Prot. n. 244832/2025
Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n.
190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo da parte
dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “de minimis” per i quali è
stata rifiutata l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei
modelli REDDITI, IRAP e 770 – periodo d’imposta 2021 – dati erronei e/o non
coerenti con la relativa disciplina agevolativa
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone
1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente
1.1 L’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, con le modalità
previste dal presente provvedimento, le informazioni relative alla mancata
registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis nei registri
RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), SIAN (Sistema informativo
agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura)
per aver indicato, nel prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni REDDITI,
IRAP e 770 presentate per il periodo di imposta 2021, dati erronei e/o non
coerenti con la relativa disciplina agevolativa.
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L’Agenzia delle entrate rende disponibili le menzionate informazioni, per
consentire al contribuente di fornire elementi utili a regolarizzare l’anomalia
rilevata.
1.2 Dati e informazioni di cui al punto 1.1 contenuti nelle comunicazioni:
a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno
d’imposta;
c) data e protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770
relative al periodo d’imposta 2021;
d) dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle
dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2021
per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e
SIPA;
e) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio
relativi all’anomalia riscontrata;
f) modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare
all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa
non conosciuti;
g) modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e
beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni di cui
al successivo punto 5.
2. Modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del
contribuente gli elementi e le informazioni
2.1 L’Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione, contenente le
informazioni di cui al precedente punto 1.2, al domicilio digitale dei singoli
contribuenti – comunicato ai sensi dell’articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
3
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221.
2.2 La stessa comunicazione di cui al punto 2.1 e le relative informazioni di
dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area
riservata del portale informatico dell’Agenzia delle entrate denominata
“Cassetto fiscale” nella sezione “L’Agenzia scrive”.
3. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare
all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non
conosciuti
3.1 Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione
delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero
segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali inesattezze delle informazioni a
disposizione e/o elementi, fatti e circostanze, dalla stessa non conosciuti, con
le modalità indicate nella comunicazione di cui al punto 2.1.
4. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei
contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza
4.1 I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia
di Finanza tramite strumenti informatici.
5. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare l’anomalia e
beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse
5.1 Il codice residuale 999 nel campo “Codice aiuto” del prospetto “Aiuti di Stato”
è utilizzabile unicamente nell’ipotesi in cui debbano essere indicati aiuti di
Stato o aiuti de minimis di natura fiscale automatica non espressamente
ricompresi nella “Tabella codici aiuti di Stato”. Pertanto, nel caso in cui il
contribuente abbia erroneamente utilizzato tale codice indicando:
4
a) un aiuto di Stato o un aiuto de minimis concesso da altra Amministrazione
o un’agevolazione non qualificabile come aiuto di Stato, è invitato per le
prossime dichiarazioni a verificare, con l’ausilio delle relative istruzioni
alla compilazione, l’effettiva necessità di indicare aiuti di Stato con codice
999;
b) un aiuto di Stato o un aiuto de minimis già presente nella “Tabella codici
aiuti di Stato”, è invitato a presentare una dichiarazione integrativa
sostituendo il codice 999 con lo specifico codice aiuto.
5.2 Nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente compilato i campi “Codice
attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”,
“Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, è
invitato a presentare una dichiarazione integrativa recante i dati corretti.
5.3 A seguito dell’avvenuta regolarizzazione di cui ai punti 5.1 lettera b) e 5.2, gli
aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritti in RNA, SIAN e
SIPA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della
dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati.
5.4 Qualora la mancata registrazione dell’aiuto individuale non sia imputabile a
errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può
regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e
restituendo l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.
5.5 Con riferimento alle violazioni di cui ai punti 5.1 lettera b), 5.2 e 5.4 sono
dovute le relative sanzioni in relazione alle quali il contribuente può
beneficiare della riduzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, nella formulazione precedente alle modifiche apportate
dal decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87.
6. Trattamento dei dati e misure di sicurezza adottate
6.1 Il trattamento dei dati personali è effettuato dall’Agenzia delle entrate nel
rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e
tutela della riservatezza di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
5
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e al Codice in materia di protezione
dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modificazioni.
6.2 Il trattamento dei dati personali in esame è necessario per adempiere gli
obblighi a carico dell’Agenzia delle entrate previsti dalla legge (e
precisamente dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, dall’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha istituito
il “Registro Nazionale degli aiuti di Stato” e dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31
maggio 2017, n. 115, che ne ha disciplinato il funzionamento), nonché per
l’esecuzione di compiti istituzionali di interesse pubblico o, comunque,
connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è investita l’Agenzia delle
entrate (articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), del Regolamento (UE)
2016/679).
6.3 Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 4.1, l’Agenzia delle entrate
assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero
processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle entrate si
avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la
gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo
Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento
(UE) 2016/679.
6.4 I dati oggetto di trattamento sono individuati nel punto 1 del presente
provvedimento. I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle
varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta
gestione delle comunicazioni.
6.5 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5
paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle
entrate conserva i dati oggetto del trattamento fino al 31 dicembre dell’ottavo
6
anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento,
ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.
6.6 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza è stato disposto che la
trasmissione della comunicazione è effettuata tramite invio della
comunicazione al domicilio digitale del contribuente e che le relative
informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente,
all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle
entrate denominata “Cassetto fiscale” al quale è possibile accedere nelle
modalità previste dalla normativa in materia.
6.7 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche e organizzative richieste
dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la
correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la
conformità di esso agli obblighi di legge e al suddetto Regolamento.
6.8 Le informative che il Titolare del trattamento deve rendere agli interessati, ai
sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, sono disponibili
nella sezione dedicata alla protezione dei dati personali del sito internet
istituzionale dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it).
Motivazioni
L’articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede
che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate siano individuate
le modalità con le quali gli elementi e le informazioni di cui ai commi 634 e 635
del medesimo articolo sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia
di Finanza.
In particolare, con il presente provvedimento sono dettate le modalità con
le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza,
anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni riguardanti la
mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli
aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770
relative al periodo di imposta 2021.
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L’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito
dall’articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2015, n. 115, ha istituito,
presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Registro Nazionale degli
aiuti di Stato, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi
di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato.
Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il Regolamento
recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di
Stato (di seguito “Regolamento”).
Il Regolamento prevede l’interoperabilità del RNA con le informazioni
relative agli aiuti concessi nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti
nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura che continuano a essere contenute
nei registri SIAN e SIPA, di pertinenza del Ministero dell’agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste.
Il decreto direttoriale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese
del Ministero dello sviluppo economico del 28 luglio 2017 ha definito i tracciati
relativi ai dati e alle informazioni da trasmettere al Registro Nazionale degli aiuti
di Stato, le modalità tecniche e i protocolli di comunicazione per l’interoperabilità
con i sistemi informatici.
L’Agenzia delle entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali “automatici” e “semi-
automatici” di cui all’articolo 10 del Regolamento, provvedendo alla loro
iscrizione massiva nei predetti Registri sulla base dei dati dichiarati dai
contribuenti nell’apposito prospetto “Aiuti di Stato” delle rispettive dichiarazioni
fiscali.
Gli aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” si intendono concessi e
sono registrati nei Registri dall’Agenzia delle entrate nell’esercizio finanziario
successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono
dichiarati dal beneficiario.
8
Per tali tipologie di aiuti sono tecnicamente inapplicabili sia la definizione
di Soggetto concedente, sia i meccanismi di registrazione e verifica preventiva alla
concessione dell’aiuto individuale. Pertanto, gli obblighi di consultazione nei
Registri e di registrazione dell’aiuto individuale sono assolti dall’Agenzia delle
entrate in un momento successivo alla fruizione dell’aiuto.
Gli elementi e le informazioni riportati al punto 1.2 del presente
provvedimento consentono ai contribuenti di porre rimedio spontaneamente,
secondo le modalità indicate al punto 5, all’anomalia che ha determinato la
mancata iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti individuali indicati
nei modelli REDDITI, IRAP e 770 per il periodo di imposta 2021.
Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i
contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle
entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni
(articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1;
articolo 71, comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42
del 20 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla delibera del Comitato di
gestione n. 15/2022, (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato con
delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla
delibera del Comitato di gestione n. 25/2024, (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
9
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e
successive modificazioni, recante “Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi”;
Legge 4 giugno 1984, n. 194, recante “Interventi a sostegno
dell’agricoltura” istitutiva del Sistema informativo agricolo nazionale presso il
Ministero dell’agricoltura e delle foreste;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante
“Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”;
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni,
recante “Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette,
di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3,
comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni,
recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23
dicembre 1996, n. 662”;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive
modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante modalità per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta
regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto”;
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni,
recante “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi
locali”;
Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni, recante
“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione
dei dati personali, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento
10
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante
“Codice dell’amministrazione digitale”;
Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante “Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il
quadro strategico nazionale”;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 79952 del 10
giugno 2009 e successive modificazioni, recante “Adeguamento dei servizi
telematici dell’Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la
protezione dei dati personali di cui al provvedimento 18 settembre 2008”;
Regolamento (UE) 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012,
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad
imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG);
Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita
del Paese”;
Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni,
recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e
all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea” (articolo 52
come sostituito dall’articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2015,
n.115 “Registro Nazionale degli aiuti di Stato”);
Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
11
Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
Regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014,
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e
dell’acquacoltura;
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2015)”;
Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge n. 248 del 24 settembre 2015,
recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, “Regolamento recante la
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive
modifiche e integrazioni”;
Decreto direttoriale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese
del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 luglio 2017 recante “Definizione
dei tracciati relativi ai dati e informazioni da trasmettere al Registro nazionale
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Aiuti, le modalità tecniche e i protocolli di comunicazione per l’interoperabilità
con i sistemi informatici”;
Regolamento (UE) 2014/702 della Commissione, del 25 giugno 2014, che
dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei
settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Regolamento (UE) 2014/1388 della Commissione, del 16 dicembre 2014,
che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti
a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
Decreto-legge del 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 2024, n.67, recante “Misure urgenti in materia di
agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre
misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative
all’amministrazione finanziaria”;
Decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, recante “Revisione del sistema
sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n.
111”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 5 giugno 2025
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente