Prot. n. 281068/2025
Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese
veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi
precompilata
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone
1. Dati relativi alle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema
Tessera Sanitaria ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata
1.1 Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il Sistema
Tessera Sanitaria, dal 31 marzo di ciascun anno successivo al periodo
d’imposta di riferimento, mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i
dati consolidati di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 175
del 2014, nonché i dati consolidati comunicati dai soggetti di cui all’articolo
3, comma 3, del medesimo decreto, come modificato dall’articolo 1, comma
949, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016),
dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e
delle finanze del 1° settembre 2016, come modificato dai decreti del Ministro
dell’Economia e delle finanze del 28 novembre 2022 e del 22 maggio 2023,
dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e
delle finanze del 22 marzo 2019, dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto
2
del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 novembre 2019 e dai
soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle
finanze del 16 luglio 2021, relativi a:
a) spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente;
b) rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o
parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i
corrispettivi delle prestazioni non fruite.
1.2 I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relativi alle fatture e ai
documenti commerciali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente
e dal familiare a carico nell’anno d’imposta e ai rimborsi erogati.
1.3 Per ciascuna spesa o rimborso di cui al punto 1.1 i dati disponibili sul Sistema
Tessera Sanitaria sono:
a) codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la
spesa o il rimborso;
b) codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del
soggetto erogatore;
c) data del documento fiscale che attesta la spesa;
d) tipologia della spesa;
e) importo della spesa o del rimborso;
f) data del rimborso;
g) tracciabilità del pagamento.
1.4 Le tipologie di spesa sono le seguenti:
a) ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del
Servizio Sanitario Nazionale;
b) farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
c) dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto
di dispositivi medici con marcatura CE;
d) servizi sanitari erogati dalle farmacie;
e) farmaci per uso veterinario;
3
f) prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina
estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e
specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione
chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad
interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;
g) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto
del Ministro dell’Economia e delle finanze del 1° settembre 2016, come
modificato dai decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze del 28
novembre 2022 e del 22 maggio 2023;
h) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto
del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 marzo 2019;
i) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto
del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 novembre 2019;
j) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto
del Ministro dell’Economia e delle finanze del 16 luglio 2021;
k) spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza
integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra i dispositivi
medici con marcatura CE - e assistenza integrativa); cure termali;
prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o
ospedaliera);
l) altre spese sanitarie.
1.5 Sono confermate le disposizioni in tema di tracciabilità delle spese sanitarie
previste con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n.
329676 del 16 ottobre 2020.
2. Modalità di accesso ai dati delle spese sanitarie e relativo trattamento
2.1 Accesso ai dati relativi alle spese sanitarie da parte dell’Agenzia delle entrate
e relativo trattamento
4
2.1.1 L’Agenzia delle entrate accede ai dati delle spese sanitarie e dei
rimborsi, con le modalità e i limiti indicati nei punti seguenti,
avvalendosi di servizi di cooperazione applicativa esposti dal Sistema
Tessera Sanitaria. Tali dati non comprendono le spese sanitarie e i
rimborsi per i quali l’assistito abbia manifestato l’opposizione di cui
al punto 2.4.
2.1.2 L’Agenzia delle entrate, tramite sistemi automatici, invoca il servizio
massivo di cooperazione applicativa (servizio web service massivo)
trasmettendo al Sistema Tessera Sanitaria la lista dei codici fiscali che
rientrano nella platea dei contribuenti interessati dalla dichiarazione
precompilata e dei relativi familiari a carico risultanti dal prospetto dei
familiari a carico della dichiarazione precompilata elaborato in base
ai dati in possesso dell’Agenzia delle entrate.
2.1.3 Il Sistema Tessera Sanitaria fornisce, per ciascun soggetto, i totali di
spesa ed i totali dei rimborsi aggregati in base alle tipologie di spesa
di cui al punto 1.4, ad esclusione delle spese sanitarie e dei rimborsi
per i quali l’assistito abbia manifestato l’opposizione di cui al punto
2.4.
2.1.4 L’Agenzia delle entrate elabora i dati relativi alle spese sanitarie e ai
rimborsi messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria con
sistemi automatici, determinando l’importo complessivo delle spese
agevolabili ai fini fiscali da utilizzare per la dichiarazione dei redditi
precompilata. I sistemi di elaborazione dell’Agenzia delle entrate li
suddividono in:
− spese automaticamente agevolabili, secondo la legislazione fiscale
vigente;
− spese agevolabili solo a particolari condizioni.
2.1.5 Nel caso di modifiche delle spese sanitarie rispetto ai dati
precompilati, operate direttamente dal contribuente, anche mediante
5
la compilazione semplificata di cui al punto 2.3.2, ovvero per il tramite
del sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero
avvalendosi degli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i
dipendenti dell’Agenzia delle entrate, limitatamente alle dichiarazioni
selezionate in via centralizzata per il controllo formale di cui
all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, accedono alle informazioni di dettaglio di cui
al punto 1.3, disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria. L’accesso è
consentito ai dipendenti incardinati nell’ufficio territorialmente
competente all’attività di controllo e riguarda le spese sanitarie
relative al contribuente e ai familiari fiscalmente a carico individuati
in base alla dichiarazione presentata.
2.2 Accesso ai dati aggregati relativi alle spese sanitarie
2.2.1 In fase di accesso alla dichiarazione precompilata, il contribuente
visualizza nell’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione
precompilata, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate relativo all’accesso alla dichiarazione precompilata da parte
del contribuente e degli altri soggetti autorizzati, i seguenti dati
riferibili anche ai familiari a carico con esclusione di quelli per i quali
sia stata manifestata l’opposizione di cui al punto 2.4:
a) totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili e dei
relativi rimborsi aggregati in base alle tipologie di spesa di cui al
punto 1.4;
b) totale delle spese sanitarie agevolabili solo in presenza di
particolari condizioni e dei relativi rimborsi aggregati in base alle
tipologie di spesa di cui al punto 1.4.
Il totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili viene,
inoltre, esposto, secondo la legislazione fiscale vigente, negli appositi
6
campi della dichiarazione precompilata, al netto delle relative spese
rimborsate di cui al punto 1.1, lettera b), riferibili al medesimo anno
d’imposta.
Se il familiare risulta a carico di più contribuenti, le spese vengono
inserite nelle dichiarazioni precompilate di questi ultimi in
proporzione alla percentuale di carico.
2.2.2 I rimborsi delle spese sanitarie, dovuti alla mancata erogazione totale
o parziale della prestazione sanitaria ed erogati in un’annualità diversa
da quella in cui è stato effettuato il relativo pagamento, sono inseriti
nella dichiarazione precompilata del contribuente nel quadro relativo
ai redditi assoggettati a tassazione separata. Se la spesa sanitaria
oggetto del rimborso non è stata portata in detrazione nella
dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata sostenuta, il
contribuente può modificare la dichiarazione precompilata
eliminando dai redditi assoggettati a tassazione separata l’importo del
relativo rimborso.
2.2.3 Le informazioni di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2 sono rese disponibili agli
intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché ai sostituti d’imposta,
preventivamente delegati dal contribuente con le modalità di cui al
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate relativo
all’accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente
e degli altri soggetti autorizzati, e ai dipendenti dell’Agenzia delle
entrate incaricati di fornire assistenza ai contribuenti in relazione alla
dichiarazione precompilata.
2.3 Consultazione e rettifica dei dati di dettaglio relativi alle spese sanitarie da
parte del contribuente
2.3.1 Ai fini dell’eventuale consultazione dei dati delle spese sanitarie
indicati nella dichiarazione precompilata, a partire dalla data di messa
7
a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo n. 175 del 2014, il contribuente
può verificare nella propria area riservata del sito internet
dell’Agenzia delle entrate, tramite il servizio di interrogazione
puntuale in cooperazione applicativa (servizio web service puntuale)
esposto dal Sistema Tessera Sanitaria, le informazioni di dettaglio di
cui al punto 1.3 del presente provvedimento relative alle singole spese
sanitarie e ai rimborsi, anche con riferimento alle spese e ai rimborsi
relativi ai familiari a carico, ad esclusione delle spese sanitarie e dei
rimborsi per i quali l’assistito abbia manifestato l’opposizione di cui
al punto 2.4.
2.3.2 Ai fini dell’eventuale rettifica dei dati delle spese sanitarie indicati
nella dichiarazione precompilata, a partire dalla data in cui è possibile
accettare, modificare o integrare direttamente la dichiarazione il
contribuente può modificare, nella propria area riservata del sito
internet dell’Agenzia delle entrate, tramite i servizi in cooperazione
applicativa (servizio web service puntuale) esposti dal Sistema
Tessera Sanitaria, le informazioni di dettaglio di cui al punto 1.3 del
presente provvedimento relative alle singole spese sanitarie e ai
rimborsi, anche con riferimento alle spese da lui sostenute per i
familiari a carico e ai relativi rimborsi, ad esclusione delle spese
sanitarie e dei rimborsi per i quali l’assistito abbia manifestato
l’opposizione di cui al punto 2.4. In particolare, il contribuente può
eliminare oppure aggiungere o modificare i singoli documenti di
spesa. A seguito delle modifiche apportate dal contribuente, il Sistema
Tessera Sanitaria crea una copia con i dati aggiornati delle spese e dei
rimborsi e fornisce all’Agenzia delle entrate, per ciascun soggetto, i
nuovi totali delle spese e dei rimborsi - determinati anche sulla base
della percentuale di sostenimento delle spese riferite ai familiari a
carico nonché di eventuali importi rimborsati da parte di enti e casse
8
con finalità assistenziali - aggregati in base alle tipologie di spesa di
cui al punto 1.4, che vengono utilizzati nell’ambito di un servizio per
la compilazione semplificata della dichiarazione dei redditi.
2.3.3 Le informazioni di dettaglio di cui al punto 1.3 non possono essere
visualizzate né dai dipendenti dell’Agenzia delle entrate, in sede di
assistenza, né dai soggetti delegati che accedono alla dichiarazione
precompilata con le modalità di cui al provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate relativo all’accesso alla dichiarazione
precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti
autorizzati. Tutte le informazioni di dettaglio richiamate al punto 1.3,
riferibili sia al contribuente che ai familiari che risultano a suo carico,
possono essere consultate dai dipendenti dell’Agenzia delle entrate
esclusivamente nell’ambito delle attività di controllo di cui all’articolo
36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, come indicato al punto 2.1.5.
2.4 Opposizione dell’assistito a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i
dati relativi alle spese sanitarie
2.4.1 Ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere
disponibili all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie
sostenute nell’anno precedente e ai rimborsi effettuati nell’anno
precedente per prestazioni parzialmente o completamente non
erogate, per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi
precompilata. Se l’assistito è un familiare a carico i dati relativi alle
spese e ai rimborsi per i quali ha esercitato l’opposizione non sono
visualizzabili dai soggetti di cui risulta a carico, né nell’elenco delle
informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata di cui al punto
2.2.1 né nella fase di consultazione dei dati di dettaglio di cui al punto
2.3.1.
9
2.4.2 L’opposizione di cui al punto 2.4.1 viene manifestata con le seguenti
modalità:
a) nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che
emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
b) negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura
sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale.
L’informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal
medico/struttura sanitaria.
2.4.3 Oltre a quanto previsto al punto 2.4.2, l’opposizione può essere
effettuata, in relazione ad ogni singola voce, dal 9 febbraio all’8 marzo
dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, accedendo
all’area riservata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria
tramite tessera sanitaria TS-CNS, SPID o CIE. L’assistito può
consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci
per le quali esprime la propria opposizione all’invio dei relativi dati
da parte del Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia delle entrate per
l’elaborazione della dichiarazione precompilata. L’opposizione
all’utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta che la spesa
e il relativo rimborso non siano resi disponibili all’Agenzia delle
entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
2.4.4 Dal 1° ottobre dell’anno di riferimento al 31 gennaio dell’anno
successivo, l’assistito, in alternativa alla modalità di cui al punto
precedente, può esercitare l’opposizione a rendere disponibili
all’Agenzia delle entrate i dati aggregati relativi ad una o più tipologie
di spesa di cui al punto 1.4 del presente provvedimento, comunicando
all’Agenzia delle entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il
proprio codice fiscale, gli altri dati anagrafici e il numero di
identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa
10
data di scadenza. L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi ad una
tipologia di spesa comporta che le spese della tipologia selezionata e
i relativi rimborsi non siano resi disponibili all’Agenzia delle entrate
per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. Per effettuare la
comunicazione l’assistito può:
a) inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica
opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it;
b) telefonare al Centro di assistenza multicanale dell’Agenzia delle
entrate mediante l’utilizzo dei numeri 800909696 - 0697617689
(da cellulare) – +39 0645470468 (da estero);
c) recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale
dell’Agenzia delle entrate e consegnare il modello fac-simile di
richiesta di opposizione pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate.
Se l’assistito utilizza le modalità di cui alle lettere a) e b) può inviare
il modello fac-simile di richiesta di opposizione pubblicato sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate o fornire le informazioni sopra
indicate in forma libera. In tutti i casi di utilizzo del modello fac-simile
di richiesta di opposizione pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, alla richiesta occorre allegare copia del documento di
identità, mentre nell’ipotesi di richiesta in forma libera è sufficiente
indicare il tipo di documento di identità, il numero e la scadenza dello
stesso.
2.4.5 A seguito della richiesta di opposizione rilevata secondo quanto
previsto dal punto 2.4.4, il servizio sincrono del Sistema Tessera
Sanitaria consente la gestione della richiesta secondo le seguenti
modalità:
11
− il Sistema Tessera Sanitaria acquisisce dall’Agenzia delle entrate
il codice fiscale ovvero la lista dei codici fiscali da elaborare, con
l’indicazione per ogni codice fiscale di una o più tipologie di spesa
da escludere, come richiesto dal medesimo assistito;
− il Sistema Tessera Sanitaria per ogni codice fiscale non trasmette
all’Agenzia delle entrate, ai fini della elaborazione della
dichiarazione precompilata, tutte le spese sanitarie e i rimborsi
afferenti alle tipologie di spesa escluse;
− il Sistema Tessera Sanitaria comunica all’Agenzia delle entrate
l’esito dell’operazione effettuata.
2.4.6 L’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie e dei rimborsi può
essere esercitata direttamente dall’assistito che abbia compiuto i sedici
anni d’età. Se l’assistito non ha compiuto i sedici anni d’età o è
incapace d’agire l’opposizione viene effettuata dal suo rappresentante
legale.
2.4.7 Resta ferma la possibilità per il contribuente di inserire le spese per le
quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica
o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i
requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge.
3. Registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi sui dati
relativi alle spese sanitarie
3.1 Tutte le operazioni di trattamento sui dati sanitari effettuate da parte
dell’Agenzia delle entrate, nonché quelle di consultazione effettuate dal
contribuente, sono tracciate e conservate nel sistema di tracciamento del
Sistema Tessera Sanitaria. In particolare, vengono registrati in appositi file di
log i dati relativi a:
12
a) codice identificativo del soggetto fisico ovvero del processo automatico
che accede ai dati;
b) data e ora dell’esecuzione;
c) modalità di utilizzo dei dati:
− elaborazione ai fini di totalizzazione;
− visualizzazione dei dati di dettaglio, da parte dei contribuenti e dei
dipendenti dell’Agenzia delle entrate incaricati delle attività di controllo;
− codice fiscale dei contribuenti e dei familiari a carico di cui vengono
prelevati i dati.
I file di log di tracciamento delle operazioni di consultazione sono conservati
per un periodo di 5 anni.
4. Dati relativi alle spese veterinarie messi a disposizione dal Sistema
Tessera Sanitaria ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata
4.1 Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo n. 175 del 2014, il Sistema Tessera
Sanitaria, dal 31 marzo di ciascun anno successivo al periodo d’imposta di
riferimento, mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati consolidati
di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze
del 1° settembre 2016 relativi a:
− spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche nel periodo d’imposta
precedente, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del
Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289;
− rimborsi effettuati nel periodo d’imposta precedente per prestazioni non
erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati
versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.
4.2 I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relativi alle ricevute di
pagamento e alle fatture relative alle spese veterinarie sostenute dal
13
contribuente nell’anno d’imposta e ai rimborsi erogati.
4.3 Per ciascuna spesa o rimborso di cui al punto 4.1 i dati disponibili sul Sistema
Tessera Sanitaria sono:
a) codice fiscale del contribuente cui si riferisce la spesa o il rimborso;
b) codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del
soggetto di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e
delle finanze del 1° settembre 2016;
c) data del documento fiscale che attesta la spesa;
d) tipologia della spesa;
e) importo della spesa o del rimborso;
f) data del rimborso;
g) tracciabilità del pagamento.
4.4 Sono confermate le disposizioni in tema di tracciabilità delle spese sanitarie
previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n.
329676 del 16 ottobre 2020.
5. Modalità di accesso ai dati delle spese veterinarie e relativo
trattamento
5.1 Accesso ai dati relativi alle spese veterinarie da parte dell’Agenzia delle
entrate e relativo trattamento
5.1.1 L’Agenzia delle entrate accede ai dati delle spese veterinarie e dei
rimborsi avvalendosi di servizi di cooperazione applicativa esposti dal
Sistema Tessera Sanitaria.
5.1.2 L’Agenzia delle entrate, tramite sistemi automatici, invoca il servizio
massivo di cooperazione applicativa (servizio web service massivo)
trasmettendo al Sistema Tessera Sanitaria la lista dei codici fiscali che
rientrano nella platea dei contribuenti interessati dalla dichiarazione
precompilata.
14
5.1.3 Il Sistema Tessera Sanitaria fornisce, per ciascun soggetto, il totale di
spesa ed il totale dei rimborsi.
5.1.4 L’Agenzia delle entrate elabora i dati relativi alle spese veterinarie e
ai rimborsi messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria con
sistemi automatici.
5.1.5 Nel caso di modifiche delle spese veterinarie rispetto ai dati
precompilati, operate direttamente dal contribuente, anche mediante
la compilazione semplificata di cui al punto 5.3.2, ovvero per il tramite
del sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero
avvalendosi degli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i
dipendenti dell’Agenzia delle entrate, limitatamente alle dichiarazioni
selezionate in via centralizzata per il controllo formale di cui
all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, accedono alle informazioni di dettaglio di cui
al punto 4.3, disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria. L’accesso è
consentito ai dipendenti incardinati nell’Ufficio territorialmente
competente all’attività di controllo.
5.2 Accesso ai dati relativi alle spese veterinarie
5.2.1 In fase di accesso alla dichiarazione precompilata, il contribuente
visualizza nell’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione
precompilata, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate relativo all’accesso alla dichiarazione precompilata da parte
del contribuente e degli altri soggetti autorizzati, il totale delle spese
veterinarie e dei relativi rimborsi. Il totale delle spese veterinarie
viene, inoltre, esposto, secondo la legislazione fiscale vigente,
nell’apposito campo della dichiarazione precompilata, al netto delle
relative spese rimborsate, riferibili al medesimo anno d’imposta.
15
5.2.2 I rimborsi delle spese veterinarie erogati in un’annualità diversa da
quella in cui è stato effettuato il relativo pagamento, sono inseriti nella
dichiarazione precompilata del contribuente nel quadro relativo ai
redditi assoggettati a tassazione separata. Se la spesa veterinaria
oggetto del rimborso non è stata portata in detrazione nella
dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata sostenuta, il
contribuente può modificare la dichiarazione precompilata
eliminando dai redditi assoggettati a tassazione separata l’importo del
relativo rimborso.
5.2.3 Le informazioni di cui ai punti 5.2.1 e 5.2.2 sono rese disponibili agli
intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché ai sostituti d’imposta,
preventivamente delegati dal contribuente con le modalità di cui al
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate relativo
all’accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente
e degli altri soggetti autorizzati, e ai dipendenti dell’Agenzia delle
entrate incaricati di fornire assistenza ai contribuenti in relazione alla
dichiarazione precompilata.
5.3 Consultazione e rettifica dei dati di dettaglio relativi alle spese veterinarie da
parte del contribuente
5.3.1 Ai fini dell’eventuale consultazione dei dati delle spese veterinarie
indicati nella dichiarazione precompilata, a partire dalla data di messa
a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo n. 175 del 2014, il contribuente
può verificare nella propria area riservata del sito internet
dell’Agenzia delle entrate, tramite il servizio di interrogazione
puntuale in cooperazione applicativa (servizio web service puntuale)
esposto dal Sistema Tessera Sanitaria, le informazioni di dettaglio
relative alle singole spese veterinarie e ai rimborsi.
16
5.3.2 Ai fini dell’eventuale rettifica dei dati delle spese veterinarie indicati
nella dichiarazione precompilata, a partire dalla data in cui è possibile
accettare, modificare o integrare direttamente la dichiarazione il
contribuente può modificare, nella propria area riservata del sito
internet dell’Agenzia delle entrate, tramite i servizi in cooperazione
applicativa (servizio web service puntuale) esposti dal Sistema
Tessera Sanitaria, le informazioni di dettaglio di cui al punto 4.3 del
presente provvedimento relative alle singole spese veterinarie e ai
rimborsi. A seguito delle modifiche apportate dal contribuente, il
Sistema Tessera Sanitaria crea una copia con i dati aggiornati delle
spese e dei rimborsi e fornisce all’Agenzia delle entrate, per ciascun
soggetto, i nuovi totali delle spese e dei rimborsi, che vengono
utilizzati nell’ambito di un servizio per la compilazione agevolata del
quadro della dichiarazione dei redditi relativo agli oneri deducibili e
detraibili.
5.3.3 Tutte le informazioni di dettaglio richiamate al punto 4.3 possono
essere consultate dai dipendenti dell’Agenzia delle entrate
esclusivamente nell’ambito delle attività di controllo di cui all’articolo
36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, come indicato al punto 5.1.5.
6. Conservazione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie per finalità
di controllo relative alla trasmissione dei dati
6.1 Il Sistema Tessera Sanitaria registra in archivi distinti e separati i dati
consolidati di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del
2014, i dati consolidati comunicati dai soggetti di cui all’articolo 3, comma
3, del medesimo decreto, come modificato dall’articolo 1, comma 949, lettera
a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), nonché i
dati di cui ai decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze del 1°
settembre 2016 e del 22 marzo 2019, per le successive finalità di controllo
17
relative alla corretta e tempestiva trasmissione dei dati di cui all’articolo 23
del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, e al citato articolo 1,
comma 949, lettera e), della legge n. 208 del 2015. I dati registrati sono
conservati fino a quando non siano decorsi i termini previsti dall’articolo 20
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per l’irrogazione delle
sanzioni stabilite dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014.
7. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali
7.1 Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all’atto della
predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell’articolo 36,
paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679. Il Garante si è espresso con il
provvedimento n. 62 del 13 febbraio 2025.
Motivazioni
L’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dispone che
l’Agenzia delle entrate renda disponibile telematicamente, per ciascun anno
d’imposta, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi dell’anno precedente ai
titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati e pensione.
L’articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo, dispone che
l’Agenzia delle entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata,
può utilizzare i dati di cui all’articolo 50, comma 7, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Il successivo comma 3, dello stesso articolo 3, individua i soggetti tenuti
alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle prestazioni sanitarie ai
fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Infine, il successivo comma 5 prevede che con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali, siano stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui ai
commi 2 e 3.
18
In attuazione di tali disposizioni sono stati emanati appositi provvedimenti
del Direttore dell’Agenzia delle entrate che hanno disciplinato le modalità tecniche
di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie messe a disposizione dal
Sistema Tessera Sanitaria.
L’articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha modificato
il comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2014, prevedendo che
in caso di presentazione, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che
presta l'assistenza fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che
incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, le esclusioni dal controllo
formale, di cui al comma 1 dello stesso articolo 5 si applicano esclusivamente ai
dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione
precompilata, che non risultano modificati. Con riferimento, invece, agli oneri
forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione
precompilata, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai
documenti che hanno determinato la modifica.
Inoltre, l’articolo 6 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, ha modificato il comma 3 del
citato articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2014, prevedendo che anche nel
caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante
CAF o professionista il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese
sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. A
tal fine, il CAF o il professionista acquisisce dal contribuente i dati di dettaglio
delle spese sanitarie trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria e ne verifica la
corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati
per l'elaborazione della dichiarazione precompilata e, in caso di difformità,
l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di
spesa che non risultano trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.
Come previsto dall’articolo 1, comma 1-bis del decreto legislativo n. 175
del 2014, introdotto dall’articolo 19 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, le
19
citate limitazioni ai controlli formali sulle dichiarazioni precompilate si applicano
anche alle dichiarazioni precompilate elaborate a partire dal 2024 alle persone
fisiche titolari di redditi differenti dai redditi di lavoro dipendente e assimilati,
trasmesse direttamente o per il tramite dei CAF, professionisti e degli altri
intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, lettere b), c), d) con riferimento ai
Centri di assistenza fiscale per le imprese ed e) del d.P.R. n. 322 del 1998. La
trasmissione attraverso tali ultimi intermediari è consentita a partire dal 2025 come
previsto dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108.
Pertanto, considerato che a partire dall’anno 2025 sono sottoposte al
controllo formale ai sensi dell’articolo 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, le
dichiarazioni dei redditi relative all’anno d’imposta 2022, per il quale trovano
applicazione le nuove modalità di effettuazione dei controlli introdotti dal
riformulato articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2014, il presente
provvedimento prevede che, nel caso di modifiche delle spese sanitarie e
veterinarie operate direttamente dal contribuente, dal sostituto d'imposta che presta
l'assistenza fiscale o di un intermediario, il Sistema Tessera Sanitaria rende
disponibili in consultazione ai soli dipendenti dell’Agenzia delle entrate incaricati
delle attività di controllo formale, l’elenco delle informazioni di dettaglio delle
spese sanitarie e veterinarie riferite al contribuente e ai familiari che risultano
essere a suo carico. Di conseguenza, in sede di controllo formale, per ciascuna
delle dichiarazioni selezionate sarà possibile verificare puntualmente che i
documenti esibiti dal contribuente si riferiscano effettivamente a quanto integrato
o modificato rispetto ai dati precompilati, in modo da consentire ai dipendenti
dell’Agenzia delle entrate incaricati delle attività di controllo di individuare con
precisione quale sia la porzione di spesa aggiunta rispetto al dato aggregato
proposto in precompilata.
Al netto delle modifiche evidenziate, il provvedimento conferma la
medesima disciplina prevista dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate n. 115304 del 6 maggio 2019, come integrato dai successivi provvedimenti
in materia.
20
Sono confermate le disposizioni in tema di tracciabilità delle spese
sanitarie e veterinarie previste con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate n. 329676 del 16 ottobre 2020.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni
(articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1;
articolo 71, comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato
Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del
20 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla delibera del Comitato di
gestione n.15/2022 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato
con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla
delibera del Comitato di gestione n. 25/2024 (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e
successive modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante modalità per
la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi
dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e successive modificazioni, recante
“Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”;
21
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”
(articolo 1, comma 949);
Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante “Misure urgenti in materia economica e
fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”;
Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2022, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni
fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori
disposizioni finanziarie e sociali”;
Decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante “Disposizioni
integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo,
razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato
preventivo biennale” (articolo 2);
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 1° settembre 2016,
recante “Ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria,
dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini
dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata”, come modificato
dai decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze del 28 novembre 2022 e del
22 maggio 2023;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 marzo 2019,
recante “Individuazione di ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione, al Sistema
tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai
fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata”;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 novembre 2019,
recante “Individuazione delle imposte e delle tasse da rimborsare mediante
procedure automatizzate e determinazione delle relative modalità di esecuzione”;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 16 luglio 2021,
recante “Individuazione di ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione, al Sistema
22
tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai
fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata”;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 115304 del 6
maggio 2019, recante “Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie
e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi
precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2019”;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 1432437 del 23
dicembre 2019, recante “Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione
della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie
comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2019, ai sensi dell’articolo 1 del
decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 22 novembre 2019”;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 329652 del 16
ottobre 2020, recante “Tracciabilità degli oneri detraibili diversi dalle spese
sanitarie e veterinarie da comunicare all’Agenzia delle entrate ai fini della
elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a decorrere dall’anno
d’imposta 2020”;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 249936 del 30
settembre 2021, recante “Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione
della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie
comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2021, anche ai sensi dell’articolo 1
del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021”;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 465446 del 16
dicembre 2022, recante “Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione
della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie
comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2022, anche ai sensi dell’articolo 1
del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016,
come modificato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28
novembre 2022”;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 258455 dell’11
luglio 2023, recante “Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della
23
dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate,
a decorrere dall’anno d’imposta 2023, anche ai sensi dell’articolo 1 del decreto
del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, come
modificato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 maggio
2023”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 3 luglio 2025
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente