Provvedimento Agenzia Entrate del 09.04.2025 (72928/2025)

Prot. n. 172928 /2025



Approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della

elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi

d’imposta 2025 e 2026 e per la relativa accettazione

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

presente provvedimento

dispone

1. Approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini

della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi

d’imposta 2025 e 2026 e per la relativa accettazione

1.1. È approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello per la

comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di

concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 e per la

relativa accettazione della proposta stessa.

1.2. Tale modello è presentato esclusivamente dai contribuenti che nel

periodo d’imposta 2024 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività

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economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività

professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di

affidabilità fiscale, tenuti all’applicazione degli stessi per il medesimo periodo

d’imposta e che intendono aderire alla proposta di concordato preventivo biennale

per i periodi d’imposta 2025 e 2026.

1.3. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del

sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa

2.1. Il modello di cui al punto 1.1 è reso disponibile gratuitamente

dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico e può essere utilizzato

prelevandolo dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

2.2. Il medesimo modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet

a condizione che lo stesso rispetti le caratteristiche tecniche previste dall’Allegato

n. 1 e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del

presente provvedimento.

2.3. É autorizzata la stampa del modello di cui al punto 1.1, nel rispetto delle

caratteristiche tecniche di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento.

3. Modalità per la trasmissione dei dati

3.1. La trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate e la relativa

accettazione della proposta di concordato preventivo biennale devono essere

effettuate per via telematica, utilizzando il modello di cui al punto 1.1,

direttamente, attraverso il servizio Entratel o il servizio Fisconline, ovvero

avvalendosi degli incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del

Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni,

secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo

provvedimento.

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3.2. I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3,

commi 2-bis e 3, del citato decreto n. 322 del 1998, comunicano al contribuente,

dopo aver ultimato correttamente l’invio, i dati relativi al calcolo della proposta di

concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026, utilizzando

l’apposito modello o un prospetto, contenente tutti i dati trasmessi, conforme per

struttura e sequenza al modello approvato con il presente provvedimento.

4. Trattamento dei dati

4.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli

articoli 6 paragrafo 3 lett. b) del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 2 ter del Codice

in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196 – è individuata nel Titolo II del decreto legislativo 12 febbraio 2024,

n. 13 recante “Disciplina del concordato preventivo biennale”.

Tale norma ha istituito e disciplinato il concordato preventivo biennale per

gli esercenti attività di impresa, arti o professioni di minori dimensioni.

L’istituto citato ha la finalità di favorire l’emersione spontanea delle basi

imponibili, di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei

contribuenti e di rafforzare la collaborazione tra questi e l’Amministrazione

finanziaria.

Il comma 2 dell’articolo 8 del richiamato decreto legislativo 12 febbraio

2024, n. 13 prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle

entrate, sono individuati le modalità e i dati da comunicare telematicamente

all’Amministrazione finanziaria per l’elaborazione della proposta di concordato.

Il comma 1 dell’articolo 9 della medesima disposizione prevede che la

proposta di concordato è elaborata dall’Agenzia delle entrate, in coerenza con i

dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità

contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza le informazioni già nella

disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, limitando l’introduzione di nuovi

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oneri dichiarativi. La predetta metodologia, predisposta con riferimento a

specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei

mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli indici sintetici di

affidabilità fiscale e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici

limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

4.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei

dati in relazione all’intero processo delle attività di elaborazione ed applicazione

degli indici sintetici di affidabilità. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del

partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema

informativo dell'Anagrafe tributaria, l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici

sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate e le attività per

l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale. Sogei S.p.A. è

designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del

Regolamento (UE) 2016/679.

4.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo

5 par.1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva

i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle

proprie attività istituzionali.

4.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par.1,

lett. f) del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in

maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non

autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della dichiarazione venga

effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel punto 3 del presente

provvedimento.

4.5 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative

richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 necessarie a garantire la

sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli

obblighi di legge e al Regolamento.

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4.6 Sul trattamento dei dati personali indicati nel presente provvedimento è

stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali ai sensi

dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

Motivazioni

Il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sulla base della delega di cui

all’articolo 17 comma 2 della legge 9 agosto 2023, n. 111, ha previsto che, al fine

di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo, i

contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro

autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni residenti che svolgono

attività nel territorio dello Stato, possono accedere a un concordato preventivo

biennale e che la proposta di concordato è elaborata dall’Agenzia delle entrate, in

coerenza con i dati dichiarati dal contribuente.

Tanto premesso, con il presente provvedimento è approvato il modello con

cui i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale,

comunicano i dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato

preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 e la relativa accettazione.

Inoltre, sono indicate le modalità attraverso le quali i contribuenti

trasmettono tali dati e la relativa accettazione.

Considerato, infine, che con le disposizioni contenute nel presente

provvedimento, a seguito della valutazione dell’impatto dei trattamenti previsti

sulla protezione dei dati personali, è presente un basso rischio per i diritti e le

libertà delle persone fisiche, non si è reso necessario, a norma dell’articolo 36,

comma 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 27 aprile 2016, consultare l’autorità di controllo.

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Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57;

articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71,

comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20

febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

b) Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di

dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di

modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive

modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante modalità per la

presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta

regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi

dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998 e successive modificazioni,

recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei

contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di

esecuzione telematica dei pagamenti”;

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Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modifiche, dalla legge 21

giugno 2017, n. 96 e successive modificazioni, recante “Disposizioni urgenti in

materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi

per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”;

Legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”;

Legge 30 dicembre 2023, n. 213, avente ad oggetto “Bilancio di previsione dello

Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-

2026”;

Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante “Razionalizzazione e

semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”;

Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, Titolo II, recante “Disciplina del

concordato preventivo biennale”;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 18 marzo 2024, recante

Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività

economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle

attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche applicabili a

partire dal periodo d'imposta 2023”;

Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modifiche, dalla legge 21

febbraio 2025, n. 15, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini

normativi”;

Aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025

pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto nazionale di statistica, resa nota in

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 27 dicembre 2024;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 31 marzo 2025, recante

Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività

economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del

commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità

specifiche applicabili dal periodo d’imposta 2024”.

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La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle

entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 9 aprile 2025

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Vincenzo Carbone

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