Provvedimento Agenzia Entrate del 24.07.2025 (305720/2025)

Prot. n. 305720/2025



Disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23

dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento

spontaneo nei confronti di lavoratori autonomi ed imprese di minori dimensioni

per i quali emergono anomalie nella comunicazione dei dati ricevuti ai fini della

applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis

del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge

21 giugno 2017, n. 96

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

presente provvedimento

Dispone

1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente

1.1 L’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti tenuti

all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito “ISA”) di cui

all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i seguenti elementi ed

informazioni:

a) comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati

ai fini degli ISA per il periodo d’imposta 2023;

2

b) risposte eventualmente inviate dal contribuente, anche per il tramite del

proprio intermediario, relative alle comunicazioni di cui al precedente punto

utilizzando la specifica procedura informatica.

2. Modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del

contribuente, ovvero del suo intermediario, elementi ed informazioni

2.1 I contribuenti potranno accedere agli elementi e alle informazioni, di cui

alle lettere a) e b) del precedente punto 1.1, quando disponibili, consultando il

proprio “Cassetto fiscale”, alla Sezione “Consultazioni - ISA/studi di settore -

Comunicazioni anomalia”, disponibile nell’area riservata del sito internet

dell’Agenzia delle entrate (accessibile con le credenziali SPID, CIE, CNS o, nei

casi in cui possono essere rilasciate, con le credenziali Entratel/Fisconline).

2.2 Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui

all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio

1998, n. 322, potranno accedere agli elementi e alle informazioni di cui al punto

1.1, consultando il “Cassetto fiscale” dei soggetti dai quali abbiano

preventivamente ricevuto la relativa delega.

2.3 Le comunicazioni di cui alla lettera a) del precedente punto 1.1 saranno

anche trasmesse dall’Agenzia delle entrate, via Entratel, all’intermediario, se il

contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della

dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 e se l’intermediario

avrà accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

2.4 All’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate l’utente

visualizzerà un avviso personalizzato e, se avrà registrato il proprio indirizzo di

posta elettronica e autorizzato la finalità “Stato delle richieste” nella specifica

sezione dell’area riservata, riceverà un messaggio con cui verrà data

comunicazione che l’area ISA/studi di settore, all’interno della sezione

Consultazioni del “Cassetto fiscale”, è stata aggiornata con la pubblicazione delle

3

comunicazioni di cui alla lettera a) del precedente punto 1.1. I fac-simile dei

messaggi sono pubblicati dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale.

2.5 Qualora l’indirizzo di cui al precedente punto 2.4 fosse di posta

elettronica certificata (PEC), i messaggi saranno inviati dalle caselle funzionali di

posta elettronica certificata, denominate nel modo seguente:

1) complianceISA1@pec.agenziaentrate.it;

2) complianceISA2@pec.agenziaentrate.it.

Tali indirizzi sono disponibili per la libera consultazione presso l’indice dei

domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi

(IPA).

Le anomalie oggetto di comunicazione non sono esplicitate all’interno dei

messaggi di posta elettronica ordinaria e/o certificata ma saranno reperibili

esclusivamente all’interno del “Cassetto fiscale” come precisato al punto 2.1.

Gli indirizzi di posta elettronica certificata non possono essere utilizzati per

rispondere ai messaggi (caselle di PEC “no-reply”). A tal fine ci si potrà avvalere

esclusivamente delle modalità descritte al successivo punto 3.

3. Modalità con cui il contribuente può segnalare all’Agenzia delle

entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti

3.1 I contribuenti, in relazione alle comunicazioni di cui alla lettera a) del

precedente punto 1.1, potranno fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando

esclusivamente lo specifico “Software di compilazione anomalie 2025” (di seguito

software”) gratuito e reso disponibile dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito

istituzionale.

3.2 Il software consente al contribuente di redigere un testo contenente gli

elementi ritenuti di utilità da trasmettere all’Agenzia delle entrate.

4

3.3 Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni

potranno fornire chiarimenti e precisazioni relative ai contribuenti interessati dalle

comunicazioni di cui alla lettera a) del precedente punto 1.1, esclusivamente

attraverso l’utilizzo del software.

4. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni

e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

4.1 I contribuenti, anche in base alla conoscenza degli elementi e delle

informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle entrate, potranno regolarizzare gli

errori e le omissioni eventualmente commesse secondo le modalità previste

dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando

della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione

delle violazioni stesse, così come previsto dalla medesima norma.

5. Trattamento dei dati

5.1 Il trattamento dei dati personali è effettuato dall’Agenzia delle entrate

ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 (di

seguito, “Regolamento”) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali

di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e

integrazioni (di seguito, “Codice”). La base giuridica del trattamento dei dati

personali – prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento e

dall’articolo 2-ter del Codice – è individuata nella normativa di riferimento

indicata in calce al presente provvedimento e, in particolare, nell’articolo 9-bis del

decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e nell’articolo 1, commi da 634 a 636, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.2 L’Agenzia delle entrate si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.A.

al quale sono affidate la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria,

l’elaborazione e l’aggiornamento degli ISA e le attività tecniche necessarie alla

5

realizzazione della campagna informativa di cui al presente provvedimento. Sogei

S.p.A. è designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28

del Regolamento.

5.3 I dati personali trattati sono quelli indicati alle lettere a) e b) del punto

1.1. I dati personali dei contribuenti, ovvero degli eventuali soggetti delegati,

rappresentanti di persone fisiche o persone di fiducia che effettuano l’accesso al

“Cassetto fiscale”, presente nell’area riservata, vengono trattati ai fini degli

adempimenti strettamente connessi alla gestione delle comunicazioni e degli

obblighi legali correlati. I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate

nelle varie fasi del procedimento sono necessari per la corretta gestione ed

esecuzione del servizio.

5.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo

5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento), l’Agenzia delle entrate conserva i dati

oggetto del trattamento per il tempo necessario allo svolgimento delle proprie

attività istituzionali.

5.5 In conformità al principio di integrità e riservatezza (articolo 5,

paragrafo 1, lettera f), del Regolamento), è stato disposto che la trasmissione della

comunicazione, l’eventuale indicazione da parte del contribuente di elementi di

chiarimento e/o giustificazione, nonché l’eventuale regolarizzazione di omissioni

e/o errori dichiarativi, vengano effettuate esclusivamente con le modalità descritte

rispettivamente ai punti 2, 3 e 4 del presente provvedimento.

5.6 L’Agenzia delle entrate adotta le misure tecniche ed organizzative

richieste dall’articolo 32 del Regolamento necessarie a garantire la correttezza e la

sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità dello stesso alla

vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

5.7 Sul trattamento dei dati personali indicati nel presente provvedimento è

stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali ai sensi

dell’articolo 35 del Regolamento.

6

5.8 L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13

e 14 del Regolamento è disponibile nella sezione dedicata alla protezione dei dati

personali del sito internet istituzionale dell’Agenzia delle entrate.

6. Approvazione delle tipologie di comunicazioni di anomalie nei dati

degli ISA relativi al periodo d’imposta 2023

6.1 È approvata, in allegato n. 1, la specifica tecnica con cui sono

individuate le tipologie di anomalie nei dati degli ISA previste alla lettera a) del

punto 1.1 del presente provvedimento.

6.2 Le diverse tipologie di anomalia di cui al precedente punto possono

essere elaborate tenendo conto, oltre che dei dati presenti nel modello dei dati

rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA relativo al periodo d’imposta 2023,

anche delle altre fonti informative disponibili presso l’Anagrafe tributaria, relative

a più annualità d’imposta.

Motivazioni

L’articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede

che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, siano individuate

le modalità con le quali gli elementi e le informazioni, di cui ai commi 634 e 635

del medesimo articolo, sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia

di Finanza.

Tali elementi ed informazioni hanno la finalità di introdurre forme di

comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale per semplificare gli

adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire

l’emersione spontanea delle basi imponibili, anche in termini preventivi rispetto

alle scadenze fiscali.

In proposito, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione del

contribuente, ovvero del suo intermediario, mediante strumenti digitali, elementi e

7

informazioni relativi a possibili anomalie riscontrate nei dati dichiarati ai fini degli

ISA.

Tali forme di comunicazione sono altresì utili, nel caso si riscontri

l’effettiva presenza di errori od omissioni, al fine di porvi rimedio mediante

l’istituto del ravvedimento operoso.

Con il presente provvedimento sono individuate le anomalie nei dati degli

ISA, afferenti al periodo d’imposta 2023. Le anomalie individuate nel modello dei

dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA sono individuate anche attraverso

il ricorso ad altre fonti informative disponibili presso l’Anagrafe tributaria relative

a più annualità d’imposta (es. modelli Certificazione Unica, modelli per la richiesta

di registrazione e gli adempimenti successivi relativi a contratti di locazione e

affitto di immobili, modelli Redditi e modelli ISA relativi ad annualità precedenti).

Le anomalie riscontrate sono comunicate ai contribuenti interessati

mediante pubblicazione nel proprio “Cassetto fiscale”, disponibile nell’area

riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e accessibile con le credenziali

SPID, CIE, CNS o, nei casi previsti, con le credenziali Entratel/Fisconline

rilasciate dall’Agenzia.

Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui

all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio

1998, n. 322, potranno accedere agli elementi e alle informazioni di cui al punto

precedente consultando il “Cassetto fiscale” dei soggetti dai quali abbiano

preventivamente ricevuto la relativa delega. Le comunicazioni di anomalie saranno

anche trasmesse dall’Agenzia delle entrate, via Entratel, all’intermediario, se il

contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della

dichiarazione annuale dei redditi e se tale intermediario avrà accettato, nella

medesima dichiarazione, di riceverle.

All’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate di

ciascun utente verrà inoltre messo a disposizione un avviso personalizzato e sarà

8

inviato un messaggio ai recapiti eventualmente indicati dal contribuente, tramite

posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC), con cui sarà data

comunicazione che l’area ISA/studi di settore del “Cassetto fiscale” è stata

aggiornata con la pubblicazione delle comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati

ai fini ISA.

I contribuenti, in relazione alle citate comunicazioni di anomalie, potranno

fornire chiarimenti e precisazioni, inviando eventuali risposte o direttamente o per

il tramite del proprio intermediario, utilizzando esclusivamente lo specifico

“Software di compilazione anomalie 2025” reso disponibile gratuitamente

dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito internet istituzionale.

Gli elementi giustificativi eventualmente forniti secondo le modalità

innanzi descritte, saranno successivamente resi disponibili all’interno del

“Cassetto fiscale”, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni

(articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1;

articolo 71, comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42

del 20 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla delibera del Comitato di

gestione n. 15/2022 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato con

delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla

delibera del Comitato di gestione n. 32/2025 (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze del 28 dicembre 2000, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

9

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e

successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore

aggiunto”;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e

successive modificazioni, recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui

redditi”;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive

modificazioni, recante “Regolamento recante modalità per la presentazione delle

dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività

produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136,

della legge 23 dicembre 1996, n. 662” (articolo 3, comma 3);

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e

integrazioni, recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative

per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della

legge 23 dicembre 1996, n. 662” (articolo 13);

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e

integrazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante

disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE)

n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

95/46/CE”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre

2007, recante “Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli

adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate”;

10

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 92558 del 29

luglio 2013, recante “Modalità di utilizzo del servizio di consultazione del

“Cassetto fiscale delegato” da parte degli intermediari, di cui all’articolo 3,

comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322”;

Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (articolo 1, commi da 634 a 636);

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del

27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che

abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

Decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla

legge 21 giugno 2017, n. 96, recante “Indici Sintetici di affidabilità fiscale

(articolo 9-bis);

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio

2023, recante “Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli

indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023, individuazione

delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini

dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di

imposta 2022 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità

fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2023”;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze dell’8 febbraio 2023,

recante “Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad

attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi,

del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità

specifiche applicabili al periodo d'imposta 2022”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 settembre

2023,recante “Abilitazione all’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate

11

e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione da parte dei rappresentanti di persone

fisiche e delle persone di fiducia”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio

2024, recante “ Approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati

rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da

utilizzare per il periodo di imposta 2023, del modello per la comunicazione dei

dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo

biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025 e per la relativa accettazione, di un

sistema di importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini

della semplificazione del relativo adempimento dichiarativo”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio

2024, recante “Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la

trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici

sintetici di affidabilità fiscale per il p.i. 2023 e dei dati rilevanti ai fini della

elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi

d’imposta 2024 e 2025 e della relativa accettazione”;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 18 marzo 2024,

recante “Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad

attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e

delle attività professionali e di approvazione delle territorialità

specifiche. Periodo d’imposta 2023”;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 29 aprile 2024,

recante “Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale

applicabili al periodo d'imposta 2023”;

Decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla

legge 4 luglio 2025, n. 101, recante “Sospensione dei termini in materia di

adempimenti e versamenti tributari e contributivi nonché in materia contrattuale

per l'area dei Campi Flegrei” (articolo 11).

12

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 24 luglio 2025

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone

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