RISOLUZIONE N. 41/E
Roma, 11 giugno 2025
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del
credito d’imposta Transizione 4.0 di cui all’articolo 1, comma
1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi dell’articolo
1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207
L’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dispone che
il credito di imposta per beni materiali Transizione 4.0, di cui all’articolo 1, comma
1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, “è riconosciuto, per gli
investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il
30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo
ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in
misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di
2.200 milioni di euro. Il limite di cui al primo periodo non opera in relazione agli
investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della presente legge il
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di
acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”.
Il comma 447, dell’articolo 1, della legge n. 207 del 2024 prevede che ai
fini del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 446, l’impresa trasmette
telematicamente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy una comunicazione
concernente l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta
maturato. A tal fine, Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha approvato il
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
relativo modello di comunicazione con il decreto direttoriale del 15 maggio 2025,
che ha definito le modalità attuative del credito d’imposta in argomento.
Inoltre, il decreto direttoriale dispone che, ai sensi del comma 448,
dell’articolo 1, della legge n. 207 del 2024, il Ministero delle Imprese e del Made
in Italy trasmette all’Agenzia delle entrate, entro il quinto giorno lavorativo di
ciascun mese, l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire
dell’agevolazione nel mese precedente con l’ammontare del relativo credito
d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di
completamento.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello
F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 10
del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero delle imprese
e del made in Italy all’Agenzia delle entrate. Il credito d’imposta complessivo
utilizzabile è visibile nel cassetto fiscale del contribuente.
L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve
eccedere l’importo trasmesso per ciascun beneficiario dal Ministero delle Imprese
e del Made in Italy all’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di
versamento.
Si rammenta che il comma 1059 della legge n. 178 del 2020 prevede che il
credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote
annuali di pari importo.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito
d’imposta in argomento tramite il modello F24, si istituisce il seguente codice
tributo:
• “7077” denominato “Credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma
1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Transizione 4.0 -
articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice
tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate
nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente
debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito
versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di completamento
degli investimenti, nel formato “AAAA”.
Il decreto direttoriale chiarisce che per gli investimenti per i quali, al 31
dicembre 2024, risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore
con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo
di acquisizione, si applicano le disposizioni di cui al decreto direttoriale 24 aprile
2024. In tali ipotesi, per la fruizione del credito d’imposta tramite il modello F24
si continua a utilizzare il codice tributo “6936”, denominato “Credito d’imposta
investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016
- art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”, istituito con la
risoluzione 13 gennaio 2021, n. 3 e rinominato con la risoluzione 26 luglio 2023,
n. 45.
IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato digitalmente