RISOLUZIONE N. 37/E
Roma, 4 giugno 2025
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello
F24, delle imposte IRES e IRAP e dell’imposta sostitutiva
dell’IRES e dell’IRAP a seguito del riallineamento delle
divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili, ai
sensi dell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13
dicembre 2024, n. 192, e ridenominazione dei codici tributo “1817”
e “1818”
L’articolo 11 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, disciplina i
regimi di riallineamento delle divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in
sede di cambiamento dei principi contabili ai sensi dell’articolo 10 del medesimo
decreto.
In particolare, l’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 192 del
2024, prevede che “Il riallineamento può essere attuato sulla totalità delle
divergenze positive e negative, escluse quelle di cui all’articolo 10, comma 7,
esistenti all’inizio del periodo d’imposta e verificatesi nel medesimo periodo
d’imposta, ovvero esistenti alla data di efficacia delle operazioni di cui al citato
articolo 10, comma 1, lettera g). La somma algebrica delle differenze stesse, se
positiva, è assoggettata a tassazione con l’aliquota ordinaria, cui sommare
eventuali addizionali o maggiorazioni, dell’imposta sul reddito delle società e
dell’imposta regionale sulle attività produttive, separatamente dall’imponibile
complessivo. […] L’imposta è versata in unica soluzione entro il termine di
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
versamento a saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in cui sono emerse
le divergenze”.
L’articolo 11, comma 2, del medesimo decreto legislativo dispone che “In
luogo dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, il riallineamento può
essere attuato anche con riguardo alle singole fattispecie […]”, alle condizioni
definite al medesimo comma 2. In tale ambito, la citata disposizione prevede altresì
che “Ciascun saldo positivo oggetto di riallineamento è assoggettato a imposta
sostitutiva dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle
attività produttive, con aliquota, rispettivamente, del 18 per cento e del 3 per cento
sul relativo importo, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, nonché
la differenza tra ciascuna delle aliquote di cui all’articolo 16, comma 1-bis del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e quella di cui al comma 1 del
medesimo articolo 16” e che “L’imposta è versata in unica soluzione entro il
termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in cui
sono emerse le divergenze”.
L’art. 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 192 del 2024 prevede
che le citate disposizioni si applicano dal periodo di imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2023; dal medesimo periodo d’imposta non trovano più
applicazione, per quanto di interesse, le disposizioni di cui all’articolo 15, commi
4 e 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che disciplinavano la medesima fattispecie.
Con la risoluzione 25 maggio 2009, n. 127/E sono stati istituiti, tra gli altri,
i codici tributo “1817” - denominato “Imposta a seguito del riallineamento totale
delle divergenze IAS/IFRS – Art. 15, c. 4, D.L. 185/2008” e “1818” - denominato
“Imposta sostitutiva a seguito del riallineamento parziale delle divergenze
IAS/IFRS – Art. 15, c. 5, D.L. 185/2008”.
Tanto premesso, per consentire ai soggetti interessati il versamento, tramite
modello F24, delle imposte in argomento, sono ridenominati i codici tributo
“1817” e “1818”, come di seguito indicato:
• “1817” denominato “IRES a seguito del riallineamento totale delle
divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili -
articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n.
192”;
• “1818” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRES a seguito del
riallineamento parziale delle divergenze emerse in sede di
cambiamento dei principi contabili - articolo 11, comma 2, del decreto
legislativo 13 dicembre 2024, n. 192”.
Inoltre, con la presente risoluzione si istituiscono i seguenti codici tributo:
• “1868” denominato “IRAP a seguito del riallineamento totale delle
divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili -
articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n.
192”;
• “1869” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRAP a seguito del
riallineamento parziale delle divergenze emerse in sede di
cambiamento dei principi contabili - articolo 11, comma 2, del decreto
legislativo 13 dicembre 2024, n. 192”.
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo “1817” e “1818”
sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate solo
nella colonna “importi a debito versati” e quale “Anno di riferimento” l’anno
d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
I codici tributo “1868” e “1869” devono essere indicati nella sezione
“Regioni” unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata
“Tabella T0-Codici delle regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito
www.agenziaentrate.gov.it, esclusivamente in corrispondenza delle somme
indicate solo nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo
“Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel
formato “AAAA”.
IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato digitalmente