Risoluzione Agenzia Entrate n. 36/E del 04.06.2025

RISOLUZIONE N. 36/E












Roma, 4 giugno 2025

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello
F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta
regionale sulle attività produttive di cui all’articolo 176, comma 2-
ter, del TUIR

L’articolo 176, comma 2-ter del TUIR, come modificato dall’articolo 12,

comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, prevede che, in ipotesi

di operazioni di conferimento di azienda, in luogo dell’applicazione delle

disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, del medesimo articolo 176 del TUIR, “la

società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo

d’imposta nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione, per

l’applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio ai

singoli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali

relativi all’azienda ricevuta, di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e

dell’imposta regionale sulle attività produttive con aliquota, rispettivamente, del

18 e del 3 per cento, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, nonché

la differenza tra ciascuna delle aliquote di cui all’articolo 16, comma 1-bis, del

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e quella di cui al medesimo articolo

16, comma 1”.



Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione



L’importo dell’imposta sostitutiva deve essere versato in un’unica

soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio

nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione.

L’articolo 172, comma 10-bis, del TUIR prevede che il regime dell’imposta

sostitutiva di cui al citato comma 2-ter dell’articolo 176 del TUIR può essere

applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società

incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il riconoscimento fiscale dei

maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

Analogamente, l’articolo 173, comma 15-bis, del TUIR prevede che il

regime dell’imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter può essere

applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società

beneficiaria dell’operazione di scissione per ottenere il riconoscimento fiscale dei

maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

Pertanto, le disposizioni previste dal citato comma 2-ter dell’articolo 176

del TUIR si applicano per le operazioni straordinarie di fusione, scissione o

conferimento di azienda di cui agli articoli 172, 173 e 176 del TUIR effettuate a

partire dal 1° gennaio 2024.

Tanto premesso, per consentire ai soggetti interessati il versamento, tramite

modello F24, dell’imposta sostitutiva in argomento, si istituiscono i seguenti codici

tributo:

“1865” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per

il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle

immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di conferimento di

azienda, fusione e scissione effettuati dal 1° gennaio 2024 - articolo

176, comma 2-ter, del TUIR”;

“1866” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRAP per il

riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle



immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di conferimento di

azienda, fusione e scissione effettuati dal 1° gennaio 2024 - articolo

176, comma 2-ter, del TUIR”.

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1865” è esposto

nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate solo nella colonna

importi a debito versati” e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta per cui

si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

Il codice tributo “1866” deve essere indicato nella sezione “Regioni

unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata “Tabella T0-

Codici delle regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito

www.agenziaentrate.gov.it, esclusivamente in corrispondenza delle somme

indicate solo nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo

Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel

formato “AAAA”.

Per le operazioni straordinarie di fusioni, scissioni, conferimenti di aziende,

ramo o complesso aziendale di cui agli articoli 172, 173 e 176 del TUIR effettuate

nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, anteriormente alla data del 1°

gennaio 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni per l’esercizio dell’opzione

per l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR, nel testo

vigente anteriormente alle modifiche di cui all’articolo 12 del decreto legislativo

13 dicembre 2024, n. 1921. In tali ipotesi per il versamento dell’imposta sostitutiva

si continua a utilizzare il codice tributo “1126”, denominato “Imposta sostitutiva


1 Il testo previgente dell’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR era stato introdotto dall’articolo 1, commi 46
e 47, della legge 24 dicembre 2007, 244, e richiamato nella denominazione del codice tributo 1126, con il
quale era effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva. Il testo previgente prevedeva nelle ipotesi di
conferimento di azienda, l’applicazione, a seguito dell’esercizio dell’opzione, di un’imposta sostitutiva
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’ imposta regionale
sulle attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite
di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a
10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.
L’imposta era rateizzabile in tre rate.



per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle

immobilizzazioni materiali ed immateriali a seguito di operazioni di fusione,

scissione e conferimento di aziende effettuate ai sensi degli articoli 172, 173 e 176

del Tuir - Art. 1, commi 46 e 47, legge 244/2007”, istituito con la risoluzione 10

giugno 2008, n. 237/E.

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