Risoluzione Agenzia Entrate n. 47/E del 28.07.2025

RISOLUZIONE N. 47/E










Roma, 28 luglio 2025

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello
F24, dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta dal
committente in nome e per conto del prestatore a seguito
dell’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 1, comma 59, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207

L’articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 1, comma

57, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevede l’applicazione del regime

dell’inversione contabile alle prestazioni di servizi ivi previste, effettuate tramite

contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti

negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono

attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.

Il comma 58 dell’articolo 1 della legge n. 207 del 2024 subordina l’efficacia

della disposizione di cui alla citata lettera a-quinquies) al rilascio, da parte del

Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga ai

sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre

2006.

Nelle more della predetta autorizzazione, il comma 59 del richiamato

articolo 1 della legge n. 207 del 2024 ha previsto un regime opzionale stabilendo

che “per le prestazioni di servizi ivi previste, rese nei confronti di imprese che

svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi



Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione



di logistica, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento

dell’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese sia effettuato dal

committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile

dell’imposta dovuta. La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra

l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori. In tal caso, si applicano le

disposizioni di cui al quarto periodo e resta ferma la responsabilità solidale dei

subappaltatori per l’imposta dovuta. Nel caso di cui al primo periodo, la fattura è

emessa ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633

del 1972 dal prestatore e l’imposta è versata dal committente ai sensi dell’articolo

17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di

compensazione, entro il termine di cui all’articolo 18 del medesimo decreto

legislativo, riferito al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte

del prestatore”.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 luglio

2025 è stato approvato il modello di comunicazione dell’opzione per le prestazioni

di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto,

movimentazione merci e servizi di logistica di cui all’articolo 1, comma 60, della

legge n. 207 del 2024, nonché le relative istruzioni.

Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite il modello F24, delle

somme in argomento, si istituisce il seguente codice tributo:

“6045” denominato “IVA – inversione contabile settore logistica –

regime opzionale di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30

dicembre 2024, n. 207”.

In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice

tributo è esposto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle

somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei

campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento”, del mese e



dell’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, rispettivamente, nei formati

00MM” e “AAAA”.

Per IL DIRETTORE CENTRALE

IL CAPO SETTORE

Firmato digitalmente*

*Firma su delega del Direttore Centrale prot. R.I. 12168 del 3 luglio 2025

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