Risoluzione Agenzia Entrate n. 38/E del 06.06.2025

RISOLUZIONE N. 38/E










Roma, 6 giugno 2025


OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello
F24, dei maggiori acconti dovuti ai sensi dell’articolo 1, comma 20,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207


L’articolo 1, commi da 14 a 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha

disciplinato, ai fini della determinazione delle basi imponibili dell’imposta sul

reddito delle società (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive

(IRAP), per i soggetti ivi previsti, il differimento della deducibilità, dai periodi

d’imposta ivi indicati ai successivi periodi di imposta individuati, delle quote di

taluni componenti negativi di reddito.

Le citate disposizioni hanno altresì disciplinato gli effetti sulla

determinazione degli acconti per i periodi d’imposta interessati dal differimento

delle deduzioni.

Inoltre, l’articolo 1, comma 20, della citata legge n. 207 del 2024 prevede

che “Sull’importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti dovuti per effetto

delle disposizioni dei commi da 14 a 19 del presente articolo, per il periodo

d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, non si applicano

le disposizioni dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, né

quelle dell’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154”.



Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, degli

importi relativi ai citati maggiori acconti per il periodo d’imposta in corso al 31

dicembre 2025 e per quello successivo, si istituiscono i seguenti codici tributo:

“2007” denominato “Maggior acconto I rata IRES – articolo 1, comma

20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”;

“2008” denominato “Maggior acconto II rata IRES o maggior acconto

in unica soluzione IRES – articolo 1, comma 20, della legge 30

dicembre 2024, n. 207”;

“3881” denominato “Maggior acconto I rata IRAP – articolo 1, comma

20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”;

“3882” denominato “Maggior acconto II rata IRAP o maggior acconto

in unica soluzione IRAP – articolo 1, comma 20, della legge 30

dicembre 2024, n. 207”.

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo “2007” e “2008”

sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella

colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di

riferimento” dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato

AAAA”.

I codici tributo “3881” e “3882” devono essere indicati nella sezione

Regioni” unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata

Tabella T0-Codici delle regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito

www.agenziaentrate.gov.it, esclusivamente in corrispondenza delle somme

indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo

Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel

formato “AAAA”.



Per i codici tributo 2007e 3881, in caso di versamento in forma rateale,

i campi “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” e “rateazione/mese rif.”,

rispettivamente delle sezioni “Erario” e “Regioni”, sono valorizzati nel formato

NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica

il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, i

suddetti campi sono valorizzati con “0101”.

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