RISOLUZIONE N. 33/E
Roma, 4 giugno 2025
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F24,
dell’imposta sostitutiva derivante dalle plusvalenze da cessione di
partecipazione qualificate realizzate da società ed enti non residenti
L’articolo 1, comma 59 , della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ha introdotto il
comma 2-bis all’articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), prevedendo che le plusvalenze
realizzate, a seguito di cessioni di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti in Italia,
escluse quelle in società semplici e quelle aventi le caratteristiche di cui all’articolo 68,
comma 4, del Tuir, poste in essere da società ed enti commerciali, privi di stabile
organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’Unione
europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo e che siano ivi
soggetti a un’imposta sul reddito delle società, godano di un particolare regime fiscale, ove
soddisfino i requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere da a) a d), del citato Tuir.
Le plusvalenze oggetto del comma 2-bis del citato articolo 68 del Tuir sono
assoggettate a imposta sostitutiva per effetto dell’articolo 5, comma 2, del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come modificato dall’articolo 1, comma 1000, lettera
a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta
sostitutiva in argomento, si istituisce il seguente codice tributo:
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
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• “1864” denominato “Imposta sostitutiva su plusvalenze da cessione di
partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti – articolo
68, comma 2-bis del Tuir”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella
sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito
versati” con l’indicazione, nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si
effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese
rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in
pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in
un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.
IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato digitalmente