Prot. n. 305720/2025
Disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento
spontaneo nei confronti di lavoratori autonomi ed imprese di minori dimensioni
per i quali emergono anomalie nella comunicazione dei dati ricevuti ai fini della
applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis
del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 2017, n. 96
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone
1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente
1.1 L’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti tenuti
all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito “ISA”) di cui
all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i seguenti elementi ed
informazioni:
a) comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati
ai fini degli ISA per il periodo d’imposta 2023;
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b) risposte eventualmente inviate dal contribuente, anche per il tramite del
proprio intermediario, relative alle comunicazioni di cui al precedente punto
utilizzando la specifica procedura informatica.
2. Modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del
contribuente, ovvero del suo intermediario, elementi ed informazioni
2.1 I contribuenti potranno accedere agli elementi e alle informazioni, di cui
alle lettere a) e b) del precedente punto 1.1, quando disponibili, consultando il
proprio “Cassetto fiscale”, alla Sezione “Consultazioni - ISA/studi di settore -
Comunicazioni anomalia”, disponibile nell’area riservata del sito internet
dell’Agenzia delle entrate (accessibile con le credenziali SPID, CIE, CNS o, nei
casi in cui possono essere rilasciate, con le credenziali Entratel/Fisconline).
2.2 Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui
all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, potranno accedere agli elementi e alle informazioni di cui al punto
1.1, consultando il “Cassetto fiscale” dei soggetti dai quali abbiano
preventivamente ricevuto la relativa delega.
2.3 Le comunicazioni di cui alla lettera a) del precedente punto 1.1 saranno
anche trasmesse dall’Agenzia delle entrate, via Entratel, all’intermediario, se il
contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 e se l’intermediario
avrà accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.
2.4 All’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate l’utente
visualizzerà un avviso personalizzato e, se avrà registrato il proprio indirizzo di
posta elettronica e autorizzato la finalità “Stato delle richieste” nella specifica
sezione dell’area riservata, riceverà un messaggio con cui verrà data
comunicazione che l’area ISA/studi di settore, all’interno della sezione
Consultazioni del “Cassetto fiscale”, è stata aggiornata con la pubblicazione delle
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comunicazioni di cui alla lettera a) del precedente punto 1.1. I fac-simile dei
messaggi sono pubblicati dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale.
2.5 Qualora l’indirizzo di cui al precedente punto 2.4 fosse di posta
elettronica certificata (PEC), i messaggi saranno inviati dalle caselle funzionali di
posta elettronica certificata, denominate nel modo seguente:
1) complianceISA1@pec.agenziaentrate.it;
2) complianceISA2@pec.agenziaentrate.it.
Tali indirizzi sono disponibili per la libera consultazione presso l’indice dei
domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi
(IPA).
Le anomalie oggetto di comunicazione non sono esplicitate all’interno dei
messaggi di posta elettronica ordinaria e/o certificata ma saranno reperibili
esclusivamente all’interno del “Cassetto fiscale” come precisato al punto 2.1.
Gli indirizzi di posta elettronica certificata non possono essere utilizzati per
rispondere ai messaggi (caselle di PEC “no-reply”). A tal fine ci si potrà avvalere
esclusivamente delle modalità descritte al successivo punto 3.
3. Modalità con cui il contribuente può segnalare all’Agenzia delle
entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti
3.1 I contribuenti, in relazione alle comunicazioni di cui alla lettera a) del
precedente punto 1.1, potranno fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando
esclusivamente lo specifico “Software di compilazione anomalie 2025” (di seguito
“software”) gratuito e reso disponibile dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito
istituzionale.
3.2 Il software consente al contribuente di redigere un testo contenente gli
elementi ritenuti di utilità da trasmettere all’Agenzia delle entrate.
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3.3 Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni
potranno fornire chiarimenti e precisazioni relative ai contribuenti interessati dalle
comunicazioni di cui alla lettera a) del precedente punto 1.1, esclusivamente
attraverso l’utilizzo del software.
4. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni
e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse
4.1 I contribuenti, anche in base alla conoscenza degli elementi e delle
informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle entrate, potranno regolarizzare gli
errori e le omissioni eventualmente commesse secondo le modalità previste
dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando
della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione
delle violazioni stesse, così come previsto dalla medesima norma.
5. Trattamento dei dati
5.1 Il trattamento dei dati personali è effettuato dall’Agenzia delle entrate
ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 (di
seguito, “Regolamento”) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e
integrazioni (di seguito, “Codice”). La base giuridica del trattamento dei dati
personali – prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento e
dall’articolo 2-ter del Codice – è individuata nella normativa di riferimento
indicata in calce al presente provvedimento e, in particolare, nell’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e nell’articolo 1, commi da 634 a 636, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.2 L’Agenzia delle entrate si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.A.
al quale sono affidate la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria,
l’elaborazione e l’aggiornamento degli ISA e le attività tecniche necessarie alla
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realizzazione della campagna informativa di cui al presente provvedimento. Sogei
S.p.A. è designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28
del Regolamento.
5.3 I dati personali trattati sono quelli indicati alle lettere a) e b) del punto
1.1. I dati personali dei contribuenti, ovvero degli eventuali soggetti delegati,
rappresentanti di persone fisiche o persone di fiducia che effettuano l’accesso al
“Cassetto fiscale”, presente nell’area riservata, vengono trattati ai fini degli
adempimenti strettamente connessi alla gestione delle comunicazioni e degli
obblighi legali correlati. I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate
nelle varie fasi del procedimento sono necessari per la corretta gestione ed
esecuzione del servizio.
5.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo
5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento), l’Agenzia delle entrate conserva i dati
oggetto del trattamento per il tempo necessario allo svolgimento delle proprie
attività istituzionali.
5.5 In conformità al principio di integrità e riservatezza (articolo 5,
paragrafo 1, lettera f), del Regolamento), è stato disposto che la trasmissione della
comunicazione, l’eventuale indicazione da parte del contribuente di elementi di
chiarimento e/o giustificazione, nonché l’eventuale regolarizzazione di omissioni
e/o errori dichiarativi, vengano effettuate esclusivamente con le modalità descritte
rispettivamente ai punti 2, 3 e 4 del presente provvedimento.
5.6 L’Agenzia delle entrate adotta le misure tecniche ed organizzative
richieste dall’articolo 32 del Regolamento necessarie a garantire la correttezza e la
sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità dello stesso alla
vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
5.7 Sul trattamento dei dati personali indicati nel presente provvedimento è
stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali ai sensi
dell’articolo 35 del Regolamento.
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5.8 L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13
e 14 del Regolamento è disponibile nella sezione dedicata alla protezione dei dati
personali del sito internet istituzionale dell’Agenzia delle entrate.
6. Approvazione delle tipologie di comunicazioni di anomalie nei dati
degli ISA relativi al periodo d’imposta 2023
6.1 È approvata, in allegato n. 1, la specifica tecnica con cui sono
individuate le tipologie di anomalie nei dati degli ISA previste alla lettera a) del
punto 1.1 del presente provvedimento.
6.2 Le diverse tipologie di anomalia di cui al precedente punto possono
essere elaborate tenendo conto, oltre che dei dati presenti nel modello dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA relativo al periodo d’imposta 2023,
anche delle altre fonti informative disponibili presso l’Anagrafe tributaria, relative
a più annualità d’imposta.
Motivazioni
L’articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede
che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, siano individuate
le modalità con le quali gli elementi e le informazioni, di cui ai commi 634 e 635
del medesimo articolo, sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia
di Finanza.
Tali elementi ed informazioni hanno la finalità di introdurre forme di
comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale per semplificare gli
adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire
l’emersione spontanea delle basi imponibili, anche in termini preventivi rispetto
alle scadenze fiscali.
In proposito, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione del
contribuente, ovvero del suo intermediario, mediante strumenti digitali, elementi e
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informazioni relativi a possibili anomalie riscontrate nei dati dichiarati ai fini degli
ISA.
Tali forme di comunicazione sono altresì utili, nel caso si riscontri
l’effettiva presenza di errori od omissioni, al fine di porvi rimedio mediante
l’istituto del ravvedimento operoso.
Con il presente provvedimento sono individuate le anomalie nei dati degli
ISA, afferenti al periodo d’imposta 2023. Le anomalie individuate nel modello dei
dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA sono individuate anche attraverso
il ricorso ad altre fonti informative disponibili presso l’Anagrafe tributaria relative
a più annualità d’imposta (es. modelli Certificazione Unica, modelli per la richiesta
di registrazione e gli adempimenti successivi relativi a contratti di locazione e
affitto di immobili, modelli Redditi e modelli ISA relativi ad annualità precedenti).
Le anomalie riscontrate sono comunicate ai contribuenti interessati
mediante pubblicazione nel proprio “Cassetto fiscale”, disponibile nell’area
riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e accessibile con le credenziali
SPID, CIE, CNS o, nei casi previsti, con le credenziali Entratel/Fisconline
rilasciate dall’Agenzia.
Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui
all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, potranno accedere agli elementi e alle informazioni di cui al punto
precedente consultando il “Cassetto fiscale” dei soggetti dai quali abbiano
preventivamente ricevuto la relativa delega. Le comunicazioni di anomalie saranno
anche trasmesse dall’Agenzia delle entrate, via Entratel, all’intermediario, se il
contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della
dichiarazione annuale dei redditi e se tale intermediario avrà accettato, nella
medesima dichiarazione, di riceverle.
All’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate di
ciascun utente verrà inoltre messo a disposizione un avviso personalizzato e sarà
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inviato un messaggio ai recapiti eventualmente indicati dal contribuente, tramite
posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC), con cui sarà data
comunicazione che l’area ISA/studi di settore del “Cassetto fiscale” è stata
aggiornata con la pubblicazione delle comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati
ai fini ISA.
I contribuenti, in relazione alle citate comunicazioni di anomalie, potranno
fornire chiarimenti e precisazioni, inviando eventuali risposte o direttamente o per
il tramite del proprio intermediario, utilizzando esclusivamente lo specifico
“Software di compilazione anomalie 2025” reso disponibile gratuitamente
dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito internet istituzionale.
Gli elementi giustificativi eventualmente forniti secondo le modalità
innanzi descritte, saranno successivamente resi disponibili all’interno del
“Cassetto fiscale”, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni
(articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1;
articolo 71, comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42
del 20 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla delibera del Comitato di
gestione n. 15/2022 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato con
delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla
delibera del Comitato di gestione n. 32/2025 (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze del 28 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
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Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e
successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore
aggiunto”;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi”;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive
modificazioni, recante “Regolamento recante modalità per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività
produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662” (articolo 3, comma 3);
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e
integrazioni, recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative
per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662” (articolo 13);
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e
integrazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE)
n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE”;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre
2007, recante “Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli
adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate”;
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Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 92558 del 29
luglio 2013, recante “Modalità di utilizzo del servizio di consultazione del
“Cassetto fiscale delegato” da parte degli intermediari, di cui all’articolo 3,
comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322”;
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (articolo 1, commi da 634 a 636);
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
Decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, recante “Indici Sintetici di affidabilità fiscale”
(articolo 9-bis);
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio
2023, recante “Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli
indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023, individuazione
delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini
dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di
imposta 2022 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità
fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2023”;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze dell’8 febbraio 2023,
recante “Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad
attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi,
del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità
specifiche applicabili al periodo d'imposta 2022”;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 settembre
2023,recante “Abilitazione all’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate
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e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione da parte dei rappresentanti di persone
fisiche e delle persone di fiducia”;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio
2024, recante “ Approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da
utilizzare per il periodo di imposta 2023, del modello per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo
biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025 e per la relativa accettazione, di un
sistema di importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini
della semplificazione del relativo adempimento dichiarativo”;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio
2024, recante “Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la
trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici
sintetici di affidabilità fiscale per il p.i. 2023 e dei dati rilevanti ai fini della
elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi
d’imposta 2024 e 2025 e della relativa accettazione”;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 18 marzo 2024,
recante “Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad
attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e
delle attività professionali e di approvazione delle territorialità
specifiche. Periodo d’imposta 2023”;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 29 aprile 2024,
recante “Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale
applicabili al periodo d'imposta 2023”;
Decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 luglio 2025, n. 101, recante “Sospensione dei termini in materia di
adempimenti e versamenti tributari e contributivi nonché in materia contrattuale
per l'area dei Campi Flegrei” (articolo 11).
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La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 24 luglio 2025
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente