RISOLUZIONE N. 47/E
Roma, 28 luglio 2025
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello
F24, dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta dal
committente in nome e per conto del prestatore a seguito
dell’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 1, comma 59, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207
L’articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 1, comma
57, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevede l’applicazione del regime
dell’inversione contabile alle prestazioni di servizi ivi previste, effettuate tramite
contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti
negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono
attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.
Il comma 58 dell’articolo 1 della legge n. 207 del 2024 subordina l’efficacia
della disposizione di cui alla citata lettera a-quinquies) al rilascio, da parte del
Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga ai
sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre
2006.
Nelle more della predetta autorizzazione, il comma 59 del richiamato
articolo 1 della legge n. 207 del 2024 ha previsto un regime opzionale stabilendo
che “per le prestazioni di servizi ivi previste, rese nei confronti di imprese che
svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
di logistica, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento
dell’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese sia effettuato dal
committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile
dell’imposta dovuta. La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra
l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori. In tal caso, si applicano le
disposizioni di cui al quarto periodo e resta ferma la responsabilità solidale dei
subappaltatori per l’imposta dovuta. Nel caso di cui al primo periodo, la fattura è
emessa ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972 dal prestatore e l’imposta è versata dal committente ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di
compensazione, entro il termine di cui all’articolo 18 del medesimo decreto
legislativo, riferito al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte
del prestatore”.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 luglio
2025 è stato approvato il modello di comunicazione dell’opzione per le prestazioni
di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto,
movimentazione merci e servizi di logistica di cui all’articolo 1, comma 60, della
legge n. 207 del 2024, nonché le relative istruzioni.
Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite il modello F24, delle
somme in argomento, si istituisce il seguente codice tributo:
• “6045” denominato “IVA – inversione contabile settore logistica –
regime opzionale di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30
dicembre 2024, n. 207”.
In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice
tributo è esposto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle
somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei
campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento”, del mese e
dell’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, rispettivamente, nei formati
“00MM” e “AAAA”.
Per IL DIRETTORE CENTRALE
IL CAPO SETTORE
Firmato digitalmente*
*Firma su delega del Direttore Centrale prot. R.I. 12168 del 3 luglio 2025