Prot. n. 305754 /2025
Approvazione del modello di comunicazione, di cui all’articolo 4, comma 2, del
decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
del 1° aprile 2025, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta
per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla
gestione dell’azienda agricola previsto dall’articolo 6 della legge 15 marzo 2024,
n. 36, con le relative istruzioni, e definizione dei termini di presentazione e delle
modalità di trasmissione telematica
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone
1. Approvazione del modello di comunicazione, di cui all’ articolo 4,
comma 2, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e
delle foreste del 1° aprile 2025 per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito
d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione
attinenti alla gestione dell’azienda agricola, previsto dall’articolo 6 della legge
15 marzo 2024, n. 36, con le relative istruzioni, e definizione dei termini di
presentazione e delle modalità di trasmissione telematica
1.1 Il presente provvedimento approva, ai sensi dell’articolo 4, comma 2,
del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 1° aprile 2025 (di
seguito, “decreto”) il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, per
l’utilizzo del contributo, sotto forma di credito d’imposta, per le spese sostenute
per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda
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agricola, previsto dall’articolo 6 della legge 15 marzo 2024, n. 36 (di seguito,
“legge”).
1.2 Possono beneficiare del contributo gli imprenditori agricoli di età
superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti che hanno iniziato
l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a),
della legge.
1.3 Con la comunicazione di cui al punto 1.1 (di seguito “comunicazione”),
i soggetti che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta
di cui all’articolo 6 della legge, comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare
delle spese ammissibili effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31
dicembre 2024, rientranti nelle seguenti categorie:
a) spese per l’acquisizione di competenze, come corsi di formazione,
seminari, conferenze e coaching, attinenti alla gestione dell’azienda
agricola;
b) spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione alle iniziative di cui
alla lettera a), fino a un importo massimo del 50% dell’ammontare delle
spese di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto.
L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la
stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
1.4 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del
sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
2. Reperibilità della Comunicazione
2.1 La comunicazione è disponibile gratuitamente sul sito internet
www.agenziaentrate.gov.it.
3. Modalità per l’invio della Comunicazione
3.1 La comunicazione è inviata dal 25 agosto 2025 al 24 settembre 2025
con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un
soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3,
commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
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322. La trasmissione telematica della comunicazione è effettuata utilizzando
esclusivamente il software denominato “GESTIONE AZIENDA AGRICOLA”,
disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
3.2 A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, entro
cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con
l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione
del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet
dell’Agenzia delle entrate.
3.3 Si considera tempestiva la comunicazione trasmessa alla data di
scadenza del termine di cui al paragrafo 3.1 e nei quattro giorni precedenti ma
scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari
successivi a tale termine.
3.4 Nel medesimo periodo, con le stesse modalità di cui al paragrafo 3.1, è
possibile:
a) inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella
precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione validamente
trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
b) presentare la rinuncia integrale al credito di imposta precedentemente
comunicato.
3.5 La comunicazione inviata successivamente al termine di presentazione
è scartata in fase di accoglienza.
3.6 La comunicazione è altresì scartata nel caso in cui:
a) il beneficiario non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio
della comunicazione;
b) il soggetto beneficiario abbia iniziato l’attività in data antecedente al 1°
gennaio 2021;
c) il codice attività comunicato ai sensi dell’articolo 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e risultante nell’area
riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate non inizia con 01;
d) gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non
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corrispondano ai dati presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle
entrate.
4. Utilizzo del credito d’imposta
4.1 Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge, il credito d’imposta è
utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il secondo periodo di imposta
successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.
4.2 Il credito risultante dalla comunicazione, nella misura effettivamente
spettante, è utilizzabile a decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo alla
pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto con il
quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo
del credito d’imposta fruibile, nel rispetto del previsto limite di spesa e, comunque,
non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato il
riconoscimento del credito di imposta. Il credito non è utilizzabile, altresì, prima
della data di conclusione del corso di formazione.
4.3 Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito di imposta:
a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici
resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di
versamento;
b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti
superiore all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti
utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al
soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta
consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
c) con specifica risoluzione sono impartite le istruzioni per la
compilazione del modello F24.
5. Trattamento dei dati
5.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli
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articoli 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito,
“Regolamento”) e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e
integrazioni (di seguito, “Codice”) – è individuata nell’articolo 4, comma 1, del
decreto, il quale dispone che i soggetti beneficiari del credito d’imposta di cui
all’articolo 6, comma 1, della legge comunicano all’Agenzia delle entrate
l’ammontare delle spese per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla
gestione dell’azienda agricola, sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
Il citato articolo 4 del decreto, al comma 2, prevede che, con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate, è approvato il modello di comunicazione, con
le relative istruzioni, e sono definiti il contenuto, le modalità e la data di
trasmissione telematica.
5.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei
dati in relazione all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento.
L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al
quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria. Sogei
S.p.A. è designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28
del Regolamento.
5.3 I dati oggetto di trattamento, indicati nella comunicazione approvata
con il presente provvedimento, sono:
- i dati anagrafici del soggetto dichiarante (codice fiscale) e
dell’eventuale soggetto terzo che trasmette la comunicazione;
- i dati anagrafici dell’ente erogante la formazione (codice fiscale);
- i dati contabili relativi al credito d’imposta;
- gli estremi delle fatture elettroniche relative a spese ammissibili al
beneficio effettivamente sostenute nel 2024.
I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del
processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione della
comunicazione, per le verifiche successive e per l’eventuale recupero degli importi
non spettanti.
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5.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo
5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento), l’Agenzia delle entrate conserva i dati
oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie
attività istituzionali.
5.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5,
paragrafo 1, lettera f), del Regolamento), che prevede che i dati siano trattati in
maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non
autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della comunicazione venga
effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente a
cura del beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della
trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n.
322 del 1998.
5.6 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative
richieste dall’articolo 32 del Regolamento e necessarie a garantire la correttezza e
la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli
obblighi di legge e al Regolamento.
5.7 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei
diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate ed è parte integrante della comunicazione.
5.8 Sul trattamento dei dati personali relativo alla comunicazione è stata
eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati ai sensi dell’articolo 35 del
Regolamento.
Motivazioni
L’articolo 6, comma 1, della legge ha previsto un contributo, sotto forma di
credito di imposta, per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla
gestione dell’azienda agricola, in misura pari all’80 per cento delle spese
effettivamente sostenute nell’anno 2024 e idoneamente documentate, fino a un
importo di 2.500 euro per ciascun beneficiario.
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Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto, il sostegno è da intendersi
erogabile ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1408 del 2013 e n. 2831 del 2023 relativi
ai contributi in regime de minimis nel settore agricolo e in quello generale.
Possono beneficiare del contributo gli imprenditori agricoli di età superiore
a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti che hanno iniziato l’attività a
decorrere dal 1° gennaio 2021, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge.
Il citato decreto reca i criteri e le modalità per l’attuazione delle disposizioni
per l’attribuzione del contributo, sotto forma di credito di imposta, con particolare
riguardo all’individuazione delle spese ammissibili al beneficio e alle procedure di
assegnazione finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa previsto
dall’articolo 6, comma 3, della legge.
Ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione, le spese di cui all’articolo 3,
comma 1, del decreto devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al
soggetto beneficiario e con modalità che consentono la piena tracciabilità del
pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o
ricevuta.
Il soggetto beneficiario decade dal credito d’imposta in caso di
accertamento dell’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero qualora la
documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le
dichiarazioni rese.
In base all’articolo 4, comma 1, del decreto, i soggetti che intendono
beneficiare del contributo, sotto forma di credito d’imposta, di cui all’articolo 6,
comma 1, della legge, comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle
spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto, con il presente
provvedimento è approvato l’allegato modello denominato “Comunicazione per la
fruizione del credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi
di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola”, con le relative
istruzioni, e sono definiti i termini di presentazione e le modalità di trasmissione
telematica. Il modello di comunicazione e le relative istruzioni costituiscono parte
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integrante del presente provvedimento.
Il credito d’imposta, nella misura spettante ai sensi dell’articolo 4, comma
4, del decreto, è utilizzabile dal terzo giorno lavorativo successivo alla
pubblicazione del provvedimento con il quale è resa nota la percentuale per la
determinazione dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile, nel
rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 6, comma 3, della legge.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni
(articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1;
articolo 71, comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42
del 20 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla delibera del Comitato di
gestione n. 15/2022 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato con
delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla
delibera del Comitato di gestione n. 32/2025 (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e
successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore
aggiunto” (articolo 35);
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, recante
“Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di
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modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni” (articolo 17);
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive
modificazioni, recante “Regolamento recante modalità per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività
produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662” (articolo 3, commi 2-bis e 3);
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e
integrazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE)
n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE”;
Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013,
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023,
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Regolamento (UE) 2016/697 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
Legge 15 marzo 2024, n. 36, recante “Disposizioni per la promozione e lo
sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo” (articolo 6);
Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle
foreste del 1° aprile 2025, recante “Criteri e modalità per l'attuazione del
contributo, sotto forma di credito di imposta, per le spese sostenute per la
partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola”.
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La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 24 luglio 2025
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente