Provvedimento Agenzia Entrate del 11.04.2025 (176087/2025)

Prot. n. 176087/2025



Individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati

necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per

il periodo di imposta 2024 e della elaborazione della proposta di concordato

preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 e approvazione delle

relative specifiche tecniche

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

presente provvedimento

dispone

1. Modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini

dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di

imposta 2024 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo

biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026

1.1. Gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di

affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili per il

periodo d’imposta 2024 ed alla elaborazione della proposta di concordato

preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 per i contribuenti tenuti

2

all’applicazione degli stessi indici, sono acquisiti secondo le modalità indicate nei

successivi punti 2 e 3 del presente provvedimento.

2. Modalità di richiesta e acquisizione massiva degli ulteriori dati necessari

ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo

di imposta 2024 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo

biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026, da parte dei soggetti incaricati della

trasmissione telematica

2.1. Modalità per la richiesta massiva da parte degli intermediari delegati

alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente.

2.1.1. I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo

3, comma 3, del decreto legislativo 22 luglio 1998, n. 322, (di seguito,

intermediari) ai fini dell’acquisizione massiva dei dati di cui al punto 1 del presente

provvedimento, trasmettono all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio

telematico Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano

delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali richiedono tali

dati.

Nel file inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e, per

ciascun delegante, l’indicazione (inserita nelle modalità, definite nelle specifiche

tecniche citate al successivo punto 2.1.2) di possesso della delega alla

consultazione del cassetto fiscale del delegante.

L’attivazione della fornitura massiva degli ulteriori dati necessari ai fini

dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e della elaborazione

della proposta di concordato preventivo biennale è subordinata alla positiva

verifica che la delega alla consultazione del cassetto fiscale dei deleganti sia attiva

alla data di invio della richiesta.

La data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file delle richieste sarà

indicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

3

2.1.2. Il file è predisposto e controllato tramite i pacchetti software resi

disponibili dall’Agenzia delle entrate o predisposto con altri strumenti nel rispetto

delle specifiche tecniche indicate negli allegati 1.1 e 1.2, utilizzando il software di

controllo reso disponibile dall’Agenzia delle entrate.

2.1.3. Il contribuente può visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono

stati resi disponibili i dati di cui al punto 1 del presente provvedimento consultando

il proprio cassetto fiscale, disponibile nella sua area riservata del sito internet

dell’Agenzia delle entrate (area riservata).

2.2. Modalità per la richiesta massiva da parte degli intermediari non

provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, valide

fino alla data di disponibilità delle funzionalità per la comunicazione dei dati

relativi al conferimento della delega, prevista al punto 12 del provvedimento del

Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 375356 del 2 ottobre 2024.

2.2.1. Gli intermediari non provvisti di delega alla consultazione del

cassetto fiscale del contribuente, ai fini dell’acquisizione massiva dei dati di cui al

punto 1 del presente provvedimento, acquisiscono le deleghe unitamente a copia

di un documento di identità in corso di validità del delegante, in formato cartaceo

ovvero in formato elettronico, fermo restando quanto previsto al punto 13 del

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 375356 del 2

ottobre 2024. In caso di acquisizione in formato elettronico, la delega deve essere

sottoscritta nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale).

2.2.2. La delega di cui al punto precedente contiene almeno le seguenti

informazioni:

− codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;

− codice fiscale e dati anagrafici dell’eventuale rappresentante legale /

negoziale, ovvero tutore del delegante;

− periodo di imposta a cui si riferisce il modello ISA;

4

− data di conferimento della delega.

2.2.3. I soggetti di cui al punto 2.2.1 trasmettono all’Agenzia delle entrate,

attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l’elenco dei

contribuenti per cui sono stati delegati alla richiesta dei dati di cui al punto 1 del

presente provvedimento.

Nel file inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e, per

ciascun delegante, i seguenti elementi:

− codice fiscale del contribuente;

− codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale / negoziale, ovvero

tutore del delegante;

− numero e data della delega secondo quanto previsto al successivo punto

2.2.6;

− tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore della delega;

− gli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione IVA 2024 – anno

d’imposta 2023 o, in assenza, nel modello dei dati rilevanti ai fini della

applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale 2024 - Periodo

d’imposta 2023, presentata da ciascun soggetto delegante, indicati in

allegato 3 al presente provvedimento.

Nel file deve essere riportata una dichiarazione sostitutiva di atto di

notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica.

n. 445 del 2000, con cui l’intermediario dichiara di aver ricevuto specifica delega

ai fini dell’acquisizione dei dati di cui al punto 1 del presente provvedimento, che

gli originali delle deleghe sono conservati per 10 anni presso la sua sede o ufficio

e che i dati dei deleganti e delle deleghe indicati nel file corrispondono a quelli

riportati negli originali delle deleghe.

L’attivazione della fornitura massiva dei dati di cui al punto 1 del presente

provvedimento è subordinata alla positiva verifica degli elementi di riscontro.

5

La data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file delle richieste sarà

indicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

2.2.4. Il file è predisposto e controllato tramite i pacchetti software resi

disponibili dall’Agenzia delle entrate o predisposto con altri strumenti nel rispetto

delle specifiche tecniche indicate negli allegati 1.1 e 1.2, utilizzando il software di

controllo reso disponibile dall’Agenzia delle entrate.

2.2.5. I soggetti di cui al punto 2.2.1 conservano le deleghe acquisite,

unitamente alle copie dei documenti d’identità dei deleganti e individuano uno o

più responsabili per la gestione delle suddette deleghe. Le deleghe acquisite

direttamente in formato elettronico sono conservate nel rispetto delle regole

tecniche di cui all’articolo 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale.

2.2.6. Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un

apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:

− numero progressivo e data della delega;

− codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;

− estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega.

2.2.7. L’Agenzia delle entrate effettua controlli sulle deleghe acquisite

anche presso le sedi degli intermediari. Inoltre l’Agenzia delle entrate richiede, a

campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità di cui al punto 2.2.5; in

tal caso, i soggetti interessati trasmettono i suddetti documenti, tramite posta

elettronica certificata, entro 48 ore dalla richiesta. Qualora fossero riscontrate

irregolarità nella gestione delle deleghe si procede, tra l’altro, alla revoca di cui

all’articolo 8, comma 1, lettera h, del decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Restano

ferme, laddove accertate, la responsabilità civile e l’applicazione delle sanzioni

penali.

2.2.8. Il contribuente può visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono

stati resi disponibili i dati di cui al punto 2 del presente provvedimento consultando

il proprio cassetto fiscale.

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2.3. Ricevute

2.3.1. Entro 5 giorni dall’invio della richiesta, il sistema fornisce, nella

sezione Ricevute dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate,

accessibile come indicato al successivo al successivo punto 3.1, un file, identificato

dallo stesso protocollo telematico della richiesta, rilasciato dall’Agenzia delle

entrate, contenente l’elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste

trasmesse con la relativa diagnostica.

2.3.2. In caso di errori riscontrati nelle richieste trasmesse, indicati nella

ricevuta di cui al punto 2.3.1, non sono resi disponibili i dati di cui al punto 1 del

presente provvedimento per i soggetti segnalati. In tal caso è necessario inviare un

nuovo file, predisposto con le modalità di cui ai precedenti punti 2.1.1 e 2.2.3,

contenente i dati corretti.

2.3.3. È possibile annullare una richiesta non ancora elaborata mediante

invio telematico di un file contenente il protocollo telematico, di cui al punto 2.3.1,

della richiesta che si intende annullare.

2.4. Disponibilità dei dati richiesti in modalità massiva

2.4.1. La data a partire dalla quale sarà possibile prelevare i file contenenti

i dati di cui al punto 1 del presente provvedimento sarà indicata sul sito internet

dell’Agenzia delle entrate.

2.4.2. Per le richieste regolarmente pervenute a partire dalla data di cui al

punto 2.4.1, sono resi disponibili, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia

delle entrate, al soggetto che ha inviato la richiesta in modalità massiva, i file

contenenti i dati di cui al punto 1 del presente provvedimento entro 5 giorni dalla

data della richiesta. Per le richieste regolarmente pervenute entro la data di cui al

punto 2.4.1, i file sono resi disponibili entro 5 giorni a partire da tale data.

Contestualmente è reso disponibile:

− l’elenco dei soggetti per i quali non è stato predisposto il file;

− l’elenco dei soggetti per i quali è stato richiesto e consegnato il file.

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2.4.3. I file contenenti i dati di cui al punto 1 del presente provvedimento

sono resi disponibili secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati 2.1 e 2.2.

2.4.4. L’Agenzia delle entrate rende disponibili nell’area riservata del sito

internet per venti giorni lavorativi, i file contenenti i dati di cui al punto 1 del

presente provvedimento.

3. Modalità per l’accesso puntuale ai dati necessari ai fini

dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di

imposta 2023 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo

biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026, da parte dei contribuenti e degli

intermediari delegati

3.1. Il contribuente effettua il prelievo del file, contenente i dati di cui al

punto 1 del presente provvedimento, all’interno del cassetto fiscale, disponibile

nell’area riservata. L’area riservata è accessibile previa autenticazione mediante

uno dei seguenti strumenti:

− Carta d’Identità Elettronica (CIE), identità SPID o Carta Nazionale dei

Servizi (CNS), di cui all’articolo 64 del Codice dell’Amministrazione

Digitale;

− credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate (Fisconline/Entratel) nei

casi normativamente previsti.

3.2. Gli intermediari, nella propria area riservata del sito dell’Agenzia delle

entrate, accedono al servizio Cassetto Fiscale Delegato del soggetto dal quale

hanno acquisito la relativa delega, al fine di effettuare il prelievo del file contenente

i dati di cui al punto 1 del presente provvedimento.

Motivazioni

Ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici

sintetici di affidabilità fiscale e della elaborazione della proposta di concordato

8

preventivo biennale per i contribuenti tenuti all’applicazione degli indici stessi,

sono necessari ulteriori dati, individuati nella Note tecniche e metodologiche

allegate ai relativi decreti di approvazione, che l’Agenzia delle entrate deve

rendere disponibili ai medesimi contribuenti.

Tali ulteriori dati sono direttamente utilizzati dai contribuenti interessati per

l’applicazione degli indici e per l’elaborazione della proposta di concordato

oppure, laddove ritenuti non corretti e ove consentito, possono essere dagli stessi

modificati.

Al riguardo il presente provvedimento definisce le modalità con cui

l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti, ovvero agli intermediari,

specificamente delegati, gli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli

indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2024 e ai fini della

elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi

d’imposta 2025 e 2026.

In particolare, laddove gli intermediari risultino già delegati alla

consultazione del cassetto fiscale del contribuente, è previsto l’invio all’Agenzia

dell’elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati; l’Agenzia, prima di fornire

tali dati, verifica preliminarmente la sussistenza e la validità della delega.

In assenza della suddetta delega alla consultazione del cassetto fiscale e fino

alla data di disponibilità delle funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al

conferimento della delega di cui al punto 12 del provvedimento del Direttore

dell’Agenzia delle entrate prot. n. 375356 del 2 ottobre 2024, invece, è necessario

seguire il procedimento disciplinato nel presente provvedimento che prevede

l’indicazione di alcuni elementi di riscontro volti a garantire l’effettivo

conferimento della delega: la procedura ricalca, sostanzialmente, il meccanismo di

accesso alla dichiarazione precompilata da parte degli intermediari delegati, per il

quale il Garante per la protezione dei dati personali si è già espresso

favorevolmente.

9

Con il presente provvedimento sono individuate anche le specifiche

tecniche con cui predisporre i file contenenti l’elenco dei contribuenti per cui i

soggetti incaricati della trasmissione telematica richiedono i dati.

Viene, altresì, disciplinata la modalità di accesso puntuale ai dati da parte

dei contribuenti e degli intermediari delegati.

Il provvedimento individua, infine, le specifiche tecniche con cui sono resi

disponibili i file contenenti gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del

punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale

applicabili per il periodo d’imposta 2024 e all’elaborazione della proposta di

concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni [articolo 57;

articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71,

comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4];

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20

febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;

10

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di

dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di

modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive

modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante modalità per la

presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta

regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi

dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998 e successive modificazioni,

recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei

contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di

esecuzione telematica dei pagamenti”;

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione

Digitale”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, recante

Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti

posti in essere con l’Agenzia delle entrate”;

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 febbraio 2008, recante

Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito

rilevanti ai fini degli studi di settore”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 92558 del 29 luglio

2013, recante “Modalità di utilizzo del servizio di consultazione del “Cassetto

fiscale delegato” da parte degli intermediari, di cui all’articolo 3, comma 3 del

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322”;

Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante “Disposizioni in materia di

semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”;

11

Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modifiche, dalla legge 21

giugno 2017, n. 96 e successive modificazioni, recanteDisposizioni urgenti in

materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi

per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 15 gennaio 2024, recante

Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2024 concernenti l’anno 2023,

con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2024 ai fini dell’imposta sul

valore aggiunto”;

Legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”;

Legge 30 dicembre 2023, n. 213, avente ad oggetto “Bilancio di previsione dello

Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-

2026”;

Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante “Razionalizzazione e

semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 29 gennaio 2024, recante

Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di

affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2024 e programma delle revisioni

degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo

d’imposta 2024”;

Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, Titolo II, recante “Disciplina del

concordato preventivo biennale”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 febbraio 2024, recante

Approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini

dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il

periodo di imposta 2023, del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai

fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i

periodi d’imposta 2024 e 2025 e per la relativa accettazione, di un sistema di

12

importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della

semplificazione del relativo adempimento dichiarativo”;

Decreto ministeriale 18 marzo 2024, recante “Approvazione degli indici sintetici

di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti delle

manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di

approvazione delle territorialità specifiche applicabili dal periodo d’imposta

2023”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 2 ottobre 2024, recante

Delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle

entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione”;

Decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modifiche, dalla legge 21

febbraio 2025, n. 15, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini

normativi”;

Aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025

pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto nazionale di statistica, resa nota in

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 27 dicembre 2024;

Decreto ministeriale 31 marzo 2025, recante “Approvazione degli indici sintetici

di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura,

delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di

approvazione delle territorialità specifiche applicabili dal periodo d’imposta

2024”.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 11 aprile 2025

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

13

Vincenzo Carbone

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Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
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