fonti energetiche non rinnovabili a base
di carbonio, quali combustibili solidi, gas naturale e petrolio, e 2) è una caldaia
unica, ossia non combinata con un altro generatore di calore che utilizza energia
da fonti rinnovabili e che produce una quota considerevole dell’energia totale in
uscita dal sistema combinato”.
La Comunicazione di seguito specifica che una “caldaia a gas può essere
considerata «alimentata a combustibili fossili» in funzione del mix di combustibili
nella rete del gas al momento dell’installazione. Di norma, quando la rete locale
del gas trasporta prevalentemente gas naturale, l’installazione di caldaie a gas
non dovrebbe ricevere incentivi finanziari; può invece beneficiare di incentivi a
norma dell’articolo 17, paragrafo 15, se la rete locale del gas trasporta
prevalentemente combustibili rinnovabili”.
È evidenziato, inoltre, che, “sebbene l’articolo 17, paragrafo 15, non vieti
gli incentivi finanziari per l’installazione di caldaie uniche alimentate a
combustibili rinnovabili, questi potrebbero essere preclusi dall’articolo 7,
paragrafo 2, del regolamento sull’etichettatura energetica. Tale disposizione
impone che gli eventuali incentivi previsti dagli Stati membri puntino alle due
classi di efficienza energetica più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale
significativa dei prodotti o alle classi più elevate indicate negli atti delegati
dell’UE sull’etichettatura energetica dei prodotti in questione. Nel caso degli
apparecchi per il riscaldamento d’ambiente aventi capacità fino a 70 kW soggetti
all’etichettatura energetica, ciò significa che gli Stati membri possono incentivare
solo quelli che rientrano nelle due classi di efficienza energetica più elevate tra
quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti. Stando ai dati
attualmente disponibili, le caldaie uniche non rientrano in queste due classi e non
possono dunque essere incentivate, indipendentemente dal fatto che siano
12
alimentate a combustibili fossili o rinnovabili. (…). La disposizione di cui sopra
non si applica alle caldaie specificamente concepite per funzionare con
combustibili gassosi o liquidi prodotti prevalentemente a partire da biomassa, in
quanto non soggette alle norme dell’UE in materia di etichettatura energetica. Per
le caldaie a biomassa a combustibile solido esiste un regolamento specifico in
materia di etichettatura energetica, con una scala adattata: dato che rientrano
nelle due classi più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa
dei prodotti, possono beneficiare di incentivi”.
Il paragrafo 4.3 della Comunicazione elenca alcuni “esempi di incentivi
finanziari che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 17,
paragrafo 15”. Alla voce “Incentivi non correlati alle caldaie” è precisato che gli
“apparecchi che non rispondono alla definizione di caldaie, quali stufe o
apparecchi di microcogenerazione, non sono interessati dall’eliminazione
graduale degli incentivi finanziari a favore delle caldaie uniche alimentate a
combustibili fossili”.
Ciò considerato, tenuto conto di quanto previsto dalla citata direttiva (UE)
2024/1275, di quanto precisato nella predetta Comunicazione e delle disposizioni
agevolative in tema di Ecobonus, di Superbonus e di recupero del patrimonio
edilizio, acquisiti i pareri, per i profili di competenza, dell’Agenzia nazionale per
le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e del
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), si forniscono i
seguenti chiarimenti.
Con riferimento all’Ecobonus, di cui all’articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013,
atteso quanto previsto dal decreto ministeriale 6 agosto 2020 e acquisito il parere
dell’ENEA e del MASE, si precisa quanto segue.
Si ritiene che gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili esclusi dagli
incentivi fiscali riguardino le caldaie a condensazione e i generatori d’aria calda a
condensazione, alimentati a combustibili fossili.
13
L’esclusione dalla detrazione di cui al citato articolo 14 non si applica,
invece, ai microcogeneratori, quand’anche siano alimentati da combustibili fossili,
e ai generatori a biomassa13.
Va, inoltre, osservato che la Comunicazione non contiene alcuno specifico
riferimento alle pompe di calore ad assorbimento a gas. Nondimeno, dalla
definizione di caldaia, resa al paragrafo 4.1. “Definizioni” della Comunicazione,
secondo cui la stessa è “il complesso bruciatore-focolare concepito in modo da
permettere di trasferire a dei fluidi il calore prodotto dalla combustione”, si evince
che l’esclusione dai benefici fiscali per gli interventi ammessi all’Ecobonus non
può riguardare la pompa di calore ad assorbimento a gas, il cui bruciatore assolve
a una diversa funzione14, considerato, altresì, l’elevato grado di rinnovabilità
dell’energia fornita per la copertura degli usi finali.
Si ritiene, infine, che i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore
integrata con una caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente
concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, così come
disciplinati dal d.m. 6 agosto 2020, possano continuare a beneficiare della predetta
agevolazione di cui all’articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013, in assenza di limitazioni
espressamente previste dalla norma15.
Con riferimento, inoltre, alle agevolazioni previste per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del TUIR, attualmente
13 I generatori a biomassa sono disciplinati dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
14 In particolare, come conferma la direttiva 2024/1275 (EPBD; articolo 2, definizione 45), le caldaie e le
pompe di calore sono generatori di calore che si avvalgono di processi differenti. Sia la caldaia sia la pompa
di calore riscaldano l’ambiente tramite un fluido termovettore (aria, acqua). Diversamente dalla caldaia, il
funzionamento della pompa di calore richiede anche un fluido frigorigeno. Nelle pompe di calore ad
assorbimento a gas, il bruciatore non riscalda il fluido termovettore ma il fluido frigorigeno, affinché esso
passi dallo stato liquido a quello gassoso. L’evaporazione consente al fluido frigorigeno, nei passaggi
successivi del ciclo ad assorbimento, di cedere calore al fluido termovettore.
15 Al riguardo, nella Comunicazione è chiarito che, poiché “il fine ultimo è porre gradualmente fine all’uso
dei combustibili fossili nelle caldaie, gli impianti di riscaldamento ibridi dovrebbero essere incentivati
soltanto come soluzione di transizione (laddove l’uso di combustibili fossili negli impianti in questione si
prospetti realisticamente come transitorio), evitando dipendenze dai combustibili fossili. A tal fine, gli Stati
membri dovrebbero istituire un sistema di monitoraggio e verifica della conformità adeguato al contesto
nazionale specifico. Gli Stati membri devono garantire che qualsiasi misura nazionale che prevede
incentivi finanziari per gli impianti ibridi contribuisca in maniera efficace al conseguimento degli obiettivi
in materia di clima ed energia definiti in altre normative dell’UE, tenendo conto anche del modo in cui i
piani nazionali per l’energia e il clima perseguiranno tali obiettivi”.
14
disciplinati dall’articolo 16, comma 1, del d.l. n. 63 del 2013, acquisito al riguardo
il parere dell’ENEA e del MASE, si ritiene che gli interventi di sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili
fossili, esclusi dagli incentivi fiscali, riguardino le caldaie a condensazione e i
generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili.
Sono, inoltre, agevolabili gli interventi riguardanti i microcogeneratori,
quand’anche siano alimentati da combustibili fossili, i generatori a biomassa, le
pompe di calore ad assorbimento a gas e i sistemi ibridi costituiti da una pompa di
calore integrata con una caldaia a condensazione.
Per completezza, tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva, che «per
installazione (..) intende l’acquisto, l’assemblaggio e la messa in funzione di una
caldaia unica», nonostante il comma 55 della legge di bilancio 2025 si riferisca
solo agli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con
caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, si ritiene che, con riferimento al
bonus recupero del patrimonio edilizio, di cui all’articolo 16 del d.l. n. 63 del 2013,
siano esclusi dalla detrazione anche gli interventi di nuova installazione delle
predette caldaie, previsti ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del
TUIR, come richiamato dal predetto articolo 1616.
Sotto il profilo fiscale, si evidenzia che le spese non più ammesse a
detrazione ai sensi dell’Ecobonus e del bonus recupero del patrimonio edilizio
sono quelle sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per gli interventi di sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a
combustibili fossili come sopra declinati. Resta fermo che sono ammesse alle
agevolazioni le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, in relazione ai predetti
interventi, anche se gli stessi sono realizzati o completati dal 1° gennaio 2025.
Con riferimento al Superbonus, stante il richiamo contenuto nell’articolo
119, commi 1 e 2, del d.l. n. 34 del 2020 alle disposizioni relative all’Ecobonus, di
16 Si rammenta che, in linea di principio, con riferimento agli interventi su impianti di climatizzazione
invernale, il c.d. Ecobonus spetta solo con riferimento alle spese sostenute per la sostituzione integrale o
parziale degli impianti già esistenti; tra gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 16-
bis del TUIR rientra, invece, anche l’installazione dei predetti impianti in immobili non riscaldati.
15
cui all’articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013, e considerato che la Direttiva (UE)
2024/1275 ha previsto che dal 1° gennaio 2025 gli Stati membri non offrono più
incentivi finanziari per l’installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili
fossili, sentiti al riguardo l’ENEA e il MASE, si ritiene, anche per ragioni logico-
sistematiche, che le spese sostenute nel 2025 per gli interventi di sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili
fossili siano escluse da tale detrazione.
Ferma restando l’esclusione dalle agevolazioni delle predette spese
sostenute nel 2025, si precisa che, qualora, prima del 1° gennaio 2025, risulti
presentata, per gli interventi ammessi al Superbonus, la comunicazione di inizio
lavori asseverata (CILA)17, o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo in
caso di interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici,
l’intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie
uniche alimentate a combustibili fossili, anche se realizzato nel 2025, continua a
rilevare ai fini del miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o
delle unità immobiliari oggetto di intervento oppure, ove non sia possibile, del
conseguimento della classe energetica più alta, anche nei casi in cui sia l’unico
intervento “trainante”.
In relazione all’applicabilità del Superbonus nel 2025, si rinvia a quanto
precisato nel paragrafo 3.
Resta fermo che eventuali ulteriori dubbi interpretativi relativi a profili non
fiscali, inerenti alle caratteristiche tecniche delle caldaie al fine di verificare se le
stesse possano o meno considerarsi come caldaie uniche alimentate a combustibili
fossili, non possono costituire oggetto di interpello ai sensi dell’articolo 11 della
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), in quanto
implicano esclusivamente un accertamento di natura tecnica, basato
sull’interpretazione di una normativa non tributaria.
17 Ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del d.l. n. 34 del 2020.
16
2.2. Maggiorazioni per i titolari del diritto di proprietà o di un diritto
reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale
Come evidenziato nel paragrafo 2, gli articoli 14, comma 3-quinquies
(Ecobonus), e 16, commi 1 (recupero del patrimonio edilizio), e 1-septies.1
(Sismabonus) del d.l. n. 63 del 2013, a seguito delle modifiche introdotte dalla
legge di bilancio 2025, prevedono che la detrazione, per i rispettivi interventi, è
elevata al 50 per cento per le spese sostenute nell’anno 2025 e al 36 per cento per
quelle sostenute negli anni 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano
sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per
interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Per espressa previsione normativa, la maggiorazione spetta, quindi, a
condizione che:
− il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà (compresa la nuda
proprietà e la proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento
sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione);
− l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale.
Al riguardo, si evidenzia che, per il riconoscimento della maggiorazione,
fermi restando tutti gli altri requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento, è
necessario che, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2025, per i predetti
interventi, il contribuente risulti titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale
di godimento sull’unità immobiliare al momento di inizio dei lavori o di
sostenimento della spesa, se antecedente18. Attesa la limitazione operata dalla
norma, che si riferisce solo ai proprietari o ai possessori dell’immobile oggetto
degli interventi in quanto titolari di altro diritto reale di godimento, il familiare
convivente nonché il detentore dell’immobile (ad esempio, il locatario o il
comodatario) possono applicare, nel rispetto di ogni altra condizione, la detrazione
18 Cfr. circolari 13 giugno 2023, n. 13/E, par.1.1.3, e 26 giugno 2023, n. 17/E.
17
nella misura del 36 per cento delle spese sostenute nel 2025 e del 30 per cento delle
spese sostenute nel 2026 e nel 2027.
Con riferimento al requisito della destinazione dell’unità immobiliare ad
abitazione principale, in linea con quanto evidenziato con la circolare n. 13/E del
2023, in materia di Superbonus, si ritiene che possa essere applicata la definizione
del comma 3-bis dell’articolo 10 del TUIR, secondo cui «per abitazione principale
si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà
o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto
della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in
istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti
locata».
Coerentemente, ai fini dell’applicazione della detrazione con l’aliquota più
elevata, rientra in tale nozione anche l’unità immobiliare adibita a dimora abituale
di un familiare del contribuente (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro
il secondo grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del TUIR). Resta inteso che,
nell’ipotesi in cui sia teoricamente possibile effettuare la scelta in relazione a due
immobili, uno adibito a propria dimora abituale e un altro adibito a dimora abituale
di un proprio familiare, occorre far riferimento esclusivamente all’immobile
adibito a dimora abituale del titolare dell’immobile, a nulla rilevando che il
secondo immobile sia adibito a dimora abituale di un familiare.
La maggiorazione spetta, altresì, nel caso in cui gli interventi siano
realizzati su pertinenze o su aree pertinenziali, già dotate del vincolo di
pertinenzialità con l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche se
realizzati soltanto sulle pertinenze in questione.
Si ritiene, inoltre, che, qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad
abitazione principale all’inizio dei lavori, la maggiorazione spetti per le spese
sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia
adibito ad abitazione principale al termine dei lavori19.
19 Cfr. al riguardo le precisazioni fornite con la circolare n. 13/E del 2023, paragrafo 1.1.3.
18
Con riferimento al c.d. “Sismabonus acquisti”, si ricorda che la misura della
detrazione di cui al comma 1-septies dell’articolo 16 del d.l. n. 63 del 2013 è
parametrata al prezzo della singola unità immobiliare acquistata, risultante
nell’atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di
spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Ciò posto, ai fini della
fruizione dell’aliquota maggiorata prevista dal nuovo comma 1-septies.1 del
medesimo articolo 16, si ritiene che l’unità immobiliare oggetto di compravendita
deve essere adibita ad abitazione principale del contribuente entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui fruisce per la
prima volta della detrazione. Le medesime considerazioni valgono anche per gli
interventi di ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di interi
fabbricati, previsti dal comma 3 dell’articolo 16-bis del TUIR20.
Si precisa, altresì, che ai fini della fruizione dell’aliquota maggiorata per la
detrazione per l’acquisto o la costruzione di box o posti auto pertinenziali, ai sensi
dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del TUIR21, l’acquirente deve adibire ad
abitazione principale l’immobile di cui il box o il posto auto costituisce pertinenza
entro il suddetto termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa
all’anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione.
Nel caso in cui gli interventi agevolati riguardino parti comuni degli edifici,
si ritiene che la maggiorazione debba essere applicata alla quota di spese imputata
al singolo condomino, ammessa alla detrazione nel rispetto degli altri requisiti
previsti dalla norma, se il medesimo è proprietario o titolare di diritto reale di
godimento dell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale. Tali
circostanze devono essere verificate, come detto per le singole unità immobiliari,
all’inizio dei lavori per quanto attiene la titolarità dell’immobile, e al termine dei
lavori per la destinazione dell’immobile ad abitazione principale.
Resta fermo che, per le spese imputate agli altri condòmini, non titolari di
diritto di proprietà o diritto reale di godimento, ovvero, anche se titolari dei predetti
20 Disciplinato dal comma 1 dell’articolo 16 del d.l. n. 63 del 2013.
21 Disciplinato dal comma 1 dell’articolo 16 del d.l. n. 63 del 2013.
19
diritti, che non abbiano adibito l’immobile ad abitazione principale, è possibile
fruire delle detrazioni spettanti con le aliquote non maggiorate previste dalle
disposizioni in commento, come sopra descritte. I medesimi chiarimenti sono
validi anche per le spese per gli interventi su parti comuni effettuate in condomini
minimi e in interi edifici di un unico proprietario.
Qualora siano rispettati i requisiti per accedere alla maggiorazione
dell’aliquota di detrazione per gli interventi sull’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale, così come declinati nel presente paragrafo, si precisa, infine,
che, se nel corso dei successivi periodi d’imposta di fruizione della detrazione
l’immobile non è più destinato ad abitazione principale, il contribuente può
continuare a beneficiare dell’aliquota maggiorata.
3. Articolo 119, comma 8-bis.2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34 (Superbonus)
Il comma 56, lettera a), modifica, infine, la disciplina del Superbonus, di
cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungendo, dopo il comma 8-
bis.1, il nuovo comma 8-bis.2. Quest’ultima disposizione stabilisce che la
detrazione del 65 per cento delle spese sostenute nel 2025, prevista dal comma 8-
bis, primo periodo, del citato articolo 119, a favore dei condomini, delle persone
fisiche che realizzano interventi su edifici composti da due a quattro unità
immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario, e delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle
associazioni di promozione sociale, spetta per i soli interventi per i quali alla data
del 15 ottobre 2024 risulti:
− presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi
dell’articolo 119, comma 13-ter, del d.l. n. 34 del 2020, se gli interventi
sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
20
− adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei
lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)
ai sensi del citato articolo 119, comma 13-ter, del d.l. n. 34 del 2020, se
gli interventi sono effettuati dai condomini;
− presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli
interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Il comma 56, lettera b), introduce, inoltre, nell’articolo 119 del d.l. n. 34 del
2020, il nuovo comma 8-sexies, che riconosce la facoltà di ripartire in dieci quote
annuali di pari importo, la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1°
gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Tale facoltà può essere esercitata, su opzione del contribuente, tramite la
presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa da presentarsi, in deroga
a quanto previsto dall’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 32222, entro il termine previsto per la presentazione
della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2024 (ossia 31 ottobre 2025)23.
È previsto, inoltre, che, nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa
emerga un maggior debito d’imposta, la maggiore imposta dovuta è versata dal
contribuente, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il
versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute in relazione al periodo
d’imposta 202424.
Al riguardo, si osserva che, con riferimento alle spese sostenute a decorrere
dall’anno 2024, l’articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, ha stabilito che,
22 Si ricorda che il citato articolo 2, comma 8, prevede che, salva «l’applicazione delle sanzioni e ferma
restando l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni
dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d’imposta possono essere integrate
per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore
o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un
maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni
di cui all’articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce
la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600».
23 Ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.
24 Ai sensi dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e
dell’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
21
in relazione agli interventi di cui all’articolo 119 del d.l. n. 34 del 2020, la
detrazione sia sempre ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
***
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
(firmato digitalmente)