Provvedimento Agenzia Entrate del 17.04.2025 (1186444/2025)

Prot. n. 186444/2025







Individuazione delle modalità semplificate di comunicazione dell’esito negativo
dell’attività istruttoria di controllo effettuata nei confronti del contribuente ai
sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212



IL DIRETTORE DELL’AGENZIA



In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

presente provvedimento



Dispone

1. Oggetto del provvedimento

1.1 Il presente provvedimento, in attuazione dell’articolo 6, comma 5-bis, della

legge 27 luglio 2000, n. 212, individua le modalità semplificate di

comunicazione dell’esito negativo dell’attività istruttoria di controllo

effettuata nei confronti del contribuente.

2. Definizioni

2.1. Ai fini del presente provvedimento si intende:

a) per “area riservata”, la sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate

accessibile, previa autenticazione digitale, mediante gli strumenti previsti

dall’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il

Codice dell’amministrazione digitale (di seguito “CAD”), ovvero SPID,

CIE, CNS oppure, nei casi previsti, tramite le credenziali Entratel o

Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate;

b) per “applicazione IO”, l’applicazione scaricabile da una persona fisica per

l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione tramite la Piattaforma

IO;

c) per “utente IO”, una persona fisica che abbia scaricato l’applicazione IO;

d) per “utente attivo”, un utente IO che non abbia disabilitato il servizio

“comunicazioni per te” dell’Agenzia delle entrate;

e) per “Piattaforma IO”, l’insieme dei sistemi e componenti tecnologiche

messe a disposizione dalla Società PagoPA S.p.A. per l’accesso telematico

ai servizi della pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 64-bis del

CAD;

f) per “applicazione AgenziaEntrate”, l’applicazione, scaricabile

gratuitamente, per accedere ad una serie di servizi offerti dall’Agenzia delle

entrate tramite utilizzo di smartphone o tablet;

g) per “domicilio digitale”, un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di

posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato

qualificato, come definito dal Regolamento (UE) 910/2014 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione

elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato

interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, valido ai fini delle

comunicazioni elettroniche aventi valore legale;

h) per “esito negativo dell’attività istruttoria di controllo”, la conclusione

dell’attività istruttoria di controllo, avviata nei confronti del contribuente

tramite l’invio di un questionario e/o di un invito di comparizione ai sensi

dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 600, dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633, dell’articolo 53-bis del decreto del Presidente della

Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, o dell’articolo 47 del decreto legislativo

31 ottobre 1990, n. 346, senza che siano state rilevate violazioni.

3. Contenuto della comunicazione

3.1. La comunicazione, consistente in un breve messaggio di testo, è costituita

dalle seguenti informazioni:

• mittente del messaggio: l’Agenzia delle entrate;

• titolo del messaggio: in cui si fa riferimento all’esito dell’attività

istruttoria di controllo avviata con l’invio del questionario e/o dell’invito

di comparizione;

• contenuto del messaggio: in cui si informa il contribuente che l’attività

istruttoria svolta nei suoi confronti si è conclusa senza che siano state

rilevate violazioni e che l’esito comunicato non pregiudica l’esercizio

successivo dei poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria, sulla

base delle disposizioni vigenti;

• tipologia e numero dell’atto: in cui si fa riferimento al questionario o

invito di comparizione inviato, individuandolo con gli estremi

identificativi e l’anno di emissione;

• denominazione Ufficio: in cui si individua la struttura dell’Agenzia delle

entrate che ha emesso l’atto istruttorio di controllo.

4. Modalità di trasmissione della comunicazione tramite l’applicazione IO

e l’applicazione AgenziaEntrate

4.1. La trasmissione della comunicazione tramite l’applicazione IO è effettuata

attraverso un messaggio inviato, mediante notifica push, al dispositivo degli

utenti attivi che non abbiano disabilitato il servizio “Comunicazioni per te

dell’Agenzia delle entrate sull’applicazione IO.

4.2. La trasmissione della comunicazione tramite l’applicazione AgenziaEntrate

è effettuata con la pubblicazione di un messaggio nell’area notifiche

dell’applicazione, accessibile previa autenticazione dell’utente tramite SPID

o, nei casi previsti, tramite le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate.

4.3 La comunicazione di cui al punto 4.2 è visibile anche nell’area riservata del

sito internet dell’Agenzia delle entrate.

4.4. La comunicazione al contribuente dell’esito negativo dell’attività di controllo

con le modalità previste ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 è effettuata entro il termine di

sessanta giorni dalla conclusione della procedura di controllo.

5. Trasmissione della comunicazione mediante messaggio di posta

elettronica certificata

5.1 L’Agenzia delle entrate può trasmettere la comunicazione di cui al punto 3

mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata al domicilio

digitale del contribuente, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 60-ter,

comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica

del 29 settembre 1973, n. 600.

5.2 La comunicazione al contribuente dell’esito negativo dell’attività di

controllo con la modalità prevista dal punto 5.1 è effettuata entro il termine

di sessanta giorni dalla conclusione della procedura di controllo.

6. Trattamento dei dati personali

6.1 Il trattamento dei dati personali è effettuato dall’Agenzia delle entrate nel

rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali

e tutela della riservatezza prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal Codice in

materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30

giugno 2003, n. 196. La base giuridica del trattamento dei dati personali –

prevista dall’articolo 6, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679 – è

individuata nella normativa di riferimento indicata in calce al presente

provvedimento e, in particolare, nell’articolo 6, comma 5-bis, della legge

27 luglio 2000, n. 212.

6.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati

in relazione all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento.

L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei

S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe

tributaria, per questo designato Responsabile del trattamento dei dati ai

sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché di PagoPA

S,p.A. per l’attività di comunicazione, avvisi e ricezione di messaggi.

6.3 I dati oggetto di trattamento del presente provvedimento sono:

- i dati anagrafici del contribuente;

- l’indirizzo di posta elettronica, anche certificata (PEC), del contribuente.

6.4 I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate durante l’intero

processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione

della comunicazione semplificata al contribuente.

6.5 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione, ai sensi

dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679,

l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per un anno.

6.6 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza, ai sensi dell’articolo 5,

paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679, i dati sono trattati

in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti

non autorizzati o illeciti.

6.7 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative

richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 necessarie a

garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la

conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

6.8 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da

parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle

entrate.

Motivazioni

L’articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73,

convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, ha introdotto un

nuovo comma 5-bis nell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd. “Statuto

dei diritti del contribuente”), in materia di conoscenza degli atti e di

semplificazione.

In particolare, la disposizione prevede che, in caso di esercizio di attività

istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia

informato, l’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente, in forma

semplificata, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della procedura

di controllo, l’esito negativo della medesima.

Il secondo periodo del citato comma rinvia, ai fini dell’attuazione della

disposizione, ad un provvedimento dell’Amministrazione finanziaria con cui

vengano individuate le modalità semplificate di comunicazione, anche mediante

l’utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all’utenza mobile del destinatario,

della posta elettronica, anche non certificata, o dell’applicazione IO. L’Agenzia

delle entrate individua con il presente provvedimento, quale modalità di

comunicazione semplificata, l’inoltro di messaggistica ai contribuenti tramite

l’applicazione IO, l’applicazione AgenziaEntrate e la posta elettronica certificata

(PEC).

Nel presente provvedimento vengono definite le modalità attraverso le quali

il contribuente fornisce i propri dati al fine di consentire la sopra citata

comunicazione.

L’utilizzo, quale strumento di comunicazione, anche della PEC tiene conto

della recente introduzione, da parte del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13,

nel decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600,

dell’articolo 60-ter, rubricato “Notificazioni e comunicazioni al domicilio

digitale”, che, come chiarito dalla relazione illustrativa del citato decreto

legislativo, è finalizzato ad “incrementare l’utilizzo della posta elettronica

certificata per le comunicazioni e le notifiche degli atti, con effetti di

semplificazione e di riduzione dei costi, anche per i contribuenti”.

Con la citata disposizione, che, al primo comma, prevede che “tutti gli atti,

i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge

devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente

ufficio, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, anche in deroga all’articolo 149-bis del

codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme

relative alle singole leggi d’imposta non compatibili con quelle di cui al presente

articolo […]”, infatti, il legislatore ha inteso non solo razionalizzare il sistema

delle notifiche digitali, ma anche estendere alle mere comunicazioni la possibilità

di utilizzo della posta elettronica certificata, nei confronti di tutti i contribuenti già

dotati di domicilio digitale o che provvedono alla relativa comunicazione ai sensi

del comma 5 del citato articolo 60-ter secondo le modalità individuate dal

provvedimento direttoriale prot. n. 379575 del 7 ottobre 2024.

Il nuovo comma 5-bis dell’articolo 6 dello Statuto dei diritti del

contribuente specifica che la comunicazione dell’esito negativo non pregiudica

tuttavia l’esercizio successivo dei poteri di controllo dell’Amministrazione

finanziaria.

Le disposizioni in esame non si applicano alle liquidazioni delle imposte,

dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni ai sensi

dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600, né alle liquidazioni dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni ai sensi

dell’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

633.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni

(articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1;

articolo 71, comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42

del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e

successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore

aggiunto”;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e

successive modificazioni, recante “Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi”;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e successive

modificazioni, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni

concernenti l’imposta di registro”;

Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 e successive modificazioni,

recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta

sulle successioni e donazioni”);

Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni, recante

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni,

recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni

per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante

Codice dell’Amministrazione Digitale”;

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27

aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che

abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito in legge, con

modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 4 agosto 2022, n. 122, recante

Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al

lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


Roma, 17 aprile 2025


IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone

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