Risoluzione Agenzia Entrate n. 41/E del 11.06.2025

RISOLUZIONE N. 41/E












Roma, 11 giugno 2025

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del
credito d’imposta Transizione 4.0 di cui all’articolo 1, comma
1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi dell’articolo
1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207

L’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dispone che

il credito di imposta per beni materiali Transizione 4.0, di cui all’articolo 1, comma

1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, “è riconosciuto, per gli

investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il

30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo

ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in

misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di

2.200 milioni di euro. Il limite di cui al primo periodo non opera in relazione agli

investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della presente legge il

relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di

acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”.

Il comma 447, dell’articolo 1, della legge n. 207 del 2024 prevede che ai

fini del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 446, l’impresa trasmette

telematicamente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy una comunicazione

concernente l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta

maturato. A tal fine, Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha approvato il



Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione



relativo modello di comunicazione con il decreto direttoriale del 15 maggio 2025,

che ha definito le modalità attuative del credito d’imposta in argomento.

Inoltre, il decreto direttoriale dispone che, ai sensi del comma 448,

dell’articolo 1, della legge n. 207 del 2024, il Ministero delle Imprese e del Made

in Italy trasmette all’Agenzia delle entrate, entro il quinto giorno lavorativo di

ciascun mese, l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire

dell’agevolazione nel mese precedente con l’ammontare del relativo credito

d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di

completamento.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello

F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione

dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 10

del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero delle imprese

e del made in Italy all’Agenzia delle entrate. Il credito d’imposta complessivo

utilizzabile è visibile nel cassetto fiscale del contribuente.

L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve

eccedere l’importo trasmesso per ciascun beneficiario dal Ministero delle Imprese

e del Made in Italy all’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di

versamento.

Si rammenta che il comma 1059 della legge n. 178 del 2020 prevede che il

credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote

annuali di pari importo.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito

d’imposta in argomento tramite il modello F24, si istituisce il seguente codice

tributo:

“7077” denominato “Credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma

1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Transizione 4.0 -

articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.



In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice

tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate

nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente

debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito

versati”.

Il campo “anno di riferimento è valorizzato con l’anno di completamento

degli investimenti, nel formato “AAAA”.

Il decreto direttoriale chiarisce che per gli investimenti per i quali, al 31

dicembre 2024, risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore

con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo

di acquisizione, si applicano le disposizioni di cui al decreto direttoriale 24 aprile

2024. In tali ipotesi, per la fruizione del credito d’imposta tramite il modello F24

si continua a utilizzare il codice tributo “6936”, denominato “Credito d’imposta

investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016

- art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”, istituito con la

risoluzione 13 gennaio 2021, n. 3 e rinominato con la risoluzione 26 luglio 2023,

n. 45.

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