Provvedimento Agenzia Entrate del 11.04.2025 (176203/2025)



Prot. n. 176203/2025

Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in

corso al 31 dicembre 2024, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal

comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,

con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

presente provvedimento

Dispone

1. Ambito di applicazione dei benefici premiali

1.1. I benefici previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del decreto legge

24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,

n. 96 (di seguito “decreto”), sono riconosciuti ai contribuenti cui si applicano gli

indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito “ISA”) per l’annualità di imposta

2024, con le modalità e alle condizioni indicate ai successivi punti da 2 a 5,

determinate anche per effetto dell’indicazione degli ulteriori componenti positivi

di cui al comma 9 del medesimo articolo 9-bis del decreto.

2. Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera a) del comma 11

dell’articolo 9-bis del decreto

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2.1. Ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2024, presentano un

livello di affidabilità almeno pari a 9, è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del

visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di

importo non superiore a:

a) 70.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati

nell’annualità 2025;

b) 50.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle

attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2024.

2.2. Ai medesimi contribuenti di cui al punto precedente è riconosciuto

l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione

del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta

2026, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.

2.3. I benefici di cui ai punti 2.1 e 2.2 sono riconosciuti anche ai

contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9,

calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito

dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2023 e 2024.

2.4. Ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2024, presentano un

livello di affidabilità inferiore a 9 ma almeno pari a 8, è riconosciuto l’esonero

dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la

compensazione dei crediti di importo non superiore a:

a) 50.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati

nell’annualità 2025;

b) 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle

attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2024.

2.5. Ai medesimi contribuenti di cui al punto 2.4 è riconosciuto l’esonero

dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del

credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta

2026, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.

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2.6. I benefici di cui ai punti 2.4 e 2.5 sono riconosciuti anche ai

contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a

8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a

seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2023 e 2024.

2.7. Le soglie di esonero di cui ai punti 2.1, lettera a), 2.2, e di cui ai punti

2.4, lettera a) e 2.5, come previsto dalla lettera a) del comma 11 dell’articolo 9-bis

del decreto, sono cumulative, riferendosi alle richieste di compensazione effettuate

nel 2026.

3. Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera b) del comma 11

dell’articolo 9-bis del decreto

3.1. Ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2024, presentano un

livello di affidabilità almeno pari a 9, è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del

visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di

rimborso del credito IVA, maturato per l’anno di imposta 2025, per crediti di

importo non superiore a 70.000 euro annui.

3.2. Ai medesimi contribuenti di cui al punto precedente è riconosciuto

l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della

garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi

tre trimestri dell’anno di imposta 2026, per crediti di importo non superiore a

70.000 euro annui.

3.3. I benefici di cui ai punti 3.1 e 3.2 sono riconosciuti anche ai

contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9,

calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito

dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2023 e 2024.

3.4. Ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2024, presentano un

livello di affidabilità inferiore a 9 ma almeno pari a 8, è riconosciuto l’esonero

dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia,

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sulla richiesta di rimborso del credito IVA, maturato per l’anno di imposta 2025,

per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.

3.5. Ai medesimi contribuenti di cui al punto 3.4 è riconosciuto l’esonero

dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia,

sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre

trimestri dell’anno di imposta 2026, per crediti di importo non superiore a 50.000

euro annui.

3.6. I benefici di cui ai punti 3.4 e 3.5 sono riconosciuti anche ai

contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a

8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a

seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2023 e 2024.

3.7. Le soglie di esonero di cui ai punti 3.1, 3.2, e ai punti 3.4 e 3.5, come

previsto dalla lettera b) del comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto, sono

cumulative, riferendosi alle richieste di rimborso effettuate nel 2026.

4. Accesso ai benefici premiali di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma

11 dell’articolo 9-bis del decreto

4.1. L’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non

operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è riconosciuta

per il periodo d’imposta 2024:

a) ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di

imposta 2024;

b) ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9,

calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a

seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2023 e 2024.

4.2. L’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di

cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo

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comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, è riconosciuta per il periodo d’imposta 2024:

a) ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo

di imposta 2024;

b) ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9,

calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a

seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2023 e 2024.

4.3. I termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti

dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600 e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ridotti di un anno, con riferimento al

periodo d’imposta 2024, nei confronti dei contribuenti con un livello di affidabilità

almeno pari a 8 per il medesimo periodo di imposta.

4.4. L’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo

di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 600, con riferimento al periodo d’imposta 2024, è riconosciuta ai

contribuenti ai quali è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il

medesimo periodo di imposta, a condizione che il reddito complessivo accertabile

non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello

di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice

dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi

d’imposta 2023 e 2024.

5. Ulteriori condizioni per l’accesso ai benefici premiali

5.1. I contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia

reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, accedono ai benefici premiali

di cui ai precedenti punti se:

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- applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, laddove

previsti;

- il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali ISA,

anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo

individuato per l’accesso al beneficio stesso.

Motivazioni

L’articolo 9-bis, comma 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prevede uno

specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano

gli ISA previsti dal comma 1 del medesimo articolo 9-bis.

In particolare, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 14 del

decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, alle lettere da a) ad f) del comma 11 del

citato articolo 9-bis è previsto:

a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di

crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente

all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000

euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle

attività produttive;

b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione

della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo

non superiore a 70.000 euro annui;

c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di

cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui

all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54,

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secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di

affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti

dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro

autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui

all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda

di due terzi il reddito dichiarato.

Al riguardo va tenuto in considerazione che i benefici previsti alle lettere a)

e b) del comma 11 del citato articolo 9-bis, con riferimento all’imposta sul valore

aggiunto, per la specifica annualità di imposta, non risultano correlabili ai livelli

di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA per l’analogo periodo

d’imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della

richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito IVA infrannuale, nonché

della dichiarazione annuale IVA, rispetto al termine di presentazione della

dichiarazione ai fini delle imposte dirette.

Tenuto conto che il comma 12 dell’articolo 9-bis in precedenza citato

prevede che «Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono

individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità

pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al

comma 11» e che il successivo comma 17 stabilisce che «Con provvedimento del

direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni

necessarie per l’attuazione del presente articolo», il presente provvedimento

disciplina, per il periodo d’imposta 2024, le condizioni in presenza delle quali si

rendono applicabili i benefici in argomento.

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Con riferimento alla precedente lettera a) vengono pertanto previste due

ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio ISA ottenuto

dal contribuente.

Nella prima ipotesi l’accesso al beneficio è subordinato all’attribuzione di

un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo

di imposta 2024, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi,

relativamente:

- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 70.000 euro

annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di

imposta 2025;

- alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a

70.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta

2026;

- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro

annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e

all’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta 2024.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello

di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice

dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori

componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta

2023 e 2024.

Nella seconda ipotesi l’accesso al beneficio è subordinato all’attribuzione

di un punteggio inferiore a 9 ma almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli

ISA per il periodo di imposta 2024, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori

componenti positivi, relativamente:

- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro

annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di

imposta 2025;

9

- alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a

50.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta

2026;

- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro

annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e

all’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta 2024.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello

di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media

semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di

ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi

d’imposta 2023 e 2024.

In tutte le ipotesi, si tratta della compensazione dei crediti di importo

comunque superiore a 5.000 euro annui, atteso quanto disposto dall’articolo 10,

comma 1, lettera a), del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall’articolo 3

del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

L’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti IVA

infrannuali limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che

l’importo complessivo dell’esonero per le richieste di compensazione effettuate

nell’anno è pari a 70.000 euro nella prima ipotesi e 50.000 euro nella seconda.

Anche per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera b),

vengono previste due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del

punteggio ISA ottenuto dal contribuente.

Nella prima ipotesi è statuito che l’esonero dall’apposizione del visto di

conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito

IVA risultante dalla dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2025, ovvero del

credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2026,

per un importo non superiore a 70.000 euro annui, è condizionato all’attribuzione

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di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo

di imposta 2024, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello

di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice

dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori

componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta

2023 e 2024.

Nella seconda ipotesi è statuito che, all’attribuzione di un punteggio

inferiore a 9 ma almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo

di imposta 2024, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi,

è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla

prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA risultante dalla

dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2025, ovvero del credito IVA

infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2026, per un

importo non superiore a 50.000 euro annui.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello

di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media

semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di

ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi

d’imposta 2023 e 2024.

In tutte le ipotesi, si tratta dei crediti di importo comunque superiore a

30.000 euro annui, considerato quanto disposto dall’articolo 38-bis, comma 3, del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Anche in questo caso l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione

limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo

complessivo dell’esonero per le richieste di rimborso effettuate nell’anno è pari a

70.000 euro nella prima ipotesi e 50.000 euro nella seconda.

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Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera c), tenuto

conto che l’articolo 9 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 ha abrogato, a

decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, le previsioni del

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 in materia di società in perdita sistematica, è

statuito che l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non

operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è

condizionato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito

dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2024, anche per effetto

dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, ovvero ad un livello di

affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice

dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori

componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta

2023 e 2024.

Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera d), è statuito

che l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui

all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo

comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, è condizionata all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8,5 a

seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2024, anche per

effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello

di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice

dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori

componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta

2023 e 2024.

Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera e), è statuito

che i termini di decadenza per l’attività di accertamento per l’annualità di imposta

2024, previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della

12

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono ridotti di un anno nei

confronti dei contribuenti ai quali, a seguito dell’applicazione degli ISA per il

periodo di imposta 2024, è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8,

anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

Per quanto concerne, infine, il beneficio di cui alla precedente lettera f), è

statuito che l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di

cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600, per il periodo d’imposta 2024, è condizionata alla circostanza che il reddito

complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, e

all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, anche per effetto dell’indicazione

di ulteriori componenti positivi.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che con un livello di

affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice

dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori

componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta

2023 e 2024.

Per accedere ai benefici di cui alle lettere da a) a f) del comma 11 del citato

articolo 9-bis è inoltre necessario che:

- nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro

autonomo, applichi gli ISA per entrambe le categorie reddituali;

- nel caso in cui il contribuente applichi due diversi ISA, compreso il caso in

cui si tratti del medesimo ISA applicato sia per l’attività di impresa che per

quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito

dell’applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi

d’imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai

benefici.

L’individuazione delle soglie di accesso ai predetti benefici è stata effettuata

in conformità a quelle già individuate con riferimento al periodo d’imposta 2023,

13

tenuto conto dei dati dichiarativi relativi a tale annualità. Sulla base di tali dati,

emerge che una parte significativa dei contribuenti maggiormente affidabili, anche

al netto di eventuali ulteriori componenti positivi dichiarati, si attesta sopra la

soglia individuata con il punteggio pari a 8; in particolare, prendendo in

considerazione il livello medio dei redditi dichiarati, quale possibile parametro per

valutare l’affidabilità del contribuente, a partire dalla classe di punteggio da 8 a

8,5, il relativo reddito medio risulta superiore al reddito medio dell’intera platea

dei contribuenti che applicano gli ISA.

Al fine di far accedere ai benefici premiali di cui alle lettere c), d) ed f),

particolarmente rilevanti ai fini dell’esercizio delle attività di controllo

dell’Agenzia, i contribuenti che presentano profili di affidabilità più elevati, atteso

quanto previsto dal comma 12 dell’articolo 9-bis del decreto, si è provveduto a

graduare la soglia di accesso incrementandola di un importo pari a “0,5” per quanto

riguarda i benefici premiali di cui alla lettera d) e di un importo pari a “1” per quelli

di cui alle lettere c) ed f).

L’individuazione del livello di affidabilità per l’accesso ai benefici premiali

di cui alle lettere a) e b), relativo alle soglie più elevate introdotte dalle modifiche

operate dall’articolo 14 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, è stata

effettuata tenuto anche conto di quanto indicato nella relazione illustrativa al

medesimo decreto legislativo n. 1.

In tale documento viene, infatti, chiarito che, considerato che il richiamato

comma 12 dell’articolo 9-bis prevede che con provvedimento del Direttore

dell’Agenzia delle entrate siano individuati i livelli di affidabilità fiscale ai quali è

collegata la graduazione dei benefici premiali, con lo stesso provvedimento, ferme

restando le attuali soglie di esonero, le più alte soglie individuate nella norma

potranno essere correlate a livelli di affidabilità maggiori (ad esempio, soggetti ISA

con punteggio pari o superiore a 9).

Inoltre, al fine di consentire l’accesso ai benefici premiali anche ai

contribuenti che presentano profili di affidabilità elevati sulla base di un arco

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temporale più ampio, circostanza sintomatica di una condizione di affidabilità

fiscale ripetuta nel tempo, si è provveduto a confermare i benefici previsti dalle

lettere da a) a d) ed f) del comma 11 dell’articolo 9-bis, del decreto, ai soggetti che

presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la

media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell’applicazione degli

ISA per i periodi d’imposta 2023 e 2024.

Il livello di affidabilità calcolato sulla base dei due anni d’imposta è

individuato secondo i seguenti criteri: aumentandolo di un importo pari a “0,5”,

per quanto riguarda i benefici premiali la cui soglia, riferita ad un solo anno, è

fissata a 8 e 8,5 e mantenendo il medesimo valore per quanto riguarda i benefici

premiali la cui soglia, riferita ad un solo anno, è fissata a 9.

Le possibili soglie cui associare i benefici premiali sono state presentate alle

Organizzazioni di categoria e professionali, rappresentate nella Commissione di

esperti prevista dal comma 8 dell’articolo 9-bis, del decreto, con nota inviata il 31

marzo 2025.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni [articolo 57;

articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71,

comma 3, lettera a); articolo. 73, comma 4];

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20

febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

15

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 38-bis

rubricato “Esecuzione dei rimborsi”;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di

dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di

modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive

modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante modalità per la

presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta

regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto”;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 11 febbraio 2008, recante

Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito

rilevanti ai fini degli studi di settore”;

Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21

giugno 2017, n. 96, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative

a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi

sismici e misure per lo sviluppo”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 10 maggio 2019, recante

Applicazione all’annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018 degli indici

sintetici di affidabilità fiscale previsti dall’articolo 9-bis del decreto legge 24

aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.

96” e approvazione delle modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998,

concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei

contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di

16

esecuzione telematica dei pagamenti, e al provvedimento 30 gennaio 2019 di

approvazione della relativa modulistica da utilizzare per il p.i. 2018;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2020, recante

Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in

corso al 31 dicembre 2019, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal

comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,

con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”;

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, articolo 148, rubricato “Modifiche alla

disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 26 aprile 2021, recante

Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in

corso al 31 dicembre 2020, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal

comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,

con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 27 aprile 2022, recante

Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in

corso al 31 dicembre 2021, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal

comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,

con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 27 aprile 2023, recante

Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in

corso al 31 dicembre 2022, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal

comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,

con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”;

Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante “Razionalizzazione e

semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 18 marzo 2024, recante

Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività

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economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle

attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche”;

Decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modifiche, dalla legge 21

febbraio 2025, n. 15, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini

normativi”;

Aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025

pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto nazionale di statistica, resa nota in

Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 302 del 27 dicembre 2024;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 31 marzo 2025, recante

Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività

economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del

commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità

specifiche”.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle

entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 11 aprile 2025

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Vincenzo Carbone

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