Provvedimento Agenzia Entrate del 17.04.2025 (186368/2025)

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Prot. n. 186368/2025



Definizione delle modalità operative per l’attestazione dei requisiti soggettivi e la
prestazione della garanzia ai fini dell’assunzione del ruolo di rappresentante
fiscale, ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633




IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

presente provvedimento


Dispone


1. Soggetti obbligati

1.1 I soggetti che intendono assumere o che già operano con il ruolo di

rappresentante fiscale sono tenuti a presentare apposita dichiarazione che attesti il

possesso dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del

Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e, in relazione al numero dei soggetti

rappresentati, a prestare un’idonea garanzia ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Modalità di presentazione della dichiarazione di attestazione dei requisiti

soggettivi

2.1 I soggetti di cui al punto 1.1 presentano una dichiarazione, resa ai sensi degli

articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

nella quale attestano di:

a) non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi

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dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari;

b) non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;

c) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle

disposizioni in materia contributiva e tributaria;

d) non trovarsi in una delle condizioni previste dall’articolo 15, comma 1, della

legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall’articolo 1 della legge 18 gennaio

1992, n. 16.

2.2 La dichiarazione deve essere presentata contestualmente alla presentazione

del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA con il quale

vengono comunicati i dati identificativi del rappresentante fiscale.

2.3 La dichiarazione deve essere presentata presso la Direzione Provinciale

dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante

fiscale.

2.4 Nel caso di rappresentante fiscale diverso da persona fisica, la dichiarazione

deve essere resa da tutti i legali rappresentanti, persone fisiche, dallo stesso indicati nel

modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA.

2.5 Nel caso di sostituzione o nuova nomina di uno o più legali rappresentanti del

rappresentante fiscale di cui al punto precedente, la dichiarazione deve essere resa dagli

stessi contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività

o variazione dati ai fini IVA. In assenza di presentazione della dichiarazione la partita

IVA del rappresentato viene cessata d’ufficio.

3. Modalità di prestazione della garanzia per l’assunzione del ruolo di

rappresentante fiscale

3.1 I soggetti di cui al punto 1.1 prestano un’idonea garanzia contestualmente alla

presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA

con il quale vengono comunicati i dati del rappresentante fiscale.

3.2 La garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o

garantiti dallo Stato o sotto forma di polizza fideiussoria ovvero di fideiussione bancaria

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rilasciate ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive

modifiche e integrazioni.

3.3 Il valore massimale minimo della garanzia, in relazione al numero dei soggetti

rappresentati, è così determinato:

a) 30.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da due a nove soggetti;

b) 100.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da dieci a cinquanta

soggetti;

c) 300.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da cinquantuno a cento

soggetti;

d) 1.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da centouno a mille

soggetti;

e) 2.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano più di mille soggetti.

3.4 I soggetti che intendono assumere la rappresentanza di un solo soggetto non

sono tenuti a prestare la garanzia, ma devono comunque presentare la dichiarazione di

cui al paragrafo 2.

3.5 La garanzia deve essere prestata a favore del Direttore pro tempore della

Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio

fiscale del soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale e consegnata

personalmente alla medesima Direzione Provinciale.

3.6 La garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o titoli garantiti dallo

Stato, come meglio specificato con fac-simile allegato al presente provvedimento,

contiene le seguenti informazioni:

- dati identificativi del soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante

fiscale;

- dati identificativi del soggetto presso cui è costituito il deposito vincolato;

- dati identificativi dell’eventuale soggetto terzo intestatario dei titoli;

- Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate a favore della quale viene

prestata garanzia;

- delimitazione, durata e importo della garanzia;

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- composizione del deposito;

- obbligazioni delle parti contraenti;

- forma delle comunicazioni;

- foro competente.

3.7 La polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, come meglio specificato con

fac-simile allegato al presente provvedimento, contiene le seguenti informazioni:

- dati identificativi del soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante

fiscale;

- dati identificativi del soggetto che si costituisce fideiussore del contraente;

- Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate a favore della quale viene

prestata garanzia;

- delimitazione, durata e importo della garanzia;

- inadempimento del contraente e obbligazioni delle parti contraenti;

- rinuncia alla preventiva escussione e surrogazione;

- forma delle comunicazioni;

- foro competente.

3.8 In caso di aumento del numero dei soggetti rappresentati, con conseguente

passaggio da una fascia inferiore ad una fascia superiore, il rappresentante fiscale presta

una nuova garanzia con il nuovo valore massimale minimo indicato nel punto 3.3.

3.9 La garanzia deve essere prestata per un periodo non inferiore a quarantotto

mesi dalla data di consegna alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate

competente.

3.10 La Direzione Provinciale competente verifica la conformità della garanzia

ai requisiti normativamente previsti e ne comunica l’esito al soggetto che l’ha prestata.

3.11 Dalla data della comunicazione di cui al punto 3.10, fermo restando quanto

previsto dal paragrafo 2, il soggetto è abilitato ad operare come rappresentante fiscale

per un numero di soggetti pari alla soglia di appartenenza della garanzia.

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3.12 Nel caso di prestazione di nuova garanzia per passaggio alla fascia superiore,

dalla data della comunicazione di esito positivo di cui al punto 3.10 il rappresentante

fiscale può richiedere la liberazione della garanzia prestata precedentemente.

4. Soggetti già operanti come rappresentanti fiscali

4.1 I soggetti di cui al punto 1.1 che, alla data di pubblicazione del presente

provvedimento, già operano come rappresentanti fiscali, presentano, entro sessanta

giorni dalla medesima data, la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi

e, ove richiesto, prestano la garanzia con le modalità definite ai paragrafi precedenti.

4.2 In caso di inadempimento, decorso il termine di cui al punto precedente,

l’Agenzia delle entrate comunica allo stesso rappresentante fiscale, mediante Posta

Elettronica Certificata o con raccomandata con ricevuta di ritorno A/R, l’avvio della

procedura di cessazione d’ufficio delle partite IVA dei soggetti rappresentati.

4.3 A partire dalla data di ricezione della comunicazione di cui al punto 4.2

decorre l’ulteriore termine di sessanta giorni entro il quale il rappresentante fiscale ha la

possibilità di presentare la dichiarazione e, ove richiesto, di prestare la garanzia prevista

per il mantenimento del ruolo di rappresentante fiscale.

4.4 Alla scadenza dell’ulteriore termine di cui al punto precedente, in assenza di

presentazione della documentazione prevista, viene effettuata la cessazione d’ufficio

delle partite IVA dei soggetti rappresentati.

5. Consultazione dei riferimenti dei rappresentanti fiscali

5.1. Con apposito avviso, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate,

verrà resa nota la disponibilità del servizio per la consultazione dei riferimenti dei

rappresentanti fiscali che hanno presentato la dichiarazione di sussistenza dei requisiti

soggettivi e, ove previsto, hanno prestato la garanzia.

6. Trattamento dei dati personali

6.1 Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1,

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lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”). La base

giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, paragrafo 3, lettera

b), del Regolamento e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui

al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nella normativa di

riferimento indicata in calce al presente provvedimento e, in particolare, nell’articolo 4,

comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, che ha aggiunto

all’articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, un ulteriore periodo che stabilisce che il soggetto che ricopre il ruolo di

rappresentante fiscale deve essere in possesso di determinati requisiti soggettivi e che

l’assunzione di tale ruolo è subordinata al rilascio di un’idonea garanzia. Con il decreto

del Ministro dell’Economia e delle finanze del 9 dicembre 2024, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 297 del 19 dicembre 2024, sono individuati i criteri di accesso al

ruolo di rappresentante fiscale, nonché le modalità di rilascio della garanzia. L’articolo

5 del citato decreto ministeriale affida all’Agenzia delle entrate il compito di definire,

con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, le modalità operative per l’attuazione

delle disposizioni contenute nel decreto.

6.2 Per le finalità di cui al presente provvedimento, titolare del trattamento dei

dati personali è l’Agenzia delle entrate che si avvale, inoltre, del partner tecnologico

Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe

tributaria, per questo designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi

dell’articolo 28 del Regolamento.

6.3 I dati personali oggetto di trattamento riguardano i dati anagrafici del

soggetto che presenta la garanzia o di un suo rappresentato, nonché gli eventuali dati

relativi a situazioni giudiziarie desumibili dalla dichiarazione attestante il possesso dei

requisiti soggettivi previsti.

6.4 I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del

procedimento rappresentano il complesso di informazioni minime ed indispensabili

per la corretta gestione ed esecuzione del servizio.

6.5 Nel rispetto del principio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del

Regolamento, l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il

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tempo minimo necessario allo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

6.6 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza ai sensi dell’articolo 5,

paragrafo 1, lettera f), del Regolamento, il dato è trattato in maniera da garantire

un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti.

6.7 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative

richieste dall’articolo 32 del Regolamento necessarie a garantire la sicurezza del

trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al

Regolamento.

6.8 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da

parte degli interessati è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

6.9 Sul trattamento dei dati personali relativo al servizio rappresentato è stata

eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati (DPIA) ai sensi dell’articolo 35,

comma 4, del Regolamento.


Motivazioni

Il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, con l’articolo 4, comma 1, lettera

a), ha introdotto nell’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633, un ulteriore periodo il quale stabilisce che, al fine

dell’assunzione del ruolo di rappresentante fiscale, è necessario possedere i requisiti

soggettivi previsti dall’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Ministro

delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e, in relazione al numero dei rappresentati,

prestare un’idonea garanzia.

Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 9 dicembre 2024,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 19 dicembre 2024, sono stati individuati i

criteri per l’accesso al ruolo di rappresentante fiscale e le modalità di rilascio della

garanzia.

Il presente provvedimento, in attuazione dell’articolo 5 del citato decreto

ministeriale, definisce le modalità operative per la presentazione della dichiarazione

attestante il possesso dei requisiti soggettivi, necessari ad assumere il ruolo di

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rappresentante fiscale, e per la prestazione della garanzia a favore del Direttore pro-

tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate, competente in ragione

del domicilio fiscale del soggetto che intende assumere il predetto ruolo. L’importo del

massimale minimo oggetto della garanzia è determinato in base al numero dei soggetti

che si intende rappresentare. Nel caso di un solo soggetto rappresentato è sufficiente

presentare la sola dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi.

Dalla data di comunicazione, da parte della Direzione Provinciale dell’Agenzia

delle entrate, dell’esito positivo del controllo sulla garanzia e verificata la presenza della

dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi, il soggetto è abilitato ad

operare come rappresentante fiscale per un numero di soggetti compresi nella fascia

corrispondente al valore massimale della garanzia prestata.

Ai soggetti che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, risultano

già operare come rappresentanti fiscali è concesso, a partire da tale data, un termine di

sessanta giorni per presentare la dichiarazione e prestare la garanzia, decorso il quale

viene comunicata allo stesso rappresentante fiscale l’avvio del procedimento di

cessazione delle partite IVA dei soggetti rappresentati. Se la mancata presentazione

della documentazione si protrae anche per i successivi sessanta giorni dalla ricezione

della predetta comunicazione, le partite IVA associate ai soggetti rappresentati saranno

cessate d’ufficio.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo

57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71,

comma 3, lettera a; articolo 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del

20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

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Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive

modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”;

Decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’11 giugno 1999;

Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni, recante “Disposizioni

in materia di statuto dei diritti del contribuente”;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei

dati personali, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al

Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile

2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

95/46/CE” e successive modifiche e integrazioni”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 75295 del 3

giugno 2015, recante “Approvazione del modello AA9/12 da utilizzare per le

dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell’imposta

sul valore aggiunto delle persone fisiche, delle relative istruzioni e delle specifiche

tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Approvazione delle istruzioni e delle

specifiche tecniche per la compilazione del modello AA7/10, da utilizzare per la

domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazioni di inizio attività,

variazione dati o cessazione attività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto dei soggetti

diversi dalle persone fisiche”;

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27

aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva

95/46/CE;

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Legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma

fiscale”;

Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n.13, recante “Disposizioni in materia di

accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 9 dicembre 2024,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 19 dicembre 2024.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 17 aprile 2025

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Vincenzo Carbone

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