Risoluzione Agenzia Entrate n. 33/E del 04.06.2025

RISOLUZIONE N. 33/E









Roma, 4 giugno 2025

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F24,
dell’imposta sostitutiva derivante dalle plusvalenze da cessione di
partecipazione qualificate realizzate da società ed enti non residenti

L’articolo 1, comma 59 , della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ha introdotto il

comma 2-bis all’articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), prevedendo che le plusvalenze

realizzate, a seguito di cessioni di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti in Italia,

escluse quelle in società semplici e quelle aventi le caratteristiche di cui all’articolo 68,

comma 4, del Tuir, poste in essere da società ed enti commerciali, privi di stabile

organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’Unione

europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo e che siano ivi

soggetti a un’imposta sul reddito delle società, godano di un particolare regime fiscale, ove

soddisfino i requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere da a) a d), del citato Tuir.

Le plusvalenze oggetto del comma 2-bis del citato articolo 68 del Tuir sono

assoggettate a imposta sostitutiva per effetto dell’articolo 5, comma 2, del decreto

legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come modificato dall’articolo 1, comma 1000, lettera

a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta

sostitutiva in argomento, si istituisce il seguente codice tributo:



Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione


2

“1864” denominato “Imposta sostitutiva su plusvalenze da cessione di

partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti – articolo

68, comma 2-bis del Tuir”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella

sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito

versati” con l’indicazione, nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si

effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese

rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in

pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in

un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.

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